97/2/EC: Commission Decision of 6 December 1996 repealing Decision 96/489/EC on a Community financial contribution to measures to control foot-and-mouth disease in the Federal Republic of Yugoslavia (Text with EEA relevance)

Published date03 January 1997
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 1, 3 January 1997
EUR-Lex - 31997D0002 - IT 31997D0002

97/2/CE: Decisione della Commissione del 6 dicembre 1996 che abroga la decisione 96/489/CE concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica nella Repubblica federale di Iugoslavia (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 001 del 03/01/1997 pag. 0004 - 0004


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 1996 che abroga la decisione 96/489/CE concernente la partecipazione finanziaria della Comunità all'attuazione di alcune misure di lotta contro l'afta epizootica nella Repubblica federale di Iugoslavia (Testo rilevante ai fini del SEE) (97/2/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che, in seguito all'insorgenza di alcuni focolai di afta epizootica notificata dalla Repubblica federale di Iugoslavia, è stato deciso, con la decisione 96/489/CE della Commissione (3), di concedere un contributo finanziario della Comunità per l'azione di lotta contro l'afta epizootica in tale paese;

considerando che tale azione mirava, tra l'altro, a mettere a disposizione delle autorità della Repubblica federale di Iugoslavia dosi di vaccino nonché a coprire una parte dei costi della vaccinazione;

considerando che le autorità suddette hanno adottato misure per l'eradicazione della malattia; che tali misure comprendevano il prelevamento di campioni per confermare l'eventuale presenza della malattia;

considerando che l'esame dei campioni effettuato nel laboratorio di riferimento mondiale a Pirbright (Regno Unito) non ha permesso di confermare la presenza dell'afta epizootica;

considerando che non è stato più denunciato alcun focolaio dopo il 2 agosto 1996;

considerando che le competenti autorità della Repubblica federale di Iugoslavia hanno pertanto deciso di non effettuare la campagna di vaccinazione;

considerando che pertanto è necessario abrogare la decisione 96/489/CE;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/489/CE...

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