Commission Delegated Regulation (EU) No 1048/2014 of 30 July 2014 laying down information and publicity measures for the public and information measures for beneficiaries pursuant to Regulation (EU) No 514/2014 of the European Parliament and of the Council laying down general provisions on the Asylum, Migration and Integration Fund and on the instrument for financial support for police cooperation, preventing and combating crime, and crisis management

Published date07 October 2014
Subject MatterJustice and home affairs,area of freedom, security and justice
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 291, 7 October 2014
L_2014291IT.01000601.xml
7.10.2014 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 291/6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1048/2014 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 2014

che definisce le misure di informazione e pubblicità indirizzate al pubblico e le misure di informazione destinate ai beneficiari ai sensi del regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 514/2014 reca disposizioni generali per l'attuazione del Fondo asilo, migrazione e integrazione e dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi.
(2) L'esperienza insegna che i cittadini dell'Unione non sono sufficientemente consapevoli del ruolo svolto dall'Unione nel finanziamento dei programmi. È quindi opportuno indicare con precisione le misure di informazione e pubblicità occorrenti per colmare questa lacuna in termini di comunicazione e informazione.
(3) Dovrebbero essere definite misure minime di informazione che rendano note ai potenziali beneficiari le opportunità di finanziamento offerte congiuntamente dall'Unione e dagli Stati membri tramite il programma nazionale. Ciò consentirà un'ampia diffusione delle informazioni sulle opportunità di finanziamento a tutte le parti interessate e sosterrà la trasparenza. Per migliorare la trasparenza riguardo all'intervento del Fondo è opportuno che siano pubblicati l'elenco dei beneficiari, la denominazione dei progetti e l'importo del finanziamento pubblico assegnato ai progetti.
(4) Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure previste nel presente regolamento e non ritardare l'approvazione e attuazione dei programmi nazionali, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
(5) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dal regolamento (UE) n. 514/2014 e sono pertanto vincolati dal presente regolamento.
(6) La Danimarca non è vincolata dal regolamento (UE) n. 514/2014 né dal presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Responsabilità degli...

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