Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance

Published date18 December 2019
Official Gazette PublicationGazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 201, 27 luglio 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 201, 27 juillet 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 201, 27 de julio de 2012

02012R0648 — IT — 01.01.2020 — 015.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 201 dell'27.7.2012, pag. 1)

Modificato da:

Gazzetta ufficiale
n. pag. data
►M1REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 L 176 1 27.6.2013
►M2REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1002/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013 L 279 2 19.10.2013
M3DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014 L 173 190 12.6.2014
►M4REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 L 173 84 12.6.2014
►M5DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 maggio 2015 L 141 73 5.6.2015
M6REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1515 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2015 L 239 63 15.9.2015
►M7REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 L 337 1 23.12.2015
M8REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/610 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2016 L 86 3 31.3.2017
►M9REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017 L 148 1 10.6.2017
►M10REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 L 347 35 28.12.2017
►M11REGOLAMENTO (UE) 2019/834 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 L 141 42 28.5.2019
►M12REGOLAMENTO (UE) 2019/2099 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 L 322 1 12.12.2019


Rettificato da:

►C1Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag. 6 (575/2013)
►C2Rettifica, GU L 084, 26.3.2019, pag. 40 (648/2012)




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 4 luglio 2012

sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni

(Testo rilevante ai fini del SEE)



TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.

2. Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.

3. Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.

4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:

a)i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;

b)la Banca dei regolamenti internazionali;

▼M2

c)le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:

i)Giappone;

ii)Stati Uniti d’America;

▼M9

iii)Australia;

iv)Canada;

v)Hong Kong;

vi)Messico;

vii)Singapore;

viii)Svizzera.

▼B

5. Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:

a)banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;

b)enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;

c)Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.

6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.

La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) «CCP» : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente;
2) «repertorio di dati sulle negoziazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati;
3) «compensazione» : la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni;
4) «sede di negoziazione» : un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva;
5) «derivato» o «contratto derivato» : uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006;
6) «categoria di derivati» : un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse;

▼M7

7) «derivato OTC» o «contratto derivato OTC» : un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento;

▼M11

8) «controparte finanziaria» :
a)un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1);
b)un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);
c)un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);
d)un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti;
e)un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (4);
f)un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione;
g)un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

▼B

9) «controparte non finanziaria» : un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8;
10)
...

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