96/20/EC: Commission Decision of 19 December 1995 amending, because of the accession of Austria, Finland and Sweden, Decisions 79/491/EEC and 80/765/EEC laying down a code and standard rules for the transcription into machine-readable form of the data relating to the basic surveys and intermediate statistical surveys of areas under vines
Published date | 10 January 1996 |
Subject Matter | Wine,Information and verification,Accession |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 7, 10 January 1996 |
96/20/CE: Decisione della Commissione del 19 dicembre 1995 che modifica, a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 79/491/CEE e la decisione 80/765/CEE, che fissano il codice e le norme tipo riguardanti la trascrizione in una forma che si presti a lettura meccanografica dei dati concernenti le indagini di base e le indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole
Gazzetta ufficiale n. L 007 del 10/01/1996 pag. 0006 - 0007
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 1995 che modifica, a motivo dell'adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, la decisione 79/491/CEE e la decisione 80/765/CEE, che fissano il codice e le norme tipo riguardanti la trascrizione in una forma che si presti a lettura meccanografica dei dati concernenti le indagini di base e le indagini statistiche intermedie sulle superfici viticole (96/20/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l'atto di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia,
visto il regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo alle indagini statistiche sulle superfici viticole (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3205/93 (2), in particolare l'articolo 4, paragrafi 2 e 4, l'articolo 5, paragrafi 5 e 6, e l'articolo 6, paragrafi 4 e 7,
considerando che l'articolo 2, paragrafo 2, l'articolo 5, paragrafo 5 e l'articolo 6, paragrafi 4 e 7 del regolamento (CEE) n. 357/79 prevedono che gli Stati membri comunichino alla Commissione le informazioni raccolte nell'ambito delle indagini di base e intermedie sulle superfici viticole secondo un programma di tabelle ripartite per unità geografiche e che queste ultime vengano definite secondo la procedura di cui all'articolo 8 di detto regolamento, vale a dire tramite decisione della Commissione previo parere del comitato permanente di statistica agraria;
considerando che l'articolo 4, paragrafo 4 e l'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 357/79 prevedono che gli Stati membri che elaborano con sistema informatico i risultati delle indagini sulle superfici viticole debbano comunicare tali risultati in forma che si presti a lettura meccanografica e che tale codifica per la trasmissione dei risultati dell'indagine debba essere altresì fissata in base alla procedura di...
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