Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd v European Commission.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62021CJ0123
ECLIECLI:EU:C:2023:708
Date28 September 2023
Docket NumberC-123/21
CourtCourt of Justice (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 settembre 2023 (*)

Indice


Contesto normativo

Diritto internazionale

Il GATT 1994

L’accordo antidumping

Protocollo di adesione della Cina all’OMC

Diritto dell’Unione

Fatti

Sui procedimenti che hanno preceduto l’adozione del regolamento controverso

Sul regolamento controverso e sulla procedura di adozione di quest’ultimo

Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

Sull’impugnazione

Sul primo motivo

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla prima parte del primo motivo

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sul secondo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul terzo motivo

Argomenti delle parti

Giudizio della Corte

Sul quarto motivo

Sulla prima parte del quarto motivo

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulla seconda parte del quarto motivo

– Argomenti delle parti

– Giudizio della Corte

Sulle spese


«Impugnazione – Dumping – Importazioni di acido tartarico originario della Cina – Determinazione del valore normale – Regolamento (UE) 2016/1036 – Articolo 2, paragrafo 7 – Protocollo di adesione della Repubblica Popolare Cinese all’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) – Articolo 15 – Determinazione dello stato di vulnerabilità dell’industria dell’Unione europea – Determinazione dell’esistenza di una minaccia di pregiudizio»

Nella causa C‑123/21 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 26 febbraio 2021,

Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd, con sede in Changzhou (Cina), rappresentata da K. Adamantopoulos, dikigoros, P. Billiet, advocaat, e N. Korogiannakis, dikigoros,

ricorrente,

procedimento in cui le altre parti sono:

Commissione europea, rappresentata inizialmente da K. Blanck, M. Gustafsson e E. Schmidt, successivamente da K. Blanck e E. Schmidt, e infine da E. Schmidt, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

Distillerie Bonollo SpA, con sede in Formigine (Italia),

Industria Chimica Valenzana (ICV) SpA, con sede in Borgoricco (Italia),

Caviro Extra SpA, già Caviro Distillerie Srl, con sede in Faenza (Italia),

rappresentate da R. MacLean, avocat,

intervenienti in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Arabadjiev, presidente di sezione, L. Bay Larsen, vicepresidente della Corte, P.G. Xuereb (relatore), A. Kumin e I. Ziemele, giudici,

avvocato generale: T. Ćapeta

cancelliere: R. Stefanova-Kamisheva, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza dell’8 settembre 2022,

viste le osservazioni presentate ai sensi dell’articolo 24, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, da:

– Consiglio dell’Unione europea, rappresentato da B. Driessen e P. Mahnič, in qualità di agenti, assistiti da N. Tuominen, avocată;

– Parlamento europeo, rappresentato da P. Musquar, A. Neergaard e A. Pospisilova Padowska, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 17 novembre 2022,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1 Con la sua impugnazione, la Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd (in prosieguo: la «Changmao») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 16 dicembre 2020, Changmao Biochemical Engineering/Commissione (T‑541/18, EU:T:2020:605; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso diretto all’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) 2018/921 della Commissione, del 28 giugno 2018, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU 2018, L 164, pag. 14; in prosieguo: il «regolamento controverso»), nella parte in cui la riguarda o, in subordine, nella sua interezza.

Contesto normativo

Diritto internazionale

2 Con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1), il Consiglio dell’Unione europea ha approvato l’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994, nonché gli accordi di cui agli allegati da 1 a 3 di detto accordo (in prosieguo, congiuntamente: gli «accordi OMC»), tra i quali figurano l’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 11; in prosieguo: il «GATT 1994») e l’Accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (GU 1994, L 336, pag. 103; in prosieguo: l’«Accordo antidumping»).

Il GATT 1994

3 L’articolo VI, paragrafo 1, del GATT 1994 dispone quanto segue:

«Le parti contraenti riconoscono che il dumping, per il quale i prodotti di un paese sono introdotti nel mercato di un altro paese a meno del loro valore normale, è condannabile se arreca o minaccia di arrecare un grave pregiudizio per una produzione in atto di una parte contraente o se ritarda sensibilmente la creazione di una produzione nazionale. Ai fini di questo articolo, un prodotto è da considerarsi introdotto nel mercato di un paese importatore a meno del suo valore normale, se il prezzo del prodotto esportato da un paese ad un altro è

a) inferiore al prezzo comparabile praticato nel corso di operazioni commerciali normali per un prodotto similare, destinato al consumo nel paese esportatore;

(...)».

L’accordo antidumping

4 L’articolo 2 dell’accordo antidumping, intitolato «Determinazione del dumping», dispone quanto segue:

«2.1 Ai fini del presente accordo, un prodotto è da considerarsi oggetto di dumping, cioè immesso in commercio da un paese in un altro a prezzo inferiore al suo valore normale, se il prezzo di esportazione di tale prodotto, esportato da un paese all’altro, è inferiore a quello comparabile, praticato nell’ambito di normali operazioni commerciali, per un prodotto simile destinato al consumo nel paese di esportazione.

2.2 Se nel corso delle normali operazioni commerciali sul mercato interno del paese esportatore non avvengono vendite di un prodotto simile, o se, a causa della particolare situazione di mercato o del basso volume di vendite su tale mercato interno (...) tali vendite non permettono un valido confronto, il margine di dumping è determinato in rapporto al prezzo comparabile del prodotto simile esportato in un paese terzo, sempreché tale prezzo sia rappresentativo, ovvero in rapporto al costo di produzione nel paese di origine, maggiorato di un equo importo per spese di vendita, amministrative e altre e per gli utili.

(...)».

Protocollo di adesione della Cina all’OMC

5 L’11 dicembre 2001, mediante il protocollo di adesione della Repubblica popolare cinese all’OMC (in prosieguo: il «protocollo di adesione della Cina all’OMC»), quest’ultima è divenuta parte dell’OMC.

6 Ai sensi dell’articolo 15, lettere a) e d), del protocollo di adesione della Cina all’OMC:

«L’articolo VI del GATT 1994, l’[accordo antidumping] e l’[accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (GU 1994, L 336, pag. 156)] si applicano nei procedimenti relativi alle importazioni di origine cinese nel territorio di un membro dell’OMC, secondo quanto segue:

a) Nel determinare la comparabilità dei prezzi ai sensi dell’articolo VI del GATT 1994 e dell’accordo antidumping, il paese importatore membro dell’OMC utilizza i prezzi o i costi cinesi del settore sotto inchiesta o una metodologia non basata su uno stretto confronto con i prezzi o i costi del mercato interno in Cina basata sulle seguenti norme:

i) qualora i produttori sotto inchiesta possano dimostrare chiaramente la prevalenza di condizioni di economia di mercato nell’industria produttrice del prodotto simile per quanto riguarda la fabbricazione, la produzione e la vendita di tale prodotto, il paese importatore membro dell’OMC utilizza i prezzi o i costi cinesi dell’industria oggetto di inchiesta per determinare la comparabilità dei prezzi;

ii) può utilizzare una metodologia non basata su uno stretto confronto con i prezzi o i costi sul mercato interno in Cina se i produttori oggetto dell’inchiesta non possono dimostrare chiaramente l’esistenza prevalenza di condizioni di economia di mercato nell’industria produttrice del prodotto simile per quanto riguarda la fabbricazione, la produzione e la vendita di tale prodotto.

(...)

d) Una volta che la [Repubblica popolare cinese] ha dimostrato, ai sensi del diritto nazionale del paese importatore membro dell’OMC, di essere un’economia di mercato: gli effetti delle disposizioni della lettera a) cessano, a condizione che il diritto nazionale del paese membro importatore preveda criteri per l’economia di mercato alla data di adesione. In ogni caso, gli effetti delle disposizioni della lettera a), punto ii), cessano 15 anni dopo la data di adesione. Inoltre, nel caso in cui la [Repubblica popolare cinese] stabilisca, ai sensi del diritto nazionale del paese importatore membro dell’OMC, che in una particolare industria o in un particolare settore esistono condizioni di economia di mercato, le disposizioni della lettera a) relative a un’economia che non sia un’economia di mercato non si applicano più a tale industria o settore».

Diritto dellUnione

7 Le disposizioni che disciplinano l’adozione di misure antidumping da parte dell’Unione europea, in vigore al momento dell’adozione del regolamento controverso, compaiono nel regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea...

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