94/207/EC: Council Decision of 12 April 1994 amending Decision 89/631/EEC on a Community financial contribution towards expenditure incurred by Member States for the purpose of ensuring compliance with the Community system for the conservation and management of fishery resources

Published date20 April 1994
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 101, 20 April 1994
EUR-Lex - 31994D0207 - IT

94/207/CE: Decisione del Consiglio del 12 aprile 1994 che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca

Gazzetta ufficiale n. L 101 del 20/04/1994 pag. 0009 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 6 pag. 0055
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 6 pag. 0055


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 12 aprile 1994 che modifica la decisione 89/631/CEE relativa ad un contributo finanziario della Comunità alle spese sostenute dagli Stati membri per garantire il rispetto del regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (94/207/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che l'utilizzazione di sistemi di localizzazione continua dei pescherecci, con basi terrestri o via satellite e con comunicazioni via satellite per la trasmissione dei dati, ed eventualmente di sistemi di localizzazione mediante registratori automatici della posizione può contribuire a migliorare sensibilmente le funzioni di controllo che gli Stati membri devono adempiere nell'interesse comunitario; che a tale riguardo il Consiglio deciderà entro il 1o gennaio 1996, circa l'applicazione di tali sistemi a seguito dell'attuazione, da parte degli Stati membri prima del 30 giugno 1995, di progetti pilota riguardanti talune categorie di pescherecci comunitari di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile alla politica comune della pesca (4);

considerando che è opportuno contribuire a livello comunitario all'attuazione, da parte degli Stati membri, dei progetti pilota, alle condizioni previste all'articolo 3 del suddetto regolamento e che pertanto occorre prevedere, a titolo eccezionale, un contributo più elevato della Comunità alle spese ammissibili sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di detti progetti entro un periodo limitato che termina alla data prevista dal suddetto articolo nonché fissare le corrispondenti scadenze...

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