Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date18 December 2019
Subject Matterlibera circolazione dei capitali,Libertà di stabilimento,libre circulation des capitaux,Liberté d'établissement,libre circulación de capitales,Libertad de establecimiento
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 201, 27 luglio 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 201, 27 juillet 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 201, 27 de julio de 2012
TESTO consolidato: 32012R0648 — IT — 01.01.2020

02012R0648 — IT — 01.01.2020 — 015.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 201 dell'27.7.2012, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1 REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 L 176 1 27.6.2013
►M2 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1002/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013 L 279 2 19.10.2013
M3 DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014 L 173 190 12.6.2014
►M4 REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 L 173 84 12.6.2014
►M5 DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 maggio 2015 L 141 73 5.6.2015
M6 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1515 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2015 L 239 63 15.9.2015
►M7 REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 L 337 1 23.12.2015
M8 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/610 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2016 L 86 3 31.3.2017
►M9 REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017 L 148 1 10.6.2017
►M10 REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 L 347 35 28.12.2017
►M11 REGOLAMENTO (UE) 2019/834 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 L 141 42 28.5.2019
►M12 REGOLAMENTO (UE) 2019/2099 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 L 322 1 12.12.2019


Rettificato da:

►C1 Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag. 6 (575/2013)
►C2 Rettifica, GU L 084, 26.3.2019, pag. 40 (648/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2. Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

3. Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a) i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b) la Banca dei regolamenti internazionali;

▼M2

c) le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:

i) Giappone;

ii) Stati Uniti d’America;

▼M9

iii) Australia;

iv) Canada;

v) Hong Kong;

vi) Messico;

vii) Singapore;

viii) Svizzera.

▼B

5. Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

a) banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

b) enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

c) Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «CCP» : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;
2) «repertorio di dati sulle negoziazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;
3) «compensazione» : la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;
4) «sede di negoziazione» : un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;
5) «derivato» o «contratto derivato» : uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;
6) «categoria di derivati» : un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

▼M7

7) «derivato OTC» o «contratto derivato OTC» : un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;

▼M11

8) «controparte finanziaria» :
a) un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
b) un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
c) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
d) un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;
e) un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 );
f) un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;
g) un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );

▼B

9) «controparte non finanziaria» : un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;
10)
...

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