98/352/EC: Council Decision of 18 May 1998 concerning a multiannual programme for the promotion of renewable energy sources in the Community (Altener II)

Published date03 June 1998
Subject MatterEnvironment,Energy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 159, 03 June 1998
EUR-Lex - 31998D0352 - IT 31998D0352

98/352/CE: Decisione del Consiglio del 18 maggio 1998 concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II)

Gazzetta ufficiale n. L 159 del 03/06/1998 pag. 0053 - 0057


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1998 concernente un programma pluriennale di promozione delle fonti energetiche rinnovabili nella Comunità (Altener II) (98/352/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

visto il parere del Comitato delle regioni (3),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (4),

(1) considerando che l'articolo 130 R del trattato prevede tra gli obiettivi dell'azione comunitaria l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

(2) considerando che l'articolo 129 del trattato stabilisce che le esigenze di protezione della salute costituiscono una componente delle altre politiche della Comunità; che i programmi Altener contribuiscono alla protezione della salute;

(3) considerando che alla riunione del 29 ottobre 1990 il Consiglio ha stabilito l'obiettivo di stabilizzare ai livelli del 1990 le emissioni globali di CO2 nell'intera Comunità entro l'anno 2000;

(4) considerando che la decisione 93/389/CEE ha istituito un meccanismo di sorveglianza delle emissioni di CO2 e degli altri gas ad effetto serra nella Comunità (5);

(5) considerando che le emissioni di CO2 nella Comunità provocate dal consumo di energia rischiano di aumentare del 3 % tra il 1995 e il 2000, nell'ipotesi di una crescita economica normale; che è pertanto necessario adottare misure complementari;

(6) considerando che nella riunione del 25 e 26 giugno 1996, il Consiglio ha osservato che nel quadro dei negoziati intesi alla stesura del protocollo, in forza del Mandato di Berlino, il secondo rapporto di valutazione del gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) ha concluso che l'analisi dei fatti indica una precisa influenza umana sul cambiamento climatico globale e ha ribadito la necessità di intervenire rapidamente con il massimo raggio di azione possibile; che il Consiglio ha inoltre osservato che vi sono significative opportunità da cogliere «senza rimpianti», ed ha chiesto alla Commissione di individuare le misure da adottare a livello comunitario;

(7) considerando che la Commissione ha comunicato al Parlamento europeo e al Consiglio, con il Libro verde dell'11 gennaio 1995 e il Libro bianco del 13 dicembre 1995, le sue opinioni sul futuro della politica energetica nella Comunità e sul ruolo che dovranno avere le fonti energetiche rinnovabili;

(8) considerando che nella sua risoluzione del 4 luglio 1996 (6), il Parlamento europeo ha invitato la Commissione ad attuare un piano di azione comunitario per promuovere le fonti energetiche rinnovabili;

(9) considerando che con il Libro verde del 20 novembre 1996, «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», la Commissione ha avviato un processo per sviluppare una strategia ed un piano di azione della Comunità relativo alle fonti energetiche rinnovabili;

(10) considerando che nella risoluzione del 14 novembre 1996 (7) sul Libro bianco della Commissione «Una politica energetica per l'Unione europea», il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a preparare un programma finanziario per promuovere l'energia duratura; che nella risoluzione del 15 maggio 1997 (8) sul Libro verde «Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili», esso chiede espressamente la rapida adozione di un programma Altener II rafforzato;

(11) considerando che l'articolo 8 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (9), offre la possibilità agli Stati membri di promuovere la penetrazione sul mercato di elettricità prodotta a partire da fonti energetiche rinnovabili attribuendo loro una priorità;

(12) considerando che a norma dell'articolo 130 A del trattato la Comunità deve sviluppare e proseguire la propria azione per rafforzare la sua coesione economica e sociale, in particolare ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni, e quello...

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