Commission Decision (EU) 2020/1502 of 15 October 2020 laying down internal rules concerning the provision of information to data subjects and the restriction of certain of their rights in the context of the processing of personal data by the Commission in the cooperation mechanism established by Regulation (EU) 2019/452 of the European Parliament and of the Council

Published date16 October 2020
Date of Signature15 October 2020
Subject MatterProvisions governing the Institutions,Investments
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 342, 16 October 2020
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16.10.2020 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 342/25

DECISIONE (UE) 2020/1502 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2020

che stabilisce le norme interne riguardanti la comunicazione di informazioni agli interessati e la limitazione di alcuni loro diritti nel contesto del trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell’ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 249, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha istituito un meccanismo di cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri sugli investimenti esteri diretti. Tale meccanismo si basa su uno scambio di informazioni che possono comprendere dati personali ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). La finalità del meccanismo di cooperazione è consentire a ciascuno Stato membro di esaminare se un investimento estero diretto in un altro Stato membro possa incidere sulla sua sicurezza o sul suo ordine pubblico e alla Commissione di esaminare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull’ordine pubblico in più di uno Stato membro.
(2) Le categorie di dati personali trattati dalla Commissione ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire l’efficacia del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452 comprendono dati identificativi e di contatto, dati professionali e dati attinenti agli investimenti esteri diretti.
(3) I dati personali saranno conservati dai servizi della Commissione incaricati dell’attività di controllo finché sarà necessario ai fini del controllo degli investimenti esteri diretti da parte degli Stati membri e per garantire il funzionamento del meccanismo di cooperazione e saranno conservati in un ambiente elettronico sicuro per prevenire la consultazione illecita o il trasferimento dei dati a persone esterne alla Commissione (3).
(4) Nello svolgimento dei suoi compiti la Commissione è tenuta a rispettare i diritti delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati di carattere personale riconosciuti dall’articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e dall’articolo 16, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nonché i diritti previsti dal regolamento (UE) 2018/1725. Al tempo stesso la Commissione deve rispettare le rigorose norme di riservatezza di cui all’articolo 10 del regolamento (UE) 2019/452.
(5) In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 con l’esigenza di efficacia del meccanismo di cooperazione nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di altri interessati. A tal fine l’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 dà alla Commissione la possibilità di limitare l’applicazione degli articoli da 14 a 17 e degli articoli 19, 20 e 35 dello stesso regolamento, nonché del principio di trasparenza di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 17 e agli articoli 19 e 20 di tale regolamento.
(6) La politica commerciale comune dell’Unione impone alla Commissione di svolgere in modo efficace ed efficiente i suoi compiti nell’ambito del meccanismo di cooperazione. A tal fine, nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725, è necessario adottare norme interne secondo le quali la Commissione può limitare i diritti degli interessati conformemente all’articolo 25 di tale regolamento.
(7) È opportuno che tali norme interne riguardino tutte le operazioni di trattamento dei dati effettuate dalla Commissione nell’esercizio delle sue funzioni nell’ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452, dal momento in cui riceve informazioni sugli investimenti esteri diretti in questione.
(8) Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione dovrebbe informare tutte le persone interessate in merito alle attività da essa svolte che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in modo trasparente e coerente attraverso informative sulla protezione dei dati pubblicate sul suo sito web. Se del caso, la Commissione dovrebbe prevedere ulteriori garanzie affinché gli interessati siano informati individualmente secondo modalità adeguate.
(9) Fatti salvi l’articolo 14, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, la Commissione, sulla base dell’articolo 25 di tale regolamento, ha la possibilità di limitare la comunicazione di informazioni agli interessati in merito al trattamento dei loro dati personali e all’applicazione degli altri loro diritti al fine di tutelare i poteri di cui essa dispone per svolgere le analisi e le procedure inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione a norma del regolamento (UE) 2019/452. A tale riguardo, può essere necessario che la Commissione limiti l’applicazione di tali diritti e obblighi ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), c), d), g) e h), di tale regolamento. Ciò può essere necessario qualora sia altrimenti compromessa la finalità delle analisi e delle procedure della Commissione inerenti al controllo degli investimenti esteri diretti o al meccanismo di cooperazione in relazione all’efficace attuazione della politica commerciale comune dell’Unione.
(10) Inoltre, per mantenere una cooperazione efficace, può essere necessario che la Commissione limiti l’applicazione dei diritti degli interessati al fine di proteggere le operazioni di trattamento dei dati effettuate da altre istituzioni, altri organi e organismi dell’Unione o dalle autorità degli Stati membri. La Commissione può agire in tal senso qualora la finalità perseguita da un altro organo, organismo o istituzione dell’Unione o da un’autorità di uno Stato membro mediante l’introduzione di una tale limitazione sia compromessa dalla mancata applicazione di una limitazione equivalente da parte della Commissione in relazione agli stessi dati personali. A tal fine è opportuno che la Commissione consulti tali istituzioni, organi, organismi e autorità sui motivi che determinano l’imposizione di limitazioni e sulla necessità e proporzionalità di dette limitazioni.
(11) La Commissione può dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l’applicazione di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti dagli Stati membri o da altri, siano essi fonti anonime o identificate, se ciò è necessario per salvaguardare la sicurezza nazionale, la sicurezza pubblica o la difesa degli Stati membri, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1725, o per salvaguardare la sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. La sicurezza interna delle istituzioni e degli organi dell’Unione può essere a rischio in particolare nei casi di investimento estero diretto che possono incidere su progetti o programmi di interesse per l’Unione per motivi di sicurezza o di ordine pubblico.
(12) La Commissione può inoltre dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l’applicazione di altri loro diritti in relazione ai dati personali ricevuti dagli Stati membri, da paesi terzi o da organizzazioni internazionali, al fine di cooperare con tali Stati membri, paesi terzi o organizzazioni e salvaguardare in questo modo un importante obiettivo di interesse pubblico generale dell’Unione, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1725. Tuttavia, in alcune circostanze, l’interesse dei diritti fondamentali dell’interessato può prevalere sull’interesse della cooperazione internazionale.
(13) Di conseguenza, se necessario per una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa all’esercizio di pubblici poteri nello svolgimento dei suoi compiti nell’ambito del meccanismo di cooperazione istituito dal regolamento (UE) 2019/452, la Commissione può dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l’applicazione di altri diritti, come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2018/1725.
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