95/174/EC: Commission Decision of 7 March 1995 laying down special conditions for the import of live bivalve molluscs, echinoderms, tunicates and marine gastropods originating in Peru

Published date23 May 1995
Subject MatterFisheries policy,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 116, 23 May 1995
EUR-Lex - 31995D0174 - IT

95/174/CE: Decisione della Commissione, del 7 marzo 1995, che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù

Gazzetta ufficiale n. L 116 del 23/05/1995 pag. 0047 - 0051


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 marzo 1995 che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi vivi, echinodermi, tunicati a gasteropodi marini originari del Perù (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/174/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (1), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando che le disposizioni della legislazione peruviana attribuiscono al « Ministerio de Salud, Dirección General de Salud Ambiental » (Digesa) la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla Digesa il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione della Digesa dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità del Perù si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità del Perù hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT