AD and Others v Corendon Airlines and Others.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2021:1038
Date21 December 2021
Docket NumberC-146/20,,C-188/20,,C-196/20,C-270/20
Celex Number62020CJ0146
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

21 dicembre 2021 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Trasporti aerei – Regolamento (CE) n. 261/2004 – Regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di cancellazione del volo o di ritardo prolungato – Articoli 2 e 3 – Nozioni di “vettore aereo operativo”, di “prenotazione confermata” e di “orario di arrivo previsto” – Articoli 5, 7 e 8 – Anticipazione dell’orario di partenza del volo rispetto all’orario di partenza originariamente previsto – Qualificazione – Riduzione dell’importo della compensazione pecuniaria – Offerta di riavviamento – Articolo 14 – Obbligo di informare i passeggeri in merito ai loro diritti – Portata»

Nelle cause riunite C‑146/20, C‑188/20, C‑196/20 e C‑270/20,

aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, una delle quali presentata dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), con decisione del 16 giugno 2020, pervenuta in cancelleria il 18 giugno 2020 (C‑270/20), e tre presentate dal Landgericht Düsseldorf (Tribunale del Land, Düsseldorf, Germania), con decisioni del 17 febbraio 2020 (C‑146/20) nonché del 6 aprile 2020 (C‑188/20 e C‑196/20), pervenute in cancelleria il 20 marzo 2020 (C‑146/20), il 30 aprile 2020 (C‑188/20) e il 6 maggio 2020 (C‑196/20), nei procedimenti

AD,

BE,

CF

contro

Corendon Airlines (C‑146/20),

e

JG,

LH,

MI,

NJ,

contro

OP, nella sua qualità di liquidatore della Azurair GmbH,

con l’intervento di:

alltours flugreisen GmbH (C188/20),

e

Eurowings GmbH

contro

flightright GmbH (C‑196/20),

e

AG,

MG,

HG,

contro

Austrian Airlines AG (C‑270/20),

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, facente funzione di presidente della Prima Sezione, J.-C. Bonichot e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: P. Pikamäe

cancelliere: D. Dittert, capo unità

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 giugno 2021,

considerate le osservazioni presentate:

– per JG, LH, MI, NJ, da H. Hopperdietzel, Rechtsanwalt;

– per la Eurowings GmbH, da Y. Pochyla e W. Bloch, Rechtsanwälte;

– per AG, MG e HG, da F. Puschkarski, Rechtsanwältin;

– per la Corendon Airlines e per OP, nella sua qualità di liquidatore della Azurair GmbH, da N. Serfort, Rechtsanwalt;

– per la flightright GmbH, inizialmente da T. Mauser, successivamente da R. Weist e M. Michel, Rechtsanwälte;

– per la Austrian Airlines AG, da C. Krones, Rechtsanwalt;

– per il governo tedesco, da J. Möller, M. Hellmann, J. Heitz, U. Kühne e U. Bartl, in qualità di agenti;

– per il governo austriaco, da A. Posch, G. Kunnert e J. Schmoll, in qualità di agenti;

– per la Commissione europea, da K. Simonsson, R. Pethke e G. Braun, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 23 settembre 2021,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 2, lettere b), da f) a h) e l), dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell’articolo 5, paragrafo 1, dell’articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), nonché dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1, e rettifiche in GU 2006, L 365, pag. 89 e in GU 2007, L 329, pag. 64).

2 Tali domande sono state presentate nell’ambito di controversie tra taluni passeggeri aerei e alcune compagnie aeree (C‑146/20, C‑188/20 e C‑270/20) nonché tra una compagnia aerea e la flightright GmbH, succeduta nei diritti di passeggeri aerei (C‑196/20), in merito alla compensazione pecuniaria di detti passeggeri ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Contesto normativo

3 Ai sensi dei considerando 1 e 20 del regolamento n. 261/2004:

«(1) L’intervento [dell’Unione] nel settore del trasporto aereo dovrebbe mirare, tra le altre cose, a garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri. Andrebbero inoltre tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale.

(...)

(20) Affinché i passeggeri possano efficacemente esercitare i propri diritti essi dovrebbero essere pienamente informati in merito ai loro diritti in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato».

4 L’articolo 2 di tale regolamento prevede quanto segue:

«Ai sensi del presente regolamento, si intende per:

(...)

b) “vettore aereo operativo”: un vettore aereo che opera o intende operare un volo nell’ambito di un contratto con un passeggero o per conto di un’altra persona, fisica o giuridica, che abbia concluso un contratto con tale passeggero;

(...)

f) “biglietto”: un documento in corso di validità che dà diritto al trasporto o un titolo equivalente in forma non cartacea, compresa la forma elettronica, emesso o autorizzato dal vettore aereo o dal suo agente autorizzato;

g) “prenotazione”: il fatto che il passeggero è in possesso di un biglietto, o di un altro titolo, che attesti che la prenotazione è stata accettata e registrata dal vettore aereo o dall’operatore turistico;

h) “destinazione finale”: la destinazione indicata sul biglietto esibito al banco di accettazione o, in caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo; i voli alternativi in coincidenza disponibili non sono presi in considerazione se viene rispettato l’orario di arrivo originariamente previsto;

(...)

l) “cancellazione del volo”: la mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale sia stato prenotato almeno un posto».

5 L’articolo 3 di detto regolamento così dispone:

«1. Il presente regolamento si applica:

a) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato;

b) ai passeggeri in partenza da un aeroporto situato in un paese terzo a destinazione di un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro soggetto alle disposizioni del trattato, salvo se i suddetti passeggeri hanno ricevuto benefici o una compensazione pecuniaria e assistenza nel paese terzo in questione, qualora il vettore aereo operante il volo in questione sia un vettore [dell’Unione].

2. Il paragrafo 1 si applica a condizione che i passeggeri:

a) dispongano di una prenotazione confermata sul volo in questione e, tranne nei casi di cancellazione di cui all’articolo 5, si presentino all’accettazione:

– secondo le modalità stabilite e all’ora precedentemente indicata per iscritto (anche per via elettronica) dal vettore aereo, operatore turistico o agente di viaggio autorizzato,

oppure, qualora non sia indicata l’ora,

– al più tardi quarantacinque minuti prima dell’ora di partenza pubblicata; o

b) siano stati trasferiti da un vettore aereo o da un operatore turistico dal volo per il quale possedevano una prenotazione ad un altro volo, indipendentemente dal motivo.

(...)».

6 L’articolo 5 dello stesso regolamento, al suo paragrafo 1, dispone quanto segue:

«In caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti:

a) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 8;

b) è offerta l’assistenza del vettore operativo a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l’orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all’orario di partenza previsto per il volo cancellato, l’assistenza di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c); e

c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell’articolo 7, a meno che:

i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto; oppure

ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l’orario d’arrivo previsto; oppure

iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell’orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un’ora prima dell’orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l’orario d’arrivo previsto».

7 Ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004:

«1. Quando è fatto riferimento al presente articolo, i passeggeri ricevono una compensazione pecuniaria pari a:

(...)

b) 400 EUR per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 chilometri e per tutte le altre tratte comprese tra 1 500 e 3 500 chilometri;

(...)

Nel determinare la distanza si utilizza come base di calcolo l’ultima destinazione per la quale il passeggero subisce un ritardo all’arrivo rispetto all’orario previsto a causa del negato imbarco o della cancellazione del volo.

2. Se ai passeggeri è offerto di raggiungere la loro destinazione finale imbarcandosi su un volo alternativo a norma dell’articolo 8, il cui orario di arrivo non supera:

(...)

b) di tre ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori a 1 500 km e per tutte le altre tratte aeree comprese fra 1 500 e 3 500 km; (...)

(...)

l’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato, il vettore aereo operativo può ridurre del 50% la compensazione pecuniaria di cui al paragrafo 1.

(...)».

8 L’articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento stabilisce quanto segue:

«Quando è fatto riferimento al presente articolo, al passeggero è offerta la scelta tra:

a) – il rimborso entro sette giorni, secondo...

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