Altice Group Lux Sàrl, anciennement New Altice Europe BV, en liquidation v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:C:2023:836
Date09 November 2023
Docket NumberC-746/21
Celex Number62021CJ0746
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

9 novembre 2023 (*)

«Impugnazione – Concorrenza – Controllo delle concentrazioni tra imprese – Regolamento (CE) n. 139/2004 – Eccezione di illegittimità – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo di notifica preventiva delle concentrazioni – Articolo 7, paragrafo 1 – Obbligo di sospensione delle concentrazioni – Ambito di applicazione – Nozione di “realizzazione” di una concentrazione – Articolo 14, paragrafo 2 – Decisione che infligge ammende per la realizzazione di un’operazione di concentrazione prima della sua notifica e della sua autorizzazione – Obbligo di motivazione – Principio di proporzionalità – Competenza estesa al merito»

Nella causa C‑746/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 2 dicembre 2021,

Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in liquidazione, rappresentata da R. Allendesalazar Corcho e H. Brokelmann, abogados,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da M. Domecq, M. Farley e F. Jimeno Fernández, successivamente da M. Domecq e M. Farley, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da A.-L. Meyer e O. Segnana, in qualità di agenti,

interveniente in primo grado,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta da K. Jürimäe (relatrice), presidente di sezione, N. Piçarra, M. Safjan, , N. Jääskinen e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 1º febbraio 2023,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 27 aprile 2023,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Altice Group Lux Sàrl, già New Altice Europe BV, in liquidazione (in prosieguo: la «Altice»), chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 settembre 2021, Altice Europe/Commissione (T‑425/18; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2021:607), con la quale quest’ultimo ha fissato l’importo dell’ammenda inflitta a tale società dall’articolo 4 della decisione C(2018) 2418 final della Commissione, del 24 aprile 2018, che infligge ammende per la realizzazione di una concentrazione in violazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 139/2004 (caso M.7993 – Altice/PT Portugal) (in prosieguo: la «decisione controversa»), in EUR 56 025 000 e ha respinto il suo ricorso quanto al resto.

Contesto normativo

Regolamento (CE) n. 139/2004

2 Il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1989, L 395, pag. 1), è stato abrogato, con effetto dal 1º maggio 2004, dal regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1). Tenuto conto del periodo interessato dal comportamento oggetto della decisione controversa, è quest’ultimo regolamento ad essere applicabile ratione temporis.

3 I considerando 5, 6, 8, 20 e 34 del regolamento n. 139/2004 enunciano quanto segue:

«(5) Si dovrebbe tuttavia garantire che il processo di ristrutturazione non comporti un pregiudizio durevole per la concorrenza. Il diritto comunitario deve pertanto contenere disposizioni applicabili alle concentrazioni che possono ostacolare in modo significativo la concorrenza effettiva nel mercato comune o in una parte sostanziale di questo.

(6) Occorre quindi uno strumento giuridico specifico che consenta un controllo efficace di tutte le concentrazioni in funzione della loro incidenza sulla struttura della concorrenza nella Comunità e che sia il solo applicabile a tali concentrazioni. Il regolamento [n. 4064/89] ha consentito di sviluppare una politica comunitaria in questo campo. Oggi, tuttavia, alla luce dell’esperienza acquisita, è opportuno rifondere detto regolamento in un atto concepito per far fronte alle sfide di un mercato più integrato e del futuro allargamento dell’Unione europea. In base ai principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall’articolo 5 del trattato, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune, conformemente al principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza.

(...)

(8) Le disposizioni da adottare nel presente regolamento dovrebbero applicarsi alle modifiche strutturali importanti il cui effetto sul mercato si estende oltre le frontiere nazionali di uno Stato membro. Tali concentrazioni dovrebbero, di norma, essere riesaminate esclusivamente a livello comunitario, applicando un sistema di sportello unico e conformemente al principio di sussidiarietà.

(...)

(20) Conviene definire la nozione di concentrazione in modo da coprire le operazioni che producono una modifica duratura del controllo delle imprese interessate e pertanto nella struttura del mercato. (...) È inoltre opportuno trattare come un’unica concentrazione le operazioni che sono strettamente collegate tra loro con vincolo condizionale o assumono la forma di una serie di operazioni su valori mobiliari concluse in un periodo di tempo ragionevolmente breve.

(...)

(34) Per garantire una sorveglianza efficace occorre obbligare le imprese a notificare preventivamente le concentrazioni di dimensione comunitaria dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta pubblica o l’acquisizione di una partecipazione di controllo. (...) La realizzazione della concentrazione dovrebbe essere sospesa fino all’adozione di una decisione definitiva della Commissione. Tuttavia dovrebbe essere possibile concedere una deroga dall’obbligo di sospensione, su domanda delle imprese interessate, se del caso. (...)».

4 L’articolo 1 di tale regolamento, intitolato «Campo d’applicazione», al paragrafo 1 dispone quanto segue:

«Il presente regolamento si applica a tutte le concentrazioni di dimensione comunitaria come definite dal presente articolo, fatti salvi l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 22».

5 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Definizione di concentrazione», ai paragrafi 1 e 2 prevede quanto segue:

«1. Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del controllo a seguito:

a) della fusione di due o più imprese precedentemente indipendenti o parti di imprese; oppure

b) dell’acquisizione, da parte di una o più persone che già detengono il controllo di almeno un’altra impresa, o da parte di una o più imprese, sia tramite acquisto di partecipazioni nel capitale o di elementi del patrimonio, sia tramite contratto o qualsiasi altro mezzo, del controllo diretto o indiretto dell’insieme o di parti di una o più altre imprese.

2. Si ha controllo in presenza di diritti, contratti o altri mezzi che conferiscono, da soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto o di diritto, la possibilità di esercitare un’influenza determinante sull’attività di un’impresa; trattasi in particolare di:

a) diritti di proprietà o di godimento sulla totalità o su parti del patrimonio di un’impresa;

b) diritti o contratti che conferiscono un’influenza determinante sulla composizione, sulle deliberazioni o sulle decisioni degli organi di un’impresa».

6 L’articolo 4 del medesimo regolamento, intitolato «Notificazione preventiva delle concentrazioni e rinvio prima della notificazione su richiesta delle parti notificanti», al paragrafo 1, primo comma, dispone quanto segue:

«Le concentrazioni di dimensione comunitaria di cui al presente regolamento sono notificate alla Commissione [europea] prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell’accordo, la comunicazione dell’offerta d’acquisto o di scambio o l’acquisizione di una partecipazione di controllo».

7 L’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, intitolato «Sospensione della concentrazione», ai paragrafi 1 e 3 stabilisce quanto segue:

«1. Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6.

(...)

3. La Commissione può accordare, su domanda, una deroga agli obblighi di cui ai paragrafi 1 o 2. La domanda di deroga deve essere debitamente motivata. Nel decidere se accogliere tale domanda, la Commissione tiene conto tra l’altro degli effetti che la sospensione può produrre su una o più delle imprese interessate dalla concentrazione e sui terzi e del pregiudizio che la concentrazione può arrecare alla concorrenza. La deroga può essere subordinata a condizioni ed oneri destinati a garantire condizioni di effettiva concorrenza. Essa può essere chiesta e accordata in qualsiasi momento, sia prima della notifica o dopo la transazione».

8 L’articolo 8 di tale regolamento, intitolato «Poteri di decisione della Commissione», al paragrafo 4 dispone quanto segue:

«Se la Commissione accerta che una concentrazione

a) è già stata realizzata e che tale concentrazione è stata dichiarata incompatibile con il mercato comune; o

b) è stata realizzata contravvenendo ad una condizione imposta in una decisione adottata a norma del paragrafo 2 secondo la quale, in mancanza della condizione, la concentrazione soddisfarebbe il criterio di cui all’articolo 2, paragrafo 3, o, nei casi contemplati dall’articolo 2, paragrafo 4, non soddisfarebbe i criteri di cui all’articolo [101, paragrafo 3, TFUE,]

[l]a Commissione può:

– ordinare alle imprese interessate di dissolvere la...

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