96/240/EC: Commission Decision of 5 February 1996 amending Decision 92/532/EEC laying down the sampling plans and diagnostic methods for the detection and confirmation of certain fish diseases (Text with EEA relevance)

Published date29 March 1996
Subject MatterFisheries policy,Veterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 79, 29 March 1996
EUR-Lex - 31996D0240 - IT 31996D0240

96/240/CE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 1996, che modifica la decisione 92/532/CEE che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 29/03/1996 pag. 0019 - 0028


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 1996 che modifica la decisione 92/532/CEE che stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci (Testo rilevante ai fini del SEE) (96/240/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti di acquicoltura (1), modificata da ultimo dalla direttiva 95/22/CE (2), in particolare l'articolo 15,

considerando che la decisione 92/532/CEE della Commissione (3), stabilisce i piani di campionamento ed i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci;

considerando che i progressi tecnici e scientifici successivi all'adozione della suddetta decisione impongono l'aggiornamento dei succitati piani di campionamento e metodi diagnostici;

considerando che detto aggiornamento riguarda le dimensioni, il prelievo e il trasporto dei campioni nonché il metodo di isolamento dei virus eventualmente presenti nel campione;

considerando che al riguardo è stato consultato il comitato scientifico veterinario, istituito con la decisione 81/651/CEE della Commissione (4);

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 92/532/CEE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

(2) GU n. L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 1.

(3) GU n. L 337 del 21. 11. 1992, pag. 18.

(4) GU n. L 233 del 19. 8. 1981, pag. 32.

ALLEGATO

PARTE PRIMA

METODI DI CAMPIONAMENTO E DI ACCERTAMENTO DELLA VHS E CONTROLLI RELATIVI ALLA IHN

I. Campionamento

1. Intervalli di campionamento

Le aziende sono sottoposte a controllo sanitario almeno due volte all'anno, nel periodo che va da ottobre a giugno o comunque quando la temperatura dell'acqua è inferiore a 14 °C. L'intervallo tra un'ispezione e l'altra deve essere almeno di quattro mesi. In tutte le unità di produzione (stagni, vasche, acquari, gabbie, ecc.) va rilevata la presenza di pesci morti, deboli o dal comportamento anomalo. In particolare, vanno controllate (se possibile) le zone in prossimità delle griglie di scarico dell'acqua, dove i soggetti deboli tendono ad accumularsi spinti dalla corrente.

2. Selezione e raccolta dei campioni

In base ai controlli di cui alla tabella 1 A, vengono prelevati da 30 a 150 campioni di pesce e/o di fluido ovarico. Se la trota iridea è presente nell'azienda, l'intero campione deve provenire da questa specie; altrimenti, i prelievi vanno effettuati su tutte le altre specie allevate, ritenute soggette alla VHS e/o alla IHN in base all'elenco contenuto nell'allegato A della direttiva 91/67/CEE del Consiglio che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquicoltura. Le specie presenti nell'allevamento devono essere rappresentate in uguale proporzione nel campione. Nei primi due anni del periodo di controllo quadriennale anteriore al conseguimento dello status di zona riconosciuta immune, il numero di unità da prelevare è 150, onde accertare, con un coefficiente di confidenza del 95 %, la presenza di portatori di virus con una prevalenza di portatori del 2 %, ad eccezione degli allevamenti di salmonidi senza riproduttori in zone costiere, per i quali le dimensioni del campione è di 30 unità.

Negli ultimi due anni del periodo di controllo la dimensione del campione potrà essere ridotta a 30 esemplari allo scopo di rivelare, con un coefficiente di confidenza del 95 %, la presenza di virus con una prevalenza del 10 %. Negli anni successivi (conservazione dello status di zona riconosciuta) la dimensione del campione potrà essere analogamente ridotta a 30 esemplari.

Nelle aziende che si sottopongono regolarmente a controlli sanitari sulla base di un programma ufficiale e che risultano immuni da VHS e IHN da almeno 4 anni, la dimensione del campione può essere di 30 esemplari anche durante l'intero quadriennio iniziale.

Se un'azienda utilizza diversi tipi di acque per l'allevamento, i campioni (di 30 o 150 unità) devono provenire dalle diverse zone. Il prelievo deve innanzitutto comprendere i soggetti deboli, di morte recente (non in stato di decomposizione) o che presentano un comportamento anomalo. Qualora non sussistano le patologie suddette, il campione va scelto tra gli esemplari di aspetto normale e sano, deve provenire in modo proporzionale, dalle varie zone dell'allevamento e rappresentare tutte le varie annate.

3. Preparazione ed invio dei campioni

Prima dell'invio o del trasferimento dei campioni al laboratorio, si asportano dai pesci, con forbici o forcipi sterili, pezzi degli organi da esaminare, che vengono posti in provette di plastica...

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