Commission Decision of 12 June 2012 on State aid SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) implemented by France — Regulated electricity tariffs in France (notified under document C(2012) 2559) Text with EEA relevance

Published date22 December 2012
Subject MatterState aids
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, C 398, 22 December 2012
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22.12.2012 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 398/10

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 giugno 2012

relativa all’Aiuto di Stato SA.21918 (C 17/07) (ex NN 17/07) al quale la Francia ha dato esecuzione — Tariffe regolamentate dell’energia elettrica in Francia

[notificata con il numero C(2012) 2559]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

2012/C 398/05

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 108, paragrafo 2, primo comma (1),

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma dei suddetti articoli (2) e viste tali osservazioni,

considerando quanto segue:

I. PROCEDIMENTO

(1) Con lettera del 13 giugno 2007, la Commissione ha notificato alla Francia la decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione alle «tariffe regolamentate di vendita dell’energia elettrica» (in prosieguo «tariffe standard») e delle «tariffe regolamentate transitorie di adeguamento del mercato» (in prosieguo «tariffe di ritorno»), entrambe nelle loro componenti gialla e verde, in merito alla loro applicazione successiva al 1o luglio 2004 ai clienti non civili diversi dalle piccole imprese. Le regole e le tariffe applicabili ai clienti residenziali e alle piccole imprese (tariffe «blu») non sono coperte dal presente procedimento.
(2) La decisione della Commissione di avviare il procedimento d’indagine formale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (3). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare le proprie osservazioni sull’aiuto in oggetto.
(3) La Commissione ha ricevuto diverse osservazioni in merito da parte delle parti interessate. Essa le ha trasmesse alla Francia dandole la possibilità di commentarle, e ha ricevuto i suoi commenti con lettera del 31 gennaio 2008.
(4) Nell’ambito della sua indagine sulle misure in oggetto, la Commissione è venuta a conoscenza dell’articolo 166 della legge n. 2008-776 del 4 agosto 2008 (4), entrata in vigore il 6 agosto 2008. Tale misura ha modificato l’articolo 30-1 della legge n. 2004-803 del 9 agosto 2004 modificata (5), che ha istituito il sistema delle tariffe di ritorno.
(5) Con lettera del 10 marzo 2009, la Commissione ha informato la Francia della sua decisione di estendere il campo di applicazione del procedimento d’indagine formale (6) al sistema delle tariffe di ritorno come risulta dalle modifiche introdotte dall’articolo 166 della legge n. 2008-776. La Commissione ha ritenuto infatti che il sistema delle tariffe di ritorno nelle componenti «verde» e «gialla», come modificato dall’articolo 166 della legge n. 2008-776, continuasse a comportare un aiuto di Stato in favore dei consumatori finali non residenziali diversi dalle piccole imprese, come avveniva anche prima della modifica.
(6) La Francia ha presentato le sue osservazioni sull’estensione del procedimento il 16 aprile 2009, e i suoi commenti sulle osservazioni delle terze parti in data 21 ottobre 2009.
(7) Il 15 settembre 2009, il Primo Ministro francese ha informato i Commissari responsabili della concorrenza e dell’energia degli impegni che la Francia era pronta ad assumere nell’ambito del presente procedimento. Con lettera di pari data, i Commissari responsabili hanno risposto.
(8) Il 12 gennaio 2012, Il Primo Ministro francese ha informato i Commissari responsabili della concorrenza e dell’energia degli impegni supplementari che la Francia era disposta a prendere nell’ambito del presente procedimento. Con lettera di pari data, i Commissari responsabili hanno risposto.

II. DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL’AIUTO

(9) La presente sezione descrive il dispositivo legislativo e regolamentare applicabile ai due sistemi di tariffe regolamentate oggetto del presente procedimento, le loro modalità di finanziamento e l’evoluzione delle tariffe rispetto ai riferimenti dei prezzi di mercato. Alla fine, tale evoluzione sarà ricollocata nel contesto specifico del mercato francese dell’energia elettrica e delle riforme strutturali messe in atto per renderlo più concorrenziale.
(10) Nella presente decisione, le misure tariffarie oggetto del procedimento saranno descritte nei loro aspetti essenziali. Per quanto riguarda i dettagli e i riferimenti relativi alla pubblicazione dei testi regolamentari che li disciplinano, si rinvia alla decisione di avvio del procedimento d’indagine formale e alla decisione di estensione del procedimento.
(11) Il funzionamento del settore dell’elettricità in Francia è disciplinato dalla legge n. 2000-108 del 10 febbraio 2000 relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell’elettricità (7).
(12) In Francia, i consumatori finali d’elettricità possono acquistare la loro energia elettrica attraverso due canali principali, il «mercato libero» e il «mercato regolamentato».
(13) Fino al 1o luglio 2007, coesistevano due categorie di consumatori finali: i clienti «idonei» e i clienti «non idonei». I clienti idonei sono coloro che beneficiano del diritto di stipulare un contratto di fornitura di elettricità con un fornitore di loro scelta a un prezzo liberamente fissato. In applicazione della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (8), tutti i clienti non civili (9) sono idonei dal 1o luglio 2004 e tutti i clienti residenziali lo sono dal 1o luglio 2007.
(14) In Francia, ogni cliente idoneo è libero, per ciascuno dei propri siti di utenza, di esercitare o meno il diritto di stipulare un contratto di fornitura di elettricità a un prezzo liberamente fissato con un fornitore di sua scelta, che sia o meno un operatore storico già presente sul mercato francese prima della sua liberalizzazione. Il mercato libero riguarda i clienti idonei che si sono avvalsi della loro idoneità. Sul mercato libero, il prezzo finale pagato per l’elettricità consumata comprende una parte «fornitura» e una parte «reti». La parte «fornitura», destinata al fornitore, è il risultato di una libera negoziazione tra cliente e fornitore, e corrisponde ai costi di approvvigionamento e di commercializzazione più il suo margine di profitto. La parte «reti» corrisponde agli oneri d’instradamento dell’elettricità e di utilizzo delle reti (Tariffa di Utilizzazione delle Reti Pubbliche di Elettricità, in prosieguo «TURPE»). L’importo della parte «reti» è regolamentata dallo Stato e viene riversata ai gestori delle reti di trasporto e di distribuzione di energia elettrica.
(15) Il mercato regolamentato riguarda i clienti idonei che hanno deciso di non avvalersi della loro idoneità. Sul mercato regolamentato, i consumatori finali beneficiano di un «servizio pubblico di elettricità». Il funzionamento di tale sistema e le condizioni di accesso al servizio pubblico di elettricità sono disciplinati dalla legge n. 2000-108 relativa alla modernizzazione e allo sviluppo del servizio pubblico dell’elettricità, in particolare dagli articoli 2, 4 e 22.
(16) Sul mercato regolamentato, i consumatori finali acquistano la loro elettricità a un fornitore designato dallo Stato a prezzi regolamentati, vale a dire alle tariffe standard menzionate al considerando (1). Lo Stato designa i fornitori incaricati della distribuzione dell’energia elettrica nell’ambito del servizio pubblico dell’elettricità secondo le zone di competenza geografiche. Si tratta, per il 95 % circa del territorio francese, dell’azienda Electricité de France (in prosieguo «EDF»). Gli altri fornitori interessati sono generalmente noti con il nome di «distributori non nazionalizzati» o «aziende erogatrici locali». EDF possiede il proprio settore di produzione di elettricità. Le aziende erogatrici locali si approvvigionano il più delle volte di elettricità dalla EDF, a prezzi anch’essi regolamentati, denominati «tariffe di cessione di elettricità ai distributori non nazionalizzati».
(17) L'articolo 66 della legge n. 2005-781 del 13 luglio 2005 di programma che stabilisce gli orientamenti in materia di politica energetica (10) ha dato ad ogni cliente idoneo il diritto di beneficiare di una fornitura di elettricità a tariffe standard per qualsiasi sito di utenza esistente per il quale tale cliente o altra persona non si erano avvalsi in precedenza dell’idoneità.
(18) Questo articolo ha accordato lo stesso diritto ai clienti idonei per i loro nuovi siti di utenza, sempreché questi ultimi siano allacciati alle reti di distribuzione o di trasporto dell’energia elettrica da prima del 31 dicembre 2007.
(19) Nel 2007, il termine entro il quale i siti di utenza recentemente allacciati alle reti di distribuzione o di trasporto dell’elettricità possono essere oggetto di un diritto alla fornitura di energia elettrica alle tariffe standard è stato prorogato al 1o luglio 2010. L'obbligo di fornitura elettrica alle tariffe standard ai clienti che ne beneficiano ricade su EDF e sulle aziende erogatrici locali, secondo la zona geografica nella quale è situato il sito di utenza in questione.
(20) L'articolo 66 della legge n. 2005-781 è stato successivamente modificato. Nella sua versione risultante dalle modifiche apportate dalla legge n. 2008-66 del 21 gennaio 2008 relativa alle tariffe regolamentate dell’energia elettrica e del gas naturale (11), esso estende il beneficio di una fornitura di elettricità alle tariffe standard:
a) ad ogni consumatore finale per il consumo
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