Règlement délégué (UE) 2018/540 de la Commission du 23 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union
Published date | 06 April 2018 |
Subject Matter | energia,reti transeuropee,énergie,réseaux transeuropéens |
Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 90, 6 aprile 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 90, 6 avril 2018 |
6.4.2018 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 90/38 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/540 DELLA COMMISSIONE
del 23 novembre 2017
che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) | Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio. |
(2) | A norma del regolamento (UE) n. 347/2013, alla Commissione è conferito il potere di stabilire l'elenco unionale dei progetti di interesse comune («elenco dell'Unione o unionale»). |
(3) | I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali e soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013. |
(4) | I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito al parere positivo, formulato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») il 10 ottobre 2017, sulla coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 17 ottobre 2017. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi. |
(5) | Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti per l'inserimento nell'elenco unionale. |
(6) | I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. L'elenco unionale non dovrebbe contenere alcuna classificazione dei progetti. |
(7) | I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o parti di un cluster di vari PIC, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali. |
(8) | L'elenco unionale è istituito ogni due anni, pertanto l'elenco unionale istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione (2) non è più valido e dovrebbe essere sostituito. |
(9) | È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(1) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.
(2) Regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU L 19 del 27.1.2016, pag. 1).
ALLEGATO
L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è sostituito dal seguente:
ALLEGATO VII
ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE (“ELENCO UNIONALE”), DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4
A. PRINCIPI APPLICATI NELLA STESURA DELL'ELENCO UNIONALE
1) Cluster di progetti di interesse comune (PIC)
Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Sono istituiti i seguenti tipi:
a) | cluster di PIC interdipendenti, definito “cluster X costituito dai seguenti PIC”; raggruppa i PIC necessari ad affrontare una strozzatura comune a diversi paesi e la cui realizzazione simultanea crea sinergie. In questa fattispecie, per conseguire benefici a livello unionale è necessario che siano realizzati tutti i PIC; |
b) | cluster di PIC potenzialmente concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno o più dei seguenti PIC”; rispecchia l'incertezza circa l'entità della strozzatura comune a più paesi. In questa fattispecie non è necessario che siano realizzati tutti i PIC inclusi nel cluster. È il mercato che determina se devono essere realizzati tutti, alcuni o un unico PIC, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Il numero di PIC necessari, anche in termini di fabbisogno di capacità, è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC; e |
c) | cluster di PIC concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno dei seguenti PIC”; affronta la stessa strozzatura, la cui entità è tuttavia più chiara rispetto al caso del cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e perciò la realizzazione di un solo PIC funge allo scopo. È il mercato che determina quale PIC debba essere realizzato, posto che sia in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Se del caso, il numero di PIC necessari è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC. |
Tutti i PIC beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.
2) Trattamento delle sottostazioni e delle stazioni di compressione
Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l'energia elettrica nonché le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC se ubicate geograficamente lungo le linee di trasmissione/trasporto. Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate PIC a sé stanti e figurano esplicitamente nell'elenco unionale se la loro ubicazione geografica è diversa dalle linee di trasmissione/trasporto. Esse beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.
3) Progetti non più considerati PIC e progetti entrati a far parte di altri PIC
a) | Diversi progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dal regolamento (UE) n. 1391/2013 e dal regolamento (UE) 2016/89 non sono più considerati PIC per uno o più dei seguenti motivi:
|
b) | Inoltre, alcuni progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dal regolamento (UE) n. 1391/2013 e dal regolamento (UE) 2016/89 durante il loro processo di attuazione sono diventati parte integrante di altri (cluster di) PIC. Tali progetti non sono più considerati PIC indipendenti, ma per motivi di trasparenza e di chiarezza sono elencati con il loro numero PIC originario nel presente allegato, punto C, come “Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC”. |
4) Definizione di “PIC definiti anche autostrade elettriche”
Con l'espressione “PIC definiti anche autostrade elettriche” s'intendono PIC che appartengono a uno dei corridoi prioritari dell'elettricità e all'area tematica prioritaria “Autostrade elettriche”.
B. ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE
1) Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (“Northern Seas offshore grid, NSOG”)
N. | Definizione | ||||
1.1 | Cluster Belgio — Regno Unito [attualmente denominato “NEMO”], costituito dai seguenti PIC:
| ||||
1.3 | Cluster Danimarca — Germania, costituito dai seguenti PIC:
| ||||
1.4 | Cluster Danimarca — Germania, costituito dai seguenti PIC:
|
To continue reading
Request your trial