94/356/EC: Commission Decision of 20 May 1994 laying down detailed rules for the application of Council Directive 91/493/EEC, as regards own health checks on fishery products (Text with EEA relevance)
Published date | 23 June 1994 |
Subject Matter | Veterinary legislation,Fisheries policy |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 156, 23 June 1994 |
94/356/CE: Decisione della Commissione, del 20 maggio 1994, recante modalità d'applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 23/06/1994 pag. 0050 - 0057
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 58 pag. 0135
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 58 pag. 0135
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 maggio 1994 recante modalità d'applicazione della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, riguardo ai principi che presiedono agli autocontrolli sanitari per i prodotti della pesca (Testo rilevante ai fini del SEE) (94/356/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,
considerando che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 3 della decisione 91/493/CEE, occorre stabilire le modalità d'applicazione per quanto concerne i principi su cui si basano gli autocontrolli; che è innanzi tutto necessario precisare come si intende procedere in materia di identificazione dei punti critici e di definizione e attuazione dei metodi di sorveglianza e di controllo di detti punti critici;
considerando che i laboratori debbono essere riconosciuti dalle autorità competenti secondo modalità equivalenti in tutti gli Stati membri;
considerando che la conservazione di una registrazione scritta o registrata deve consistere in una documentazione completa che contenga tutte le informazioni relative alla definizione degli autocontrolli e ai risultati delle verifiche;
considerando che la definizione e l'attuazione degli autocontrolli varia da uno stabilimento all'altro; che è pertanto necessario proporre, sotto forma di linee direttrici, un modello di procedimento logico destinato a facilitare l'applicazione uniforme dell'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/493/CEE;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. Gli autocontrolli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 91/493/CEE sono costituiti da tutte le iniziative volte a garantire e a dimostrare che un prodotto della pesca è conforme ai requisiti previsti dalla direttiva 91/493/CEE. Tutte queste iniziative debbono corrispondere ad un procedimento interno dello stabilimento e debbono essere concepite ed attuate dai responsabili di ciascuna unità di produzione, oppure sotto la loro direzione, secondo i principi generali indicati nell'allegato.
2. Nell'ambito del procedimento interno di cui al paragrafo 1 gli stabilimenti possono applicare codici di buona prassi predisposti da organismi professionali pertinenti e riconosciuti dalle autorità competenti.
3. I responsabili dello stabilimento provvedono affinché tutto il personale coinvolto nell'autocontrollo riceva una formazione adeguata che gli consenta di partecipare attivamente alla relativa attuazione.
Articolo 2
1. È considerato come punto critico, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino della direttiva 91/493/CEE, qualsiasi punto, tappa o processo ove sia possibile, mediante un'azione di controllo adeguata, evitare, eliminare o ridurre ad un livello accettabile un pericolo per la sicurezza alimentare. Devono essere individuati tutti i punti critici importanti ai fini della conformità ai requisiti d'igiene previsti dalla direttiva 91/493/CEE.
Per l'individuazione dei punti critici, si applicano le disposizioni di cui all'allegato, capitolo I della presente decisione.
2. I punti critici variano per ogni stabilimento in funzione delle materie prime utilizzate, dei procedimenti di fabbricazione, delle strutture e delle attrezzature, dei prodotti finiti e del sistema di immissione in commercio.
Articolo 3
La sorveglianza ed il controllo dei punti critici, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino della direttiva 91/493/CEE, comprendono tutte le osservazioni e/o le misure prestabilite necessarie per garantire l'effettivo controllo di ciascun punto critico. Detta sorveglianza e controllo non comprendono la verifica della conformità dei prodotti finiti con le norme stabilite dalla direttiva 91/493/CEE.
Per l'istruzione e l'esecuzione della sorveglianza e del controllo, si applicano le disposizioni di cui all'allegato, capitolo II della presente decisione.
Articolo 4
1. I prelievi di campioni per analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino della direttiva 91/493/CEE sono effettuati allo scopo di confermare che il sistema di autocontrollo introdotto risponde efficacemente alle disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 della presente decisione.
2. I responsabili degli stabilimenti predispongono un programma di prelievo dei campioni che, pur non essendo sistematico per ogni partita di fabbricazione, consenta quanto segue:
a) convalidare il sistema di autocontrollo al momento della sua introduzione;
b) se del caso, verificare nuovamente detto sistema al momento di una modifica delle caratteristiche del prodotto o del procedimento di fabbricazione;
c) accertarsi, secondo una periodicità determinata, che le disposizioni adottate sono ancora valide e correttamente applicate.
3. La conferma dei sistemi di autocontrollo viene eseguita secondo le disposizioni di cui all'allegato, capitolo III.
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