97/5/EC: Commission Decision of 12 December 1996 recognizing Hungary as being free from Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
Published date | 04 January 1997 |
Subject Matter | Plant health legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 2, 4 January 1997 |
97/5/CE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1996 che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al
Gazzetta ufficiale n. L 002 del 04/01/1997 pag. 0021 - 0021
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1996 che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al (97/5/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE (2), in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,
considerando che, a norma delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12 della direttiva 77/93/CEE, è vietata l'introduzione negli Stati membri di tuberi di Solanum tuberosum L., diversi dai tuberi-seme e da altri tipi di patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di certi paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al;
considerando che, da informazioni ufficiali trasmesse dall'Ungheria risulta che l'organismo nocivo succitato non è presente in tale paese e che quest'ultimo ha imposto da tempo un rigoroso controllo e un'ispezione all'importazione di patate, nonché metodi d'analisi per individuare la presenza del suddetto organismo nocivo;
considerando che è stata appurata l'assenza di rischi di diffusione del succitato organismo nocivo;
considerando che la presente decisione non pregiudica eventuali accertamenti futuri della presenza dell'organismo nocivo di cui trattasi in Ungheria;
considerando che la Commissione provvederà a che l'Ungheria trasmetta ogni anno tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per una valutazione della situazione fitosanitaria sul suo territorio;
considerando che le misure previste...
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