Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, restrictions of use, amendments to product specifications, cancellation of protection, and labelling and presentation
| Published date | 11 January 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 9, 11 gennaio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 9, 11 de enero de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 9, 11 janvier 2019 |
02019R0033 — IT — 08.12.2023 — 003.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 009 del 11.1.2019, pag. 2) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1375 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2021 | L 297 | 16 | 20.8.2021 |
| ►M2 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1606 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2023 | L 198 | 6 | 8.8.2023 |
Rettificato da:
| ►C1 | Rettifica, GU L 269, 23.10.2019, pag. 13 (2019/33) |
▼B
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE
del 17 ottobre 2018
che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione
CAPO I
DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:
le domande di protezione;
la procedura di opposizione;
le restrizioni dell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;
le modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;
la cancellazione della protezione;
l'etichettatura e la presentazione.
CAPO II
DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE
SEZIONE 1
Domanda di protezione
Articolo 2
Nome da proteggere
Articolo 3
Richiedente
Un singolo produttore può essere considerato richiedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se è dimostrato che:
la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda e
la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.
Il fatto che una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sia costituita dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o che contenga tale nome non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.
Articolo 4
Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione
▼M2
Articolo 5
Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata
In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:
in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure
in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure
se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.
▼M2 —————
▼B
Articolo 7
Domande comuni
Ove vengano presentate domande comuni di protezione di un nome come denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative procedure nazionali preliminari, compresa la fase di opposizione, sono svolte in tutti gli Stati membri interessati.
Articolo 8
Protezione nazionale transitoria
Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata.
Articolo 9
Ammissibilità della domanda
Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.
Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
▼M2 —————
▼B
SEZIONE 2
Procedura di opposizione
Articolo 11
Ammissibilità e motivi dell'opposizione
Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è...
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