Règlement délégué (UE) 2019/981 de la Commission du 8 mars 2019 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/35 complétant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date18 June 2019
Subject MatterMarché intérieur - Principes,Liberté d'établissement
Official Gazette PublicationJournal officiel de l'Union européenne, L 161, 18 juin 2019
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18.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 161/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/981 DELLA COMMISSIONE

dell'8 marzo 2019

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/35 che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 9, l'articolo 50, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 56, l'articolo 86, paragrafo 1, lettere a) e b), l'articolo 97, paragrafo 1, l'articolo 111, paragrafo 1, lettere a), b), c), e), f), f bis), i), j), k) e l), l'articolo 211, paragrafo 2, e l'articolo 234,

considerando quanto segue:

(1) L'esperienza acquisita dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel corso dei primi anni di applicazione della direttiva 2009/138/CE dovrebbe essere utilizzata per riesaminare i metodi, le ipotesi e i parametri standard del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard.
(2) La proposta della Commissione di nuovo regolamento che istituisce il programma InvestEU (2) si impernia sui rimedi ai fallimenti del mercato e alle situazioni di investimento subottimali a livello dell'UE. Tale proposta prevede tra l'altro l'istituzione del polo di consulenza InvestEU che dovrebbe sostenere lo sviluppo di una solida riserva di progetti di investimento e del portale InvestEU che dovrebbe fornire agli investitori una banca dati sui progetti di investimento facilmente accessibile e di facile utilizzo. In questo modo InvestEU sosterrà investimenti in finanziamenti alle piccole e medie imprese sotto forma di obbligazioni, prestiti o private equity nonché altri investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. La formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità non prevede regole specifiche per gli investimenti in debito a collocamento privato, il private equity e gli investimenti a lungo termine in strumenti di capitale. Tenendo presente che tramite il portale InvestEU dovrebbe migliorare l'accessibilità di tali investimenti, dovrebbero essere introdotte siffatte regole. Inoltre, alla luce del piano di azione per la creazione dell'Unione dei mercati dei capitali del 30 settembre 2015, dovrebbero essere stimolati maggiori investimenti in Europa e dovrebbe essere agevolato l'accesso delle piccole e medie imprese europee al finanziamento tramite capitale di rischio e credito. Il trattamento prudenziale del private equity e del debito a collocamento privato dovrebbe quindi essere modificato al fine di rimuovere gli ostacoli ingiustificati agli investimenti in tali classi di attività.
(3) Per garantire la parità di condizioni tra gli operatori economici del settore assicurativo e quelli di altri settori finanziari, alcune delle disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere allineate con quelle applicabili agli enti creditizi e finanziari, nella misura in cui un tale allineamento è commisurato ai rispettivi diversi modelli di business.
(4) Le esposizioni da negoziazione verso controparti centrali qualificate (CCP) beneficiano del meccanismo multilaterale di compensazione e di ripartizione delle perdite garantito dalle stesse CCP qualificate. Tali esposizioni sono esposte a un rischio di controparte abbassato e dovrebbero pertanto essere assoggettate a un requisito di fondi propri inferiore rispetto alle esposizioni verso controparti non beneficiarie dei meccanismi delle CCP. A norma dell'articolo 111, paragrafo 1, lettera f bis), della direttiva 2009/138/CE, il calcolo del rischio di inadempimento della controparte secondo la formula standard dovrebbe trattare le esposizioni da negoziazione verso le CCP qualificate in modo coerente con i requisiti patrimoniali relativi a tali esposizioni applicabili agli enti creditizi e agli enti finanziari.
(5) Per contribuire all'obiettivo dell'Unione di una crescita sostenibile a lungo termine, dovrebbero essere agevolati gli investimenti degli assicuratori nel debito a collocamento privato. A tal fine dovrebbero essere stabiliti criteri che consentano di assegnare alle classi di merito di credito 2 o 3 le obbligazioni e i prestiti per cui non è disponibile una valutazione del merito di credito effettuata da un'ECAI prescelta, sulla base della valutazione interna del merito di credito effettuata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
(6) Variazioni sostanziali dei dati utilizzati per la determinazione delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio possono condurre a una situazione nella quale non sono più disponibili le fonti di dati che erano state utilizzate in passato. Inoltre, può verificarsi che una migliore disponibilità dei dati renda obsolete le tecniche utilizzate per la determinazione delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio. Può altresì verificarsi che una variazione sostanziale delle condizioni di mercato renda necessaria una nuova valutazione dei parametri, tra cui il tasso a termine finale, il punto di partenza per l'estrapolazione dei tassi di interesse privi di rischio o il periodo di convergenza verso il tasso a termine finale. Dovrebbero essere stabilite pertanto le condizioni per valutare se le potenziali variazioni dei dati e delle tecniche utilizzati per la determinazione delle informazioni tecniche sulla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio siano commisurate agli obiettivi di trasparenza, prudenza, affidabilità e coerenza dei metodi di determinazione delle informazioni tecniche sulla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio nel corso del tempo. A tal fine, l'EIOPA dovrebbe presentare alla Commissione una valutazione dell'impatto delle modifiche apportate alle tecniche, alle specifiche dei dati o ai parametri nonché della proporzionalità della modifica rispetto alla variazione sostanziale dei dati.
(7) L'obiettivo di metodi trasparenti, prudenti, affidabili e coerenti per determinare le informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio nel corso del tempo dovrebbe applicarsi anche a livello dei componenti, in particolare dell'aggiustamento per la volatilità. Al fine di garantire la trasparenza, la prudenza, l'affidabilità e la coerenza nel tempo, il metodo per determinare le informazioni tecniche sull'aggiustamento per la volatilità applicato dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), in particolare per quanto riguarda l'attivazione della componente paese di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, dovrebbe essere riesaminato se è dimostrato che esso non soddisfa gli obiettivi, e nell'ambito della revisione della Commissione di cui all'articolo 77 septies, paragrafo 3, della direttiva 2009/138/CE.
(8) Gli elementi dei fondi propri sotto forma di conti subordinati versati dei membri delle mutue, azioni privilegiate versate e relativo sovrapprezzo di emissione, nonché le passività subordinate versate, possono prevedere un meccanismo di assorbimento parziale delle perdite in conto capitale per i casi di inosservanza per tre mesi consecutivi del requisito patrimoniale di solvibilità. Dovrebbero essere stabiliti i criteri che specificano in quale misura tali elementi possono essere considerati fondi propri di livello 1.
(9) È opportuno evitare perdite di fondi propri di base per effetti fiscali quando viene attivato il meccanismo di assorbimento delle perdite in conto capitale. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero quindi avere la possibilità di chiedere l'esonero dall'applicazione di tale meccanismo. Prima di concedere l'esonero, tuttavia, le autorità di vigilanza dovrebbero valutare se esiste un'elevata probabilità plausibile che gli effetti fiscali del meccanismo possano indebolire in modo significativo la posizione di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
(10) È opportuno garantire la parità di condizioni tra gli operatori economici del settore assicurativo e quelli di altri settori finanziari. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pertanto avere la possibilità, subordinata all'approvazione preliminare dell'autorità di vigilanza, di rimborsare o riscattare un elemento dei fondi propri entro i primi cinque anni successivi alla data di emissione in caso di variazione inattesa della classificazione regolamentare dell'elemento dei fondi propri che ne possa probabilmente determinare l'esclusione dai fondi propri, oppure in caso di variazione inattesa del regime fiscale applicabile a tale elemento.
(11) Il metodo look-through dovrebbe garantire che i rischi ai quali è esposta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione siano idoneamente tenuti in considerazione, a prescindere dalle strutture di investimento dell'impresa. Tale metodo dovrebbe quindi essere applicato alle imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione che hanno come obiettivo principale quello di detenere o gestire attività per conto dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.
(12) Laddove non è possibile applicare il metodo look-through a un organismo di investimento collettivo o a un investimento
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