Commission Delegated Regulation (EU) 2019/33 of 17 October 2018 supplementing Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council as regards applications for protection of designations of origin, geographical indications and traditional terms in the wine sector, the objection procedure, restrictions of use, amendments to product specifications, cancellation of protection, and labelling and presentation

Published date11 January 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 9, 11 gennaio 2019,Diario Oficial de la Unión Europea, L 9, 11 de enero de 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 9, 11 janvier 2019
TESTO consolidato: 32019R0033 — IT — 08.12.2023

02019R0033 — IT — 08.12.2023 — 003.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE del 17 ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 009 del 11.1.2019, pag. 2)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1375 DELLA COMMISSIONE dell'11 giugno 2021 L 297 16 20.8.2021
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/1606 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2023 L 198 6 8.8.2023


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 269, 23.10.2019, pag. 13 (2019/33)




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2018

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione



CAPO I

DISPOSIZIONE INTRODUTTIVA

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce norme che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 relativamente alle denominazioni di origine protette, alle indicazioni geografiche protette e alle menzioni tradizionali, nonché all'etichettatura e alla presentazione nel settore vitivinicolo, per quanto riguarda:

a)

le domande di protezione;

b)

la procedura di opposizione;

c)

le restrizioni dell'uso delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette;

d)

le modifiche del disciplinare di produzione e delle menzioni tradizionali;

e)

la cancellazione della protezione;

f)

l'etichettatura e la presentazione.

CAPO II

DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTE E INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

SEZIONE 1

Domanda di protezione

Articolo 2

Nome da proteggere

1.
Il nome da proteggere come denominazione di origine o indicazione geografica è registrato solo nelle lingue attualmente o storicamente utilizzate per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica delimita.
2.
Il nome di una denominazione di origine o di una indicazione geografica è registrato nel suo alfabeto originale. Quando l'alfabeto originale non è in caratteri latini, insieme al nome nell'alfabeto originale è registrata una trascrizione in caratteri latini.

Articolo 3

Richiedente

Un singolo produttore può essere considerato richiedente ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 se è dimostrato che:

a)

la persona in questione è il solo produttore che desideri presentare una domanda e

b)

la zona geografica delimitata possiede caratteristiche che differiscono notevolmente da quelle delle zone limitrofe ovvero le caratteristiche del prodotto sono differenti da quelle dei prodotti delle zone limitrofe.

Il fatto che una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta sia costituita dal nome dell'azienda del singolo produttore richiedente o che contenga tale nome non impedisce ad altri produttori di utilizzare detto nome, a condizione che si conformino al disciplinare di produzione.

Articolo 4

Requisiti supplementari relativi al disciplinare di produzione

1.
La descrizione dei prodotti vitivinicoli indica la o le categorie pertinenti di prodotti vitivinicoli scegliendole tra le categorie di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
2.
Ove il disciplinare indichi che il condizionamento, compreso l'imbottigliamento, deve aver luogo nella zona geografica delimitata o all'interno di una zona nelle immediate vicinanze della zona delimitata di cui trattasi, esso comprende altresì le motivazioni per cui, nel caso specifico, il condizionamento deve aver luogo in quella particolare zona geografica per salvaguardare la qualità, garantire l'origine o assicurare il controllo, tenendo conto del diritto dell'Unione, in particolare delle norme in materia di libera circolazione delle merci e di libera prestazione dei servizi.

▼M2

Articolo 5

Deroghe relative alla produzione nella zona geografica delimitata

1.

In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), e lettera b), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere vinificato:

a)

in una zona nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata di cui trattasi, oppure

b)

in una zona situata nella stessa unità amministrativa o in un’unità amministrativa limitrofa, in conformità alle disposizioni nazionali, oppure

c)

se si tratta di denominazioni di origine o di indicazioni geografiche transfrontaliere, o se vige un accordo sulle misure di controllo tra due o più Stati membri o tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, in una zona situata nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata.

2.
In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, e purché lo preveda il disciplinare di produzione, un prodotto può essere vinificato in vino spumante a denominazione di origine protetta o in vino frizzante a denominazione di origine protetta al di là delle immediate vicinanze della zona geografica delimitata se tale pratica era in uso anteriormente al 1o marzo 1986.
3.
In deroga all’articolo 93, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 1308/2013, per quanto riguarda i vini liquorosi a denominazione di origine protetta «Condado de Huelva», «Málaga» e «Jerez-Xérès-Sherry», il mosto ottenuto da uve appassite cui è stato aggiunto alcole neutro di origine vinica per impedire la fermentazione, ottenuto dalla varietà di vite Pedro Ximénez, può provenire dalla regione «Montilla-Moriles».

▼M2 —————

▼B

Articolo 7

Domande comuni

Ove vengano presentate domande comuni di protezione di un nome come denominazione di origine o indicazione geografica ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le relative procedure nazionali preliminari, compresa la fase di opposizione, sono svolte in tutti gli Stati membri interessati.

Articolo 8

Protezione nazionale transitoria

1.
A decorrere dalla data di trasmissione della domanda alla Commissione, uno Stato membro può concedere a un nome, solo in via transitoria, una protezione a livello nazionale.

Tale protezione nazionale transitoria cessa alla data in cui è adottata una decisione di protezione a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 oppure alla data in cui la domanda è ritirata.

2.
Qualora un nome non sia protetto ai sensi del presente regolamento, le conseguenze di tale protezione nazionale sono di responsabilità esclusiva dello Stato membro interessato. Le misure adottate dagli Stati membri a norma del paragrafo 1 non incidono in alcun modo sugli scambi intraunionali o internazionali.

Articolo 9

Ammissibilità della domanda

1.
Le domande di protezione sono considerate ammissibili se sono presentate a norma degli articoli 94, 95 e 96 del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché dell'articolo 3 e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se sono debitamente compilate.

Una domanda di protezione è considerata debitamente compilata se è conforme all'articolo 94, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013 nonché all'articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 e se il documento unico è debitamente compilato.

Il documento unico riepilogativo del disciplinare di produzione di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 1308/2013 è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/34. Il disciplinare di produzione è considerato debitamente compilato quando è conforme alle prescrizioni dell'articolo 94, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

2.
Se ritiene inammissibile una domanda, la Commissione comunica alle autorità competenti dello Stato membro o a quelle del paese terzo ovvero al richiedente stabilito in un paese terzo i motivi sui quali si fonda il giudizio di inammissibilità.
3.
Almeno una volta al mese la Commissione pubblica l'elenco dei nomi per i quali ha ricevuto domanda di protezione come denominazione di origine o indicazione geografica, il nome dello Stato membro o del paese terzo richiedente e la data di presentazione della domanda.

▼M2 —————

▼B

SEZIONE 2

Procedura di opposizione

Articolo 11

Ammissibilità e motivi dell'opposizione

1.

Ai fini dell'articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013 una dichiarazione di opposizione motivata è...

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