97/825/EC: Council Decision of 24 November 1997 concerning the conclusion of the Convention on cooperation for the protection and sustainable use of the river Danube

Published date12 December 1997
Subject MatterNon-trade agreement,Environment,Cooperation,External relations
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 342, 12 December 1997
EUR-Lex - 31997D0825 - IT 31997D0825

97/825/CE: Decisione del Consiglio del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio

Gazzetta ufficiale n. L 342 del 12/12/1997 pag. 0018 - 0018


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 24 novembre 1997 relativa alla conclusione della convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio (97/825/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che la Commissione ha partecipato a nome della Comunità, nel quadro del gruppo di lavoro «ad hoc», alla preparazione di una convenzione sulla cooperazione per la protezione e l'utilizzazione sostenibile del Danubio;

considerando che tale convenzione è stata firmata a nome della Comunità a Sofia (Bulgaria) il 29 giugno 1994;

considerando che tale convenzione dispone l'istituzione di un quadro per la cooperazione bilaterale o multilaterale, per proteggere l'ambiente marino, a prevenire e controllare l'inquinamento del Danubio ed a garantire un'utilizzazione sostenibile delle risorse idriche dei paesi rivieraschi;

considerando che la Comunità ha adottato misure nelle materie disciplinate dalla convenzione e che spetta ad essa, per queste materie, di assumere impegni sul piano internazionale;

considerando che, in forza dell'articolo 130 R, la politica della Comunità in materia di ambiente contribuisce a perseguire gli obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, nella prospettiva di uno sviluppo sostenibile, e alla promozione sul piano internazionale, di misure destinate a far fronte ai problemi regionali e mondiali dell'ambiente;

considerando che la politica della Comunità in materia di ambiente nel suo insieme mira a conseguire un elevato livello di salvaguardia e che si fonda sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente nonché sul...

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