95/174/EC: Commission Decision of 7 March 1995 laying down special conditions for the import of live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods originating in Peru
Published date | 23 May 1995 |
Subject Matter | Fisheries policy,Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 116, 23 May 1995 |
95/174/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù
Gazzetta ufficiale n. L 116 del 23/05/1995 pag. 0047 - 0051
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/174/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),
considerando che le disposizioni della legislazione peruviana attribuiscono al « Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental » (Digesa) la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla Digesa il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;
considerando che l'organizzazione della Digesa dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;
considerando che le competenti autorità del Perù si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;
considerando che le competenti autorità del Perù hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;
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