Banca Popolare di Bari SpA contra Comisión Europea.

JurisdictionEuropean Union
ECLIECLI:EU:T:2023:833
Date20 December 2023
Docket NumberT-415/21
Celex Number62021TJ0415
CourtGeneral Court (European Union)
62021TJ0415

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata)

20 dicembre 2023 ( *1 )

«Responsabilità extracontrattuale – Aiuti di Stato – Aiuto concesso dalle autorità italiane a Banca Tercas – Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno – Prescrizione – Danno continuativo – Irricevibilità parziale – Violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica preordinata a conferire diritti ai singoli – Nesso causale»

Nella causa T‑415/21,

Banca Popolare di Bari SpA, con sede in Bari (Italia), rappresentata da A. Zoppini, G.M. Roberti, I. Perego, G. Parisi e D. Gallo, avvocati,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata da L. Flynn, I. Barcew, A. Bouchagiar e D. Recchia, in qualità di agenti,

convenuta,

IL TRIBUNALE (Quarta Sezione ampliata),

composto da R. da Silva Passos, presidente, S. Gervasoni, N. Półtorak (relatrice), I. Reine e T. Pynnä, giudici,

cancelliere: V. Di Bucci

vista la fase scritta del procedimento,

vista l’assenza di una domanda di fissazione di udienza presentata dalle parti entro il termine di tre settimane a partire dalla notifica della chiusura della fase scritta del procedimento, e avendo deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso fondato sull’articolo 268 TFUE, la ricorrente, Banca Popolare di Bari SpA, chiede il risarcimento dei danni che essa avrebbe subìto a seguito dell’adozione della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all’aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Tercas»).

Fatti all’origine della controversia

2

Il 30 aprile 2012, su proposta della Banca d’Italia, che aveva rilevato delle irregolarità in seno alla Banca Tercas (in prosieguo: «Tercas»), il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano ha deciso di porre la Tercas in amministrazione straordinaria.

3

Nell’ottobre 2013, dopo aver valutato diverse opzioni, il commissario straordinario, nominato dalla Banca d’Italia, ha avviato dei negoziati con la ricorrente, che aveva espresso il proprio interesse a sottoscrivere un aumento di capitale della Tercas, a condizione che venisse effettuato un audit preliminare di quest’ultima e che il Fondo interbancario di tutela dei depositi (Italia), (in prosieguo: il «FITD») coprisse interamente il deficit patrimoniale di tale banca.

4

Il 28 ottobre 2013, a seguito di una richiesta del commissario straordinario della Tercas, il comitato di gestione del FITD ha deciso di concedere delle misure di sostegno a favore di tale banca, che sono state approvate dalla Banca d’Italia.

5

Il 18 marzo 2014, il FITD ha deciso di sospendere l’intervento previsto in ragione di un disaccordo insorto tra gli esperti del FITD stesso e quelli della ricorrente. Tale disaccordo è stato poi ricomposto a seguito di un procedimento arbitrale.

6

Il comitato di gestione e il consiglio del FITD hanno deciso, il 30 maggio 2014, di intervenire a favore della Tercas.

7

Il 7 luglio 2014, la Banca d’Italia ha autorizzato l’intervento del FITD a favore della Tercas. Tale intervento prevedeva tre misure, ossia: in primo luogo, un contributo di EUR 265 milioni destinato a coprire il deficit patrimoniale della Tercas; in secondo luogo, una garanzia di EUR 35 milioni destinata a coprire il rischio di credito associato a determinate esposizioni della Tercas; e, in terzo luogo, una garanzia di EUR 30 milioni destinata a coprire i costi derivanti dal trattamento fiscale della prima misura.

8

Il commissario straordinario della Tercas, in accordo con la Banca d’Italia, ha convocato un’assemblea generale degli azionisti della Tercas il 27 luglio 2014 affinché gli azionisti potessero pronunciarsi sulla copertura parziale delle perdite verificatesi nel corso della procedura di amministrazione straordinaria e su un aumento di capitale riservato alla ricorrente. Tale aumento di capitale è stato effettuato quello stesso giorno.

9

Il 1o ottobre 2014, il regime di amministrazione straordinaria della Tercas è stato tolto e la ricorrente ha designato i nuovi organi sociali di tale banca.

10

Nel dicembre 2014, la ricorrente ha realizzato un aumento di capitale, comprendente l’emissione di nuove azioni. L’aumento di capitale è servito per rafforzare i coefficienti di capitale della ricorrente, che avevano subìto gli effetti dell’acquisizione della Tercas e della controllata di quest’ultima, la Banca Caripe SpA (in prosieguo: la «Caripe»).

11

Nel marzo 2015, la ricorrente ha sottoscritto un nuovo aumento di capitale della Tercas, al fine di far fronte a perdite registrate nel quarto trimestre del 2014, di coprire le spese di ristrutturazione sostenute nel 2015 e nel 2016 e di migliorare i coefficienti di capitale della Tercas.

12

Con lettera del 27 febbraio 2015, la Commissione europea ha informato la Repubblica italiana della propria decisione di avviare il procedimento previsto dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE in riferimento all’intervento del FITD a favore della Tercas.

13

Il 23 dicembre 2015, la Commissione ha adottato la decisione Tercas.

14

In tale decisione, la Commissione ha considerato che l’intervento del FITD, autorizzato dalla Banca d’Italia il 7 luglio 2014, a favore della Banca Tercas, il cui intero patrimonio è detenuto, dal 1o ottobre 2014, dalla ricorrente, costituiva un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, che doveva essere recuperato dalla Repubblica italiana presso il beneficiario dell’aiuto stesso.

15

Il 4 febbraio 2016, il FITD ha realizzato un intervento «a schema volontario» a favore della Tercas e, il 14 luglio 2016, la ricorrente ha incorporato la Tercas.

16

Con sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019, Italia e a./Commissione (T‑98/16, T‑196/16 e T‑198/16, EU:T:2019:167), confermata dalla sentenza della Corte del 2 marzo 2021, Commissione/Italia e a. (C‑425/19 P, EU:C:2021:154), la decisione Tercas è stata annullata.

17

Con lettera del 28 aprile 2021, la ricorrente ha chiesto alla Commissione, ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, il risarcimento dei danni asseritamente sofferti a motivo dell’adozione della decisione Tercas, chiedendo il pagamento di un risarcimento di EUR 228 milioni.

18

L’11 maggio 2021, la Commissione ha rigettato tale richiesta.

Conclusioni delle parti

19

La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

condannare l’Unione europea, rappresentata dalla Commissione, a versarle un risarcimento di EUR 280 milioni o, in subordine, di EUR 203 milioni, quale ristoro del danno materiale asseritamente subìto, nonché un risarcimento di importo adeguato quale riparazione del danno morale asseritamente subìto, a causa dell’adozione della decisione Tercas;

condannare la Commissione alle spese.

20

La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

respingere il ricorso perché manifestamente irricevibile;

in subordine, respingere il ricorso perché infondato;

condannare la ricorrente alle spese.

In diritto

Sulla ricevibilità

21

La Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità, ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale. Essa fa valere che l’azione per risarcimento danni è prescritta, in virtù dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. Secondo la giurisprudenza, risultante segnatamente dalla sentenza del 28 febbraio 2013, Inalca e Cremonini/Commissione (C‑460/09 P, EU:C:2013:111, punto 47 e la giurisprudenza ivi citata), il termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale comincerebbe a decorrere dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretizzato.

22

Essa sostiene, in sostanza, che il giorno dell’annuncio dell’adozione della decisione Tercas, effettuato tramite comunicazioni istituzionali il 23 dicembre 2015 e ripreso dagli organi di stampa nei giorni successivi, rappresenta il momento in cui l’asserito danno si è concretizzato. Di conseguenza, poiché il dies a quo del termine di prescrizione di cinque anni è il 23 dicembre 2015, tale termine sarebbe scaduto il 23 dicembre 2020 e l’azione per risarcimento sarebbe prescritta in quanto la richiesta di risarcimento sarebbe stata presentata il 28 aprile 2021.

23

Inoltre, la Commissione sostiene che l’asserito danno non presenta carattere continuativo. Secondo la giurisprudenza e, segnatamente, la sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione (C‑282/05 P, EU:C:2007:226, punto 35), il carattere continuativo del danno implica che esso aumenti in proporzione al tempo trascorso. Orbene, anche se il danno asseritamente subìto può essere aumentato nel tempo, l’eventuale l’aumento non sarebbe stato proporzionale al tempo trascorso. Al contrario, il danno allegato dalla ricorrente avrebbe avuto carattere istantaneo.

24

Di conseguenza, la richiesta di risarcimento che essa ha presentato alla Commissione il 28 aprile 2021 non potrebbe essere qualificata come atto interruttivo della prescrizione.

25

A questo proposito, la...

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