97/5/EC: Commission Decision of 12 December 1996 recognizing Hungary as being free from Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

Published date04 January 1997
Subject MatterPlant health legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 2, 4 January 1997
EUR-Lex - 31997D0005 - IT

97/5/CE: Decisione della Commissione del 12 dicembre 1996 che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al

Gazzetta ufficiale n. L 002 del 04/01/1997 pag. 0021 - 0021


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 1996 che riconosce l'Ungheria indenne da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al (97/5/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/14/CE (2), in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

considerando che, a norma delle disposizioni dell'allegato III, parte A, punto 12 della direttiva 77/93/CEE, è vietata l'introduzione negli Stati membri di tuberi di Solanum tuberosum L., diversi dai tuberi-seme e da altri tipi di patate di cui all'allegato III, parte A, punti 10 e 11, originari di certi paesi terzi europei diversi da quelli riconosciuti indenni da Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al ssp. sepedonicus (Spieckerman et Kotthoff) Davis et al;

considerando che, da informazioni ufficiali trasmesse dall'Ungheria risulta che l'organismo nocivo succitato non è presente in tale paese e che quest'ultimo ha imposto da tempo un rigoroso controllo e un'ispezione all'importazione di patate, nonché metodi d'analisi per individuare la presenza del suddetto organismo nocivo;

considerando che è stata appurata l'assenza di rischi di diffusione del succitato organismo nocivo;

considerando che la presente decisione non pregiudica eventuali accertamenti futuri della presenza dell'organismo nocivo di cui trattasi in Ungheria;

considerando che la Commissione provvederà a che l'Ungheria trasmetta ogni anno tutte le informazioni di carattere tecnico necessarie per una valutazione della situazione fitosanitaria sul suo territorio;

considerando che le misure previste...

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