Règlement délégué (UE) 2017/2294 de la Commission du 28 août 2017 modifiant le règlement délégué (UE) 2017/565 afin de préciser la définition d'un internalisateur systématique aux fins de la directive 2014/65/UE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. )

Published date13 December 2017
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 329, 13 dicembre 2017,Journal officiel de l'Union européenne, L 329, 13 décembre 2017
L_2017329IT.01000401.xml
13.12.2017 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 329/4

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2294 DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2017

che modifica il regolamento delegato (UE) 2017/565 allo scopo di specificare la definizione di internalizzatore sistematico ai fini della direttiva 2014/65/UE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Per assicurare l'applicazione obiettiva ed effettiva nell'Unione della definizione di internalizzatore sistematico, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 20, della direttiva 2014/65/UE, è necessario fornire ulteriori specificazioni in relazione ai recenti sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari relativamente ai dispositivi di abbinamento a cui possono partecipare le imprese di investimento.
(2) Gli sviluppi tecnologici nei mercati mobiliari hanno determinato l'emergere di reti di comunicazione elettronica che permettono di collegare diverse imprese di investimento che intendono operare con la designazione di internalizzatore sistematico con altri fornitori di liquidità che utilizzano tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza. Tali sviluppi rischiano di compromettere la netta distinzione tra la negoziazione bilaterale per conto proprio nell'eseguire gli ordini dei clienti e la negoziazione multilaterale prevista dal regolamento delegato (UE) 2017/565 della Commissione (2). Pertanto, questi sviluppi tecnologici e di mercato rendono necessario precisare che all'internalizzatore sistematico non è consentito svolgere, su base regolare, attività interne o esterne di abbinamento delle operazioni attraverso la negoziazione matched principal o altri tipi di operazioni back-to-back di fatto prive di rischio su un dato strumento finanziario al di fuori delle sedi di negoziazione.
(3) Dato che la gestione centralizzata del rischio all'interno di un gruppo comporta di norma il trasferimento del rischio accumulato dall'impresa di investimento a seguito di operazioni con terzi ad un'entità appartenente allo stesso gruppo che non può fornire quotazioni e altre indicazioni
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