Règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

Published date13 March 2019
Subject MatterLibertà di stabilimento,libera circolazione dei capitali,Liberté d'établissement,libre circulation des capitaux
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 71, 13 marzo 2019,Journal officiel de l'Union européenne, L 71, 13 mars 2019
L_2019071IT.01001501.xml
13.3.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 71/15

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/397 DELLA COMMISSIONE

del 19 dicembre 2018

che modifica il regolamento delegato (UE) 2016/2251 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la data fino alla quale le controparti possono continuare ad applicare le rispettive procedure di gestione del rischio per taluni contratti derivati OTC non compensati mediante controparte centrale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 11, paragrafo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea. I trattati cesseranno di essere applicabili al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, ossia dal 30 marzo 2019, salvo che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, decida all'unanimità di prorogare tale termine.
(2) L'obbligo di scambio di garanzie di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 per quanto riguarda i contratti derivati over-the-counter («OTC») non compensati mediante controparte centrale («CCP») non tiene conto dell'eventualità che uno Stato membro receda dall'Unione. I problemi cui devono far fronte le parti di un contratto derivato OTC le cui controparti sono stabilite nel Regno Unito sono una conseguenza diretta di un evento che è al di fuori del loro controllo e potrebbero porre tali controparti in una posizione di svantaggio rispetto ad altre controparti dell'Unione.
(3) Il regolamento delegato (UE) 2016/2251 della Commissione (2) fissa diverse date di applicazione delle procedure per lo scambio di garanzie reali per i contratti derivati OTC non compensati a livello centrale, a seconda della categoria di controparte di tali contratti.
(4) Le controparti non possono prevedere quale potrebbe essere lo status di una controparte stabilita nel Regno Unito o in quale misura tale controparte sarebbe in grado di continuare a fornire determinati servizi alle controparti stabilite nell'Unione. Per far fronte a tale situazione, le controparti potrebbero decidere di novare il contratto sostituendo la controparte stabilita nel Regno Unito con una controparte stabilita in uno Stato membro.
(5) Prima dell'applicazione del regolamento (UE) n. 648/2012 e del regolamento delegato (UE) 2016/2251, le controparti di contratti derivati OTC non compensati a livello centrale non erano tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali e pertanto le negoziazioni bilaterali non erano coperte da garanzia reale oppure lo erano su base volontaria. Se le controparti fossero tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali a seguito della novazione dei loro contratti per far fronte al recesso del Regno Unito dall'Unione, la restante controparte potrebbe non essere in grado di accettare la novazione.
(6) Per garantire il corretto funzionamento del mercato e la parità di condizioni tra le controparti stabilite nell'Unione, è opportuno che le controparti possano sostituire le controparti stabilite nel Regno Unito con controparti stabilite in uno Stato membro senza essere tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali per i contratti novati. Esse dovrebbero essere tenute a effettuare lo scambio di garanzie reali per la novazione dei contratti 12 mesi dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo.
(7) È pertanto opportuno modificare
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