Commission Delegated Directive 2014/2/EU of 18 October 2013 amending, for the purposes of adapting to technical progress, the Annex IV to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards an exemption for cadmium in phosphor coatings in image intensifiers for X-ray images until 31 December 2019 and in spare parts for X-ray systems placed on the EU market before 1 January 2020 Text with EEA relevance

Published date09 January 2014
Subject MatterInternal market - Principles
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 004, 9 January 2014
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9.1.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 4/47

DIRETTIVA DELEGATA 2014/2/UE DELLA COMMISSIONE

del 18 ottobre 2013

che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1o gennaio 2020

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2011/65/UE vieta l’uso di cadmio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.
(2) L’impatto negativo complessivo delle alternative sull’ambiente e sulla salute è superiore ai benefici della sostituzione del cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e nei pezzi di ricambio dei sistemi radiografici.
(3) È pertanto opportuno esentare dal divieto l’uso di cadmio nei rivestimenti dei fosfori degli amplificatori di immagini radiografiche e nei pezzi di ricambio dei sistemi radiografici.
(4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/65/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L’allegato IV della direttiva 2011/65/UE è modificato conformemente all’allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno...

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