93/24/EEC: Commission Decision of 11 December 1992 concerning additional guarantees relating to Aujeszky's disease for pigs destined to Member States or regions free of the disease
Published date | 25 January 1993 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 16, 25 January 1993 |
93/24/CEE: Decisione della Commissione, dell'11 dicembre 1992, relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia
Gazzetta ufficiale n. L 016 del 25/01/1993 pag. 0018 - 0021
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0034
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0034
DECISIONE DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 1992 relativa a garanzie supplementari per la malattia di Aujeszky previste per i suini destinati a Stati membri o regioni esenti dalla malattia
(93/24/CEE)LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 10,
considerando che alcuni Stati membri ritengono il proprio territorio, o una parte dello stesso, indenne dalla malattia di Aujeszky e hanno presentato alla Commissione la relativa documentazione, conformemente all'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE;
considerando che i sudetti Stati membri o regioni hanno avviato un programma di eradicazione della malattia di Aujeszky;
considerando che gli Stati membri hanno seguito una politica di vaccinazione o di estirpazione per rimuovere la malattia di Aujeszky;
considerando che il programma è risultato efficace ai fini dell'eradicazione di tale malattia dai suddetti Stati membri o regioni degli stessi;
considerando che le autorità degli stessi Stati membri applicano ai movimenti nazionali di suini destinati all'allevamento e alla produzione disposizioni almeno equivalenti a quelle previste dalla presente decisione;
considerando che tali garanzie supplementari non devono essere imposte a Stati membri o regioni degli stessi considerati esenti dalla malattia di Aujeszky;
considerando che il comitato scientifico veterinario ha espresso il suo parere;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I suini provenienti da altri Stati membri o regioni e destinati all'allevamento in Stati membri o regioni in cui non è autorizzata la vaccinazione contro la malattia di Aujeszky, elencati nell'allegato I, devono soddisfare le seguenti condizioni:
1) la malattia di Aujeszky deve essere soggetta a denuncia obbligatoria nello Stato membro di origine;
2) nessuna prova clinica, patologica o sierologica della malattia di Aujeszky deve essere stata constatata nell'allevamento di origine negli ultimi 12 mesi;
3) se il vaccino contro la...
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