94/22/EC: Commission Decision of 18 January 1994 concerning the dates to be fixed by Member States for the submission of ' area' aid applications under the integrated administration and control system for certain Community aid schemes (the ' integrated system' ) (Only the German, Greek, English, French and Dutch texts are authentic)

Published date19 January 1994
Subject Matterstrutture agrarie,Agricoltura e Pesca,structures agricoles,Agriculture et Pêche
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale delle Comunità europee, L 16, 19 gennaio 1994,Journal officiel des Communautés européennes, L 16, 19 janvier 1994
EUR-Lex - 31994D0022 - IT

94/22/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 1994 relativa alle date che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (« sistema integrato ») (I testi in lingua tedesca, greca, inglese, francese e neerlandese sono i soli facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 016 del 19/01/1994 pag. 0017 - 0018


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 gennaio 1994 relativa alle date che gli Stati membri devono stabilire per la presentazione delle domande di aiuto « superfici » nel quadro del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (« sistema integrato ») (I testi in lingua tedesca, greca, inglese, francese e neerlandese sono i soli facente fede) (94/22/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3508/92 del Consiglio, del 27 novembre 1992, che istituisce un sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando che l'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3508/92 dispone che la Commissione può autorizzare uno Stato membro a stabilire, per la presentazione delle domande di aiuto « superfici », una data compresa fra il 1o aprile e le date previste agli articoli 10, 11 e 12 del regolamento (CEE) n. 1765/92 (2); che lo Stato membro interessato deve giustificare la scelta di tale data, in particolare presentando alla Commissione un piano di lavoro dettagliato in cui dimostri che la data proposta consente di acquisire in tempo utile tutti i dati concorrenti per una buona gestione amministrativa e finanziaria degli aiuti, nonché per l'esecuzione dei necessari controlli;

considerando che taluni Stati membri hanno trasmesso alla Commissione domande di autorizzazione per date successive al 31 marzo, corredate dei relativi piani di lavoro; che la Commissione ha esaminato tali domande tenendo conto, in particolare, dell'esperienza acquisita dagli Stati membri interessati nell'applicazione del sistema integrato nel 1993;

considerando che il piano di lavoro presentato dalla Germania non giustifica la data proposta non essendo sufficientemente circostanziato; che l'esperienza acquisita nel primo anno di...

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