Règlement délégué (UE) 2018/540 de la Commission du 23 novembre 2017 modifiant le règlement (UE) n° 347/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la liste des projets d'intérêt commun de l'Union

Published date06 April 2018
Subject Matterenergia,reti transeuropee,énergie,réseaux transeuropéens
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 90, 6 aprile 2018,Journal officiel de l'Union européenne, L 90, 6 avril 2018
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6.4.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 90/38

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/540 DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 2017

che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 347/2013 stabilisce un quadro per l'individuazione, la pianificazione e l'attuazione dei progetti di interesse comune («PIC») necessari a realizzare i nove corridoi geografici strategici prioritari per le infrastrutture energetiche individuati nei settori dell'energia elettrica, del gas e del petrolio e le tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le infrastrutture energetiche nel campo delle reti intelligenti, delle autostrade elettriche e delle reti di trasporto del biossido di carbonio.
(2) A norma del regolamento (UE) n. 347/2013, alla Commissione è conferito il potere di stabilire l'elenco unionale dei progetti di interesse comune («elenco dell'Unione o unionale»).
(3) I progetti proposti ai fini dell'inserimento nell'elenco unionale sono stati valutati dai gruppi regionali e soddisfano i criteri di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 347/2013.
(4) I progetti di elenchi regionali dei PIC sono stati concordati dai gruppi regionali in riunioni tecniche. In seguito al parere positivo, formulato dall'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia («Agenzia») il 10 ottobre 2017, sulla coerenza nell'applicazione dei criteri e nell'analisi dei costi-benefici tra le varie regioni, gli organi decisionali dei gruppi regionali hanno adottato gli elenchi regionali il 17 ottobre 2017. A norma dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 347/2013, prima di adottare gli elenchi regionali, tutte le proposte di progetto sono state approvate dagli Stati membri interessati dai progetti stessi.
(5) Le organizzazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori dei sistemi di distribuzione, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell'ambiente, sono state consultate in merito ai progetti proposti per l'inserimento nell'elenco unionale.
(6) I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati secondo le priorità strategiche relative alle infrastrutture energetiche transeuropee nell'ordine di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 347/2013. L'elenco unionale non dovrebbe contenere alcuna classificazione dei progetti.
(7) I progetti di interesse comune dovrebbero essere elencati come progetti a sé stanti o parti di un cluster di vari PIC, in quanto interdipendenti o (potenzialmente) concorrenziali.
(8) L'elenco unionale è istituito ogni due anni, pertanto l'elenco unionale istituito dal regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione (2) non è più valido e dovrebbe essere sostituito.
(9) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 347/2013,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1) GU L 115 del 25.4.2013, pag. 39.

(2) Regolamento delegato (UE) 2016/89 della Commissione, del 18 novembre 2015, che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune (GU L 19 del 27.1.2016, pag. 1).


ALLEGATO

L'allegato VII del regolamento (UE) n. 347/2013 è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO VII

ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE (“ELENCO UNIONALE”), DI CUI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4

A. PRINCIPI APPLICATI NELLA STESURA DELL'ELENCO UNIONALE

1) Cluster di progetti di interesse comune (PIC)

Alcuni PIC formano un cluster a causa della loro natura interdipendente e concorrenziale o potenzialmente tale. Sono istituiti i seguenti tipi:

a) cluster di PIC interdipendenti, definito “cluster X costituito dai seguenti PIC”; raggruppa i PIC necessari ad affrontare una strozzatura comune a diversi paesi e la cui realizzazione simultanea crea sinergie. In questa fattispecie, per conseguire benefici a livello unionale è necessario che siano realizzati tutti i PIC;
b) cluster di PIC potenzialmente concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno o più dei seguenti PIC”; rispecchia l'incertezza circa l'entità della strozzatura comune a più paesi. In questa fattispecie non è necessario che siano realizzati tutti i PIC inclusi nel cluster. È il mercato che determina se devono essere realizzati tutti, alcuni o un unico PIC, posto che siano in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Il numero di PIC necessari, anche in termini di fabbisogno di capacità, è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC; e
c) cluster di PIC concorrenziali, definito “cluster X costituito da uno dei seguenti PIC”; affronta la stessa strozzatura, la cui entità è tuttavia più chiara rispetto al caso del cluster di PIC potenzialmente concorrenziali e perciò la realizzazione di un solo PIC funge allo scopo. È il mercato che determina quale PIC debba essere realizzato, posto che sia in possesso delle dovute approvazioni a livello di pianificazione, autorizzazione e conformità regolamentare. Se del caso, il numero di PIC necessari è valutato nuovamente nel successivo processo di individuazione dei PIC.

Tutti i PIC beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

2) Trattamento delle sottostazioni e delle stazioni di compressione

Le sottostazioni e le stazioni back-to-back per l'energia elettrica nonché le stazioni di compressione per il gas sono ritenute parte dei PIC se ubicate geograficamente lungo le linee di trasmissione/trasporto. Le sottostazioni, le stazioni back-to-back e le stazioni di compressione sono considerate PIC a sé stanti e figurano esplicitamente nell'elenco unionale se la loro ubicazione geografica è diversa dalle linee di trasmissione/trasporto. Esse beneficiano degli stessi diritti e rispettano gli stessi obblighi sanciti dal regolamento (UE) n. 347/2013.

3) Progetti non più considerati PIC e progetti entrati a far parte di altri PIC

a) Diversi progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dal regolamento (UE) n. 1391/2013 e dal regolamento (UE) 2016/89 non sono più considerati PIC per uno o più dei seguenti motivi:
il progetto è già stato messo in servizio o sarà messo in servizio nell'immediato futuro per cui non beneficia delle disposizioni del regolamento (UE) n. 347/2013,
in base a nuovi dati il progetto non soddisfa i criteri generali,
il promotore non ha ripresentato il progetto al processo di selezione per il presente elenco unionale, oppure
nel processo di selezione il progetto ha ricevuto un punteggio inferiore rispetto ad altri PIC candidati.
Tali progetti (tranne quelli messi in servizio) possono essere considerati atti a figurare nel prossimo elenco unionale se vengono meno i motivi dell'esclusione dall'attuale elenco. Tali progetti non sono PIC ma per motivi di trasparenza e di chiarezza sono elencati con il loro numero PIC originario nell'allegato VII, punto C, come “Progetti non più considerati PIC”.
b) Inoltre, alcuni progetti inclusi negli elenchi unionali istituiti dal regolamento (UE) n. 1391/2013 e dal regolamento (UE) 2016/89 durante il loro processo di attuazione sono diventati parte integrante di altri (cluster di) PIC. Tali progetti non sono più considerati PIC indipendenti, ma per motivi di trasparenza e di chiarezza sono elencati con il loro numero PIC originario nel presente allegato, punto C, come “Progetti che sono ora parte integrante di altri PIC”.

4) Definizione di “PIC definiti anche autostrade elettriche”

Con l'espressione “PIC definiti anche autostrade elettriche” s'intendono PIC che appartengono a uno dei corridoi prioritari dell'elettricità e all'area tematica prioritaria “Autostrade elettriche”.

B. ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE

1) Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (“Northern Seas offshore grid, NSOG”)

N. Definizione
1.1 Cluster Belgio — Regno Unito [attualmente denominato “NEMO”], costituito dai seguenti PIC:
1.1.1. Interconnessione fra Gezelle (BE) e i dintorni di Richborough (UK)
1.1.2. Linea interna fra i dintorni di Richborough e Canterbury (UK)
1.3 Cluster Danimarca — Germania, costituito dai seguenti PIC:
1.3.1. Interconnessione fra Endrup (DK) e Niebüll (DE)
1.3.2. Linea interna fra Niebüll e Brunsbütte (DE)
1.4 Cluster Danimarca — Germania, costituito dai seguenti PIC:
1.4.1. Interconnessione fra Kassø (DK) e Audorf (DE)
1.4.2. Linea interna fra Audorf e Amburgo/Nord (DE)
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