93/15/EEC: Commission Decision of 16 December 1992 establishing specific common programmes for the vocational training of customs officials, with regard to inward processing, temporary admission and transit (Matthaeus programme)

Published date16 January 1993
Subject MatterResearch and training,Education, vocational training and youth
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 10, 16 January 1993
EUR-Lex - 31993D0015 - IT 31993D0015

93/15/CEE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, relativa a programmi comuni specifici sul perfezionamento attivo, l'ammissione temporanea e il transito in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (Matthaeus)

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1993 pag. 0019 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 16 tomo 2 pag. 0032
edizione speciale svedese/ capitolo 16 tomo 2 pag. 0032


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1992 relativa a programmi comuni specifici sul perfezionamento attivo, l'ammissione temporanea e il transito in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (Matthaeus)

(93/15/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la decisione 91/341/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1991, che adotta un programma di azione comunitaria in materia di formazione professionale dei dipendenti delle dogane (programma Matthaeus) (1), in particolare l'allegato III, punto 7,

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, lettera c) della decisione 91/341/CEE, la Commissione è tenuta ad elaborare programmi comuni di formazione per i dipendenti delle dogane;

considerando che questi programmi comuni sono indispensabili per raggiungere gli scopi del programma Matthaeus, segnatamente quello dell'uniforme applicazione del diritto comunitario alle frontiere esterne della Comunità;

considerando che questi programmi comuni sono resi necessari dalla diversità degli insegnamenti attualmente impartiti nelle scuole doganali degli Stati membri;

considerando che un programma comune di formazione destinato ai dipendenti delle dogane in fase di formazione iniziale è già stato adottato con decisione 92/39/CEE della Commissione (2);

considerando che programmi comuni specifici di approfondimento e di specializzazione adottati nelle scuole doganali parallelamente al programma comune iniziale contribuiranno ad una formazione doganale identica in tutta la Comunità;

considerando che questi programmi comuni specifici saranno destinati a dipendenti delle dogane già in possesso di un'esperienza professionale;

considerando che tre programmi comuni specifici, relativi ai regimi del perfezionamento attivo, dell'ammissione temporanea e del transito, sono necessari tenuto conto dell'importanza economica di tali regimi e consentono una applicazione uniforme nella Comunità della normativa doganale interessata, assicurando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno;

considerando che i dipendenti delle dogane cui saranno destinati tali programmi comuni specifici dovranno avere un'esperienza professionale che consenta loro di trarne pienamente profitto, assicurando così in futuro una migliore applicazione del diritto doganale comunitario;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato « Matthaeus »,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Presso le scuole doganali degli Stati membri sono istituiti tre programmi comuni specifici, denominati in prosieguo « programmi specifici », destinati ai dipendenti delle dogane e il cui contenuto è indicato rispettivamente negli allegati I, II e III.

Articolo 2

Ai sensi della presente decisione si intende per:

1. « scuola doganale »: qualsiasi istituto in cui venga impartito ai dipendenti delle dogane un insegnamento relativo alla loro formazione professionale;

2. « dipendenti in possesso di un'esperienza professionale pregressa »: i dipendenti che hanno già ricevuto una formazione iniziale ai sensi dell'articolo 2, punto 2 della decisione 92/39/CEE o, in subordine, i dipendenti che possiedono conoscenze generali in materia doganale sufficienti per approfondire gli argomenti dei programmi specifici.

Articolo 3

I programmi specifici sono destinati ai dipendenti delle dogane incaricati dell'esecuzione del diritto comunitario oggetto di tali programmi e in possesso di un'esperienza professionale pregressa, indipendentemente dal luogo in cui esercitano le loro mansioni.

Articolo 4

L'insegnamento dei programmi specifici va impartito in un arco di tempo che consenta ai dipendenti di essere pienamente idonei alla futura applicazione dei regimi interessati.

Articolo 5

Ogni Stato membro comunica alla Commissione le disposizioni e le modalità di esecuzione adottate per l'attuazione dei programmi specifici.

Articolo 6

I programmi specifici non ostano all'adozione di programmi complementari nazionali nelle scuole doganali.

Articolo 7

Gli Stati membri attuano i programmi specifici a decorrere dal 1o gennaio 1993.

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992.

Per la Commissione

Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 187 del 13. 7. 1991, pag. 41.

(2) GU n. L 16 del 23. 1. 1992, pag. 14.

ALLEGATO I

Programma specifico: regime di perfezionamento attivo 1. ASPETTI GENERALI

1.1. Regime nel diritto comunitario, nel quadro del GATT e della Convenzione di Kyoto.

1.2. Aspetti economici del regime nel quadro della politica...

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