94/9/EC: Commission Decision of 20 December 1993 amending Decision 93/447/EEC authorizing the Member States to provide for derogations from certain provisions of Council Directive 77/93/EEC, in respect of growing medium originating in third countries
Published date | 11 January 1994 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 7, 11 January 1994 |
94/9/CE: DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 recante modificazione della decisione 93/447/CEE che autorizza gli Stati membri a derogare a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il terreno di coltura originario di paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 11/01/1994 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 55 pag. 0215
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 55 pag. 0215
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 1993 recante modificazione della decisione 93/447/CEE che autorizza gli Stati membri a derogare a talune disposizioni della direttiva 77/93/CEE del Consiglio, per quanto riguarda il terreno di coltura originario di paesi terzi (94/9/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/110/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,
viste le domande presentate dagli Stati membri,
considerando che, in virtù della direttiva 77/93/CEE, la terra e il terreno di coltura in quanto tali, definiti nell'allegato III, parte A, punto 14 della stessa, originari della Turchia, della Bielorussia, dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania, della Moldavia, della Russia e dell'Ucraina o di altri paesi terzi non europei esclusi Cipro, l'Egitto, Israele, la Libia, Malta, il Marocco e la Tunisia, non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità, dato il rischio d'introdurre contemporaneamente organismi nocivi contenuti nel suolo;
considerando che con la decisione 93/447/CEE (3) la Commissione ha autorizzato gli Stati membri ad applicare deroghe per quanto riguarda l'introduzione di terreno di coltura destinato a scopi scientifici, a determinate condizioni;
considerando che è opportuno estendere alla terra le condizioni in base alle quali è stata concessa detta autorizzazione per il terreno di coltura;
considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 93/447/CEE è...
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