1999/465/EC: Commission Decision of 13 July 1999 establishing the officially enzootic-bovine-leukosis- free status of bovine herds of certain Member States or regions of Member States (notified under document number C(1999) 2083) (Text with EEA relevance)
Published date | 16 July 1999 |
Subject Matter | Veterinary legislation |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 181, 16 July 1999 |
1999/465/CE: Decisione della Commissione del 13 luglio 1999 che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri [notificata con il numero C(1999) 2083] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 181 del 16/07/1999 pag. 0032 - 0033
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 1999
che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica per gli allevamenti bovini di alcuni Stati membri o regioni di Stati membri
[notificata con il numero C(1999) 2083]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(1999/465/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/99/CE(2), in particolare l'allegato D, capitolo I, sezione E,
(1) considerando che, in base alle disposizioni della direttiva 64/432/CEE, degli Stati membri o delle regioni possono essere considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica se soddisfano le condizioni previste nell'allegato D, capitolo I, sezione E, e mantengono tale qualifica finché sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato D, capitolo I, sezione F;
(2) considerando che la qualifica di ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica degli Sati membri o delle regioni è sospesa o revocata conformemente all'allegato D, capitolo I, sezione G, di detta direttiva;
(3) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri e le regioni di Stati membri elencati rispettivamente negli allegati I e II sono considerati ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64.
(2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 107.
ALLEGATO I
STATI MEMBRI CONSIDERATI UFFICIALMENTE INDENNI DA LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA
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