ClientEarth v European Investment Bank.

JurisdictionEuropean Union
Celex Number62019TJ0009
ECLIECLI:EU:T:2021:42
Docket NumberT-9/19
Date27 January 2021
CourtGeneral Court (European Union)

Edizione provvisoria

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata)

27 gennaio 2021 (*)

«Ambiente – Finanziamento di una centrale elettrica a biomassa in Galizia – Delibera del consiglio di amministrazione della BEI che approva il finanziamento – Accesso alla giustizia in materia ambientale – Articoli 9 e 10 della Convenzione di Aarhus – Articoli da 10 a 12 del regolamento (CE) n. 1367/2006 – Richiesta di riesame interno – Rigetto della richiesta in quanto irricevibile – Ricevibilità di un motivo a difesa – Obbligo di motivazione – Nozione di atto adottato nell’ambito del diritto ambientale – Nozione di atto avente effetti esterni e giuridicamente vincolanti»

Nella causa T‑9/19,

ClientEarth, con sede in Londra (Regno Unito), rappresentata da J. Flynn, QC, H. Leith e S. Abram, barristers,

ricorrente,

contro

Banca europea per gli investimenti (BEI), rappresentata da G. Faedo e K. Carr, in qualità di agenti, assistite da B. Wägenbaur, avocat,

convenuta,

sostenuta da

Commissione europea, rappresentata da F. Blanc e G. Gattinara, in qualità di agenti,

interveniente,

avente ad oggetto la domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della BEI comunicata alla ricorrente con lettera del 30 ottobre 2018, che respinge, in quanto irricevibile, la richiesta di riesame interno della delibera del consiglio di amministrazione della BEI, del 12 aprile 2018, che approva il finanziamento di un progetto di centrale elettrica a biomassa in Galizia (Spagna), presentata dalla ricorrente il 9 agosto 2018, ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13), e della decisione 2008/50/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1367/2006 con riguardo alle richieste di riesame interno degli atti amministrativi (GU 2008, L 13, pag. 24),

IL TRIBUNALE (Seconda Sezione ampliata),

composto da M. Van der Woude, presidente, V. Tomljenović, F. Schalin, P. Škvařilová‑Pelzl (relatrice) e I. Nõmm, giudici,

cancelliere: S. Spyropoulos, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 giugno 2020,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Fatti

Sulla convenzione di Aarhus

1 Il 25 giugno 1998 la Comunità europea, divenuta poi l’Unione europea, ha firmato ad Aarhus la convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (in prosieguo: la «convenzione di Aarhus»). La convenzione di Aarhus è entrata in vigore il 30 ottobre 2001. Essa è stata poi approvata, a nome della Comunità, con la decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Aarhus (GU 2005, L 124, pag. 1). A partire da tale data, anche l’Unione europea è parte di tale convenzione.

2 L’articolo 1 della convenzione di Aarhus, intitolato «Finalità», dispone che «[p]er contribuire a tutelare il diritto di ogni persona, nelle generazioni presenti e future, a vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute e il suo benessere, ciascuna parte [alla convenzione] garantisce il diritto di accesso alle informazioni, di partecipazione del pubblico ai processi decisionali e di accesso alla giustizia in materia ambientale in conformità delle disposizioni della (…) convenzione».

3 Secondo la guida all’applicazione della convenzione di Aarhus, il diritto di accesso alla giustizia in materia ambientale, previsto all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, della convenzione di Aarhus, mira a garantire, in modo specifico, i diritti di accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale, quali garantiti da tale medesima convenzione. L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus, dal canto suo, stabilisce, in termini più generali, che ciascuna parte provvede affinché i membri del pubblico che soddisfino i criteri eventualmente previsti dal diritto nazionale possano promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale per impugnare gli atti o contestare le omissioni dei privati o delle pubbliche autorità compiuti in violazione del diritto ambientale nazionale.

4 La guida all’applicazione della convenzione di Aarhus indica inoltre quanto segue. Le parti della convenzione di Aarhus hanno conservato un notevole margine di discrezionalità per la designazione degli organi (ad esempio tribunale o organo amministrativo) e delle forme processuali (ad esempio di diritto civile, amministrativo o penale) che devono essere accessibili per contestare gli atti e le omissioni di cui all’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione di Aarhus. Pur tenendo conto dell’obbligo generale imposto dall’articolo 3, paragrafo 1, della medesima convenzione di istituire e mantenere un quadro preciso, trasparente e coerente, alle parti della convenzione di Aarhus non viene opposto alcun ostacolo alla messa a disposizione di diverse procedure di ricorso per diversi tipi di atti o di omissioni. L’obiettivo di ogni procedura di ricorso amministrativo o giurisdizionale è quello di correggere decisioni, atti e omissioni erronei nonché di ottenere infine il risarcimento di violazioni della legge. In applicazione dell’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione di Aarhus, le parti della convenzione di Aarhus devono garantire che gli organi di ricorso offrano rimedi «adeguati ed effettivi», ivi compresi, eventualmente, provvedimenti ingiuntivi. Oltre a precisare i tipi di ricorso, l’articolo 9, paragrafi 4 e 5, della convenzione di Aarhus esige che le parti di quest’ultima provvedano a che le procedure di ricorso di cui ai paragrafi da 1 a 3 siano «obiettive, eque, rapide e non eccessivamente onerose» e che il pubblico sia informato di queste possibilità.

Sulla politica dellUnione in materia ambientale e sullattuazione dellarticolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione di Aarhus mediante il regolamento di Aarhus

5 La politica dell’Unione in materia ambientale si fonda sugli articoli da 191 a 193 TFUE nonché sull’articolo 11 TFUE, che promuove lo sviluppo sostenibile in modo trasversale.

6 L’articolo 191 TFUE definisce l’ambito di applicazione della politica dell’Unione in materia ambientale e prevede una serie di obiettivi (paragrafo 1), di principi (paragrafo 2) e di criteri (paragrafo 3) che il legislatore dell’Unione deve rispettare nell’attuazione di tale politica.

7 Ai sensi dell’articolo 191, paragrafo 1, TFUE, gli obiettivi perseguiti dalla politica dell’Unione in materia ambientale sono i seguenti:

«– salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente,

– protezione della salute umana,

– utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,

– promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici».

8 Al momento dei fatti, l’azione concreta dell’Unione si fondava principalmente sul programma d’azione per l’ambiente per il periodo 2014-2020. Essa perseguiva tre obiettivi che erano, in primo luogo, la salvaguardia del capitale naturale (fertilità dei terreni, qualità dell’aria e dell’acqua, biodiversità, ecc.), in secondo luogo, la trasformazione dell’Unione in un’economia a basse emissioni di carbonio e moderata nel suo utilizzo delle risorse (trattamento dei rifiuti, lotta contro lo spreco, riciclaggio, ecc.) e, in terzo luogo, la protezione della salute umana e del benessere dell’uomo (lotta contro l’inquinamento, limitazione dei prodotti chimici, ecc.). Oltre a tali obiettivi, la politica dell’Unione nel settore dell’ambiente era sempre più integrata negli altri settori di azione dell’Unione. Ad esempio, il pacchetto sul clima e sull’energia fino al 2020, poi 2030, integrava taluni obiettivi nazionali vincolanti al fine di aumentare la quota di energie rinnovabili nel consumo nazionale.

9 L’articolo 191, paragrafo 4, TFUE precisa la portata della competenza esterna dell’Unione in materia ambientale. Stabilisce il principio di una competenza concorrente degli Stati membri e dell’Unione a negoziare accordi internazionali nel settore ambientale con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti.

10 Al fine di realizzare gli obiettivi della politica dell’Unione in materia ambientale, la Comunità, divenuta successivamente l’Unione, ha firmato la convenzione di Aarhus.

11 Al fine di trasporre tale convenzione nell’ordinamento giuridico dell’Unione, il Parlamento europeo e il Consiglio dell’Unione europea hanno adottato il regolamento (CE) n. 1367/2006, del 6 settembre 2006, sull’applicazione alle istituzioni e agli organi [dell’Unione europea] delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13; in prosieguo: il «regolamento Aarhus»), che stabilisce in particolare, a norma del suo articolo 1, paragrafo 1, lettera d), «le regole per applicare le disposizioni della convenzione alle istituzioni e agli organi [dell’Unione], e a tal fine (...) prevede l’accesso alla giustizia in materia ambientale a livello [dell’Unione] alle condizioni stabilite da[ tale] regolamento». Il regolamento Aarhus, conformemente al suo articolo 14, è entrato in vigore il 28 giugno 2007.

12 Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento Aarhus, qualsiasi organizzazione non governativa (ONG) che soddisfa i criteri di cui all’articolo 11 di detto regolamento può avviare, con domanda motivata, un riesame...

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