2001/388/EC: Commission Decision of 18 May 2001 amending Decision 93/402/EEC concerning animal health conditions and veterinary certification for imports of fresh meat from South American countries to take account of the animal health situation in Uruguay (Text with EEA relevance) (notified under document number C(2001) 1463)

Published date19 May 2001
Subject MatterVeterinary legislation
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 137, 19 May 2001
EUR-Lex - 32001D0388 - IT

2001/388/CE: Decisione della Commissione, del 18 maggio 2001, che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 1463]

Gazzetta ufficiale n. L 137 del 19/05/2001 pag. 0033 - 0035


Decisione della Commissione

del 18 maggio 2001

che modifica la decisione 93/402/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria ed alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi dell'America del Sud, per tener conto della situazione zoosanitaria in Uruguay

[notificata con il numero C(2001) 1463]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2001/388/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/79/CE(2), in particolare gli articoli 14 e 22,

considerando quanto segue:

(1) Le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Colombia, dal Paraguay, dall'Uruguay, dal Brasile, dal Cile e dall'Argentina sono stabilite dalla decisione 93/402/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2001/325/CE(4).

(2) Le importazioni di carni fresche devono tener conto delle diverse situazioni epidemiologiche nei paesi interessati, nonché nelle diverse parti dei loro territori.

(3) Le competenti autorità veterinarie dei paesi interessati devono confermare che i loro paesi o le loro regioni risultano indenni da almeno 12 mesi da peste bovina e afta epizootica. Esse devono inoltre impegnarsi a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro un termine di 24 ore, la conferma dell'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale.

(4) In data 23 aprile 2001 le autorità competenti...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT