95/45/EC: Commission Decision of 20 February 1995 on the list of establishments in the former Yugoslav Republic of Macedonia approved for the purpose of importing fresh meat into the Community (Text with EEA relevance)

Published date08 March 1995
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 51, 8 March 1995
EUR-Lex - 31995D0045 - IT 31995D0045

95/45/CE: Decisione della Commissione, del 20 febbraio 1995, recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 051 del 08/03/1995 pag. 0013 - 0014


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 febbraio 1995 recante l'elenco degli stabilimenti della ex Repubblica iugoslava di Macedonia in provenienza dai quali è autorizzata l'importazione di carni fresche nella Comunità (Testo rilevante ai fini del SEE) (95/45/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne fresche in provenienza dai paesi terzi (1) modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1 e l'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b),

considerando che, per poter essere autorizzati ad esportare carni fresche verso la Comunità, gli stabilimenti dei paesi terzi devono rispondere alle condizioni generali e ai requisiti particolari stabiliti dalla direttiva 72/462/CEE;

considerando che, conformemente all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 72/462/CEE, la ex Repubblica iugoslava di Macedonia ha trasmesso un elenco degli stabilimenti autorizzati all'esportazione verso la Comunità;

considerando che in tali stabilimenti è stato accertato, mediante missione comunitaria in loco, che essi offrono sufficienti garanzie igieniche e possono pertanto essere inclusi nel primo elenco, stabilito conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 della suddetta direttiva, degli stabilimenti in provenienza dai quali può essere autorizzata l'importazione di carni fresche;

considerando che le condizioni d'importazione delle carni fresche in provenienza dagli stabilimenti che figurano nell'elenco allegato restano sottoposte alle disposizioni di altre direttive nonché al rispetto delle disposizioni generali del trattato e particolarmente ad altre disposizioni comunitarie adottate in campo veterinario, particolarmente in materia di polizia sanitaria;

considerando che le misure previste...

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