Council Regulation (EEC) No 1765/92 of 30 June 1992 establishing a support system for producers of certain arable crops

Published date01 July 1992
Subject MatterPeas and field beans,Cereals,Oils and fats,Dry fodder,European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF)
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 181, 1 July 1992
EUR-Lex - 31992R1765 - IT 31992R1765

Regolamento (CEE) n. 1765/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

Gazzetta ufficiale n. L 181 del 01/07/1992 pag. 0012 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 1765/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 42 e 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la politica agricola comune si prefigge di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 39 del trattato, tenendo conto della situazione del mercato;

considerando che, per migliorare l'equilibrio del mercato, occorre istituire un nuovo regime di sostegno; che il mezzo migliore per conseguire tale obiettivo consiste nel ravvicinare i prezzi comunitari per taluni seminativi ai prezzi del mercato mondiale e nel compensare la perdita di reddito causata dalla riduzione dei prezzi istituzionali mediante un pagamento compensativo a favore degli agricoltori che seminano i prodotti in questione; che pertanto le superfici ammissibili devono essere limitate alle superfici destinate ai seminativi o che hanno fruito di un regime di aiuti con fondi pubblici perché messe a riposo; che l'applicazione di questo principio a livello di singolo coltivatore può creare problemi che differiscono da uno Stato membro all'altro; che pertanto gli Stati membri devono avere la possibilità di scegliere tra riferimenti a situazioni precedenti individuali oppure regionali, a secondo delle loro condizioni specifiche;

considerando che il nuovo regime di sostegno si applicherà a decorrere dalla campagna di commercializzazione 1993/1994;

considerando che i pagamenti compensativi dovrebbero essere istituiti per le aziende agricole già esistenti e che la partecipazione a questo regime di sostegno dovrebbe essere facoltativa;

considerando che i pagamenti compensativi dovranno rispecchiare le specifiche caratteristiche strutturali che influenzano le rese e che spetta agli Stati membri elaborare un piano di regionalizzazione fondato su criteri obiettivi; che i piani di regionalizzazione dovrebbero definire una resa cerealicola media uniforme; de detti piani devono tener conto delle rese medie registrate nelle singole regioni in un periodo determinato; che si dovrebbe istituire una procedura apposita per l'esame di detti piani a livello comunitario;

considerando che il granturco ha una resa differente che lo distingue dagli altri cereali e giustifica dunque un trattamento diverso;

considerando che, al fine di calcolare il pagamento compensativo per i cereali occorre stabilire un importo di base per tonnellate e moltiplicarlo per la resa cerealicola media determinata per la regione in causa;

considerando che la politica seguita attualmente per i cereali mira a scoraggiare la produzione, in special modo al di fuori delle zone tradizionali di produzione, e che detta politica deve essere proseguita; che, tuttavia, ai produttori di frumento duro nelle zone di produzione tradizionali quali definite attualmente dovrebbe essere corrisposto, in aggiunta al pagamento compensativo per i cereali, un importo supplementare; che quest'ultimo è inteso a risarcire i produttori di frumento duro di tali regioni per la perdita di reddito dovuta all'allineamento del prezzo di detto prodotto sul prezzo degli altri cereali;

considerando che, per calcolare il pagamento compensativo per i semi oleosi, è necessario stabilire un prezzo di riferimento previsionale, un importo di riferimento comunitario, il metodo di calcolo nonché le opportune misure correttive;

considerando che occorre stabilire norme per tener conto della particolare situazione della Spagna e del Portogallo, compreso il differente grado di progressi verso l'integrazione prevista dall'atto di adesione del 1985;

considerando che, per facilitare i compiti di gestione e di controllo, i pagamenti compensativi devono essere concessi nel quadro di un «regime generale» per tutti i produttori e di un «regime semplificato» riservato ai piccoli produttori;

considerando che i piccoli produttori devono essere definiti sulla base di una superficie equivalente ad una produzione cerealicola annua non superiore a 92 tonnellate; che per la determinazione dei piccoli produttori vanno utilizzate anche le rese cerealicole medie prese in considerazione per il calcolo degli aiuti nelle varie regioni delimitate nei piani di regionalizzazione;

considerando che, per poter fruire dei pagamenti compensativi nel quadro del «regime generale», i produttori devono ritirare dalla produzione agricola una percentuale prestabilita dei propri seminativi; che il ritiro dei seminativi dev'essere di norma organizzato in base a una rotazione delle superfici; che una messa a riposo senza rotazione dovrebbe essere consentita, ma per una percentuale più elevata, da determinarsi in base ad uno studio scientifico sull'efficacia comparativa, in termini di riduzione della produzione, della messa a riposo con e senza rotazione; che i terreni ritirati dalla produzione agricola devono ricevere una destinazione tale da rispettare determinati criteri minimi di difesa dell'ambiente; che le superfici messe temporaneamente a riposo possono essere anche utilizzate per produzioni non alimentari, sempreché si possano applicare efficaci sistemi di controllo;

considerando che, inizialmente, i terreni cui si applica l'obbligo di ritiro dovrebbero essere fissati al 15 % dei seminativi dell'azienda per la quale è chiesto il pagamento; che questa percentuale andrebbe riesaminata per tener conto dell'andamento della produzione e dei mercati;

considerando che l'obbligo del ritiro dei seminativi dovrebbe essere accompagnato da una compensazione appropriata; che l'importo della compensazione dovrebbe corrispondere all'ammontare definitivo, calcolato a livello regionale, dell'aiuto per ettaro di superficie cerealicola;

considerando che ai piccoli produttori beneficiari del «regime semplificato» non viene imposto alcun obbligo di ritiro e che il pagamento compensativo per i cereali è loro concesso per tutte le superfici, indipendentemente dalle colture effettivamente praticate; che, tuttavia, i produttori che richiedono il beneficio di questo regime devono accettare determinate procedure per agevolare i controlli;

considerando che i pagamenti compensativi per una superficie determinata devono essere corrisposti con frequenza annuale; che le superfici che già anteriormente fossero lasciate incolte non dovrebbero poter fruire dell'aiuto, fatta eccezione per quelle ritirate dalla produzione negli anni precedenti in virtù di regimi di ritiro volontario già in vigore;

considerando che occorre stabilire le condizioni di applicazione dei pagamenti compensativi e precisare a quale momento questi ultimi debbano essere versati ai produttori;

considerando che per la colza è necessaria una politica di qualità;

considerando che le spese sostenute dagli Stati membri per effetto degli obblighi scaturenti dall'applicazione del presente regolamento saranno finanziate dalla Comunità, conformemente agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (2);

considerando che occorre prevedere misure transitorie e autorizzare la...

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