Regulation (EU) No 648/2012 of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (Text with EEA relevance)Text with EEA relevance
| Published date | 18 December 2019 |
| Official Gazette Publication | Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, L 201, 27 luglio 2012,Journal officiel de l’Union européenne, L 201, 27 juillet 2012,Diario Oficial de la Unión Europea, L 201, 27 de julio de 2012 |
02012R0648 — IT — 01.01.2020 — 015.001
Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento
| ►B | REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 201 dell'27.7.2012, pag. 1) |
Modificato da:
| Gazzetta ufficiale | ||||
| n. | pag. | data | ||
| ►M1 | REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013 | L 176 | 1 | 27.6.2013 |
| ►M2 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1002/2013 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2013 | L 279 | 2 | 19.10.2013 |
| M3 | DIRETTIVA 2014/59/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 15 maggio 2014 | L 173 | 190 | 12.6.2014 |
| ►M4 | REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 maggio 2014 | L 173 | 84 | 12.6.2014 |
| ►M5 | DIRETTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO Testo rilevante ai fini del SEE del 20 maggio 2015 | L 141 | 73 | 5.6.2015 |
| M6 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1515 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2015 | L 239 | 63 | 15.9.2015 |
| ►M7 | REGOLAMENTO (UE) 2015/2365 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 | L 337 | 1 | 23.12.2015 |
| M8 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/610 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2016 | L 86 | 3 | 31.3.2017 |
| ►M9 | REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/979 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 2017 | L 148 | 1 | 10.6.2017 |
| ►M10 | REGOLAMENTO (UE) 2017/2402 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 | L 347 | 35 | 28.12.2017 |
| ►M11 | REGOLAMENTO (UE) 2019/834 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 20 maggio 2019 | L 141 | 42 | 28.5.2019 |
| ►M12 | REGOLAMENTO (UE) 2019/2099 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 | L 322 | 1 | 12.12.2019 |
Rettificato da:
| ►C1 | Rettifica, GU L 321, 30.11.2013, pag. 6 (575/2013) |
| ►C2 | Rettifica, GU L 084, 26.3.2019, pag. 40 (648/2012) |
▼B
REGOLAMENTO (UE) N. 648/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 4 luglio 2012
sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento fissa obblighi di compensazione e di gestione del rischio bilaterale per i contratti derivati over-the-counter («OTC»), obblighi di segnalazione per i contratti derivati e obblighi uniformi per l’esercizio delle attività delle controparti centrali («CCP») e dei repertori di dati sulle negoziazioni.
2. Il presente regolamento si applica alle CCP e ai loro partecipanti diretti, alle controparti finanziarie e ai repertori di dati sulle negoziazioni. Si applica altresì alle controparti non finanziarie e alle sedi di negoziazione nei casi previsti.
3. Il titolo V del presente regolamento si applica unicamente ai valori mobiliari e agli strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 18, lettere a) e b), e punto 19, della direttiva 2004/39/CE.
4. Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento:
a)i membri del SEBC, gli altri enti degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe e gli altri enti pubblici dell’Unione incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima;
b)la Banca dei regolamenti internazionali;
▼M2
c)le banche centrali e gli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima nei seguenti paesi:
i)Giappone;
ii)Stati Uniti d’America;
▼M9
iii)Australia;
iv)Canada;
v)Hong Kong;
vi)Messico;
vii)Singapore;
viii)Svizzera.
▼B
5. Salvo che per l’obbligo di segnalazione di cui all’articolo 9, il presente regolamento non si applica ai seguenti soggetti:
a)banche multilaterali di sviluppo, di cui all’allegato VI, parte 1, sezione 4.2, della direttiva 2006/48/CE;
b)enti del settore pubblico ai sensi dell’articolo 4, punto 18, della direttiva 2006/48/CE, che siano di proprietà delle amministrazioni centrali e usufruiscano di espliciti accordi di garanzia da parte di queste ultime;
c)Fondo europeo di stabilità finanziaria e Meccanismo europeo di stabilità.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 82 per modificare l’elenco di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
A tal fine, entro il 17 novembre 2012 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che valuta il trattamento internazionale degli enti pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali.
La relazione contiene un’analisi comparata del trattamento riservato a detti organismi e alle banche centrali dal quadro normativo di un congruo numero di paesi terzi, fra cui almeno le tre giurisdizioni territoriali più importanti in termini di volume di contratti negoziati, e tratta degli standard di gestione del rischio applicabili alle operazioni su derivati concluse da detti organismi e dalle banche centrali nelle giurisdizioni in questione. Se la relazione conclude, specie con riguardo all’analisi comparata, che è necessario esonerare le operazioni collegate alle responsabilità monetarie delle banche centrali di quei paesi terzi dagli obblighi di compensazione e di segnalazione, la Commissione le aggiunge all’elenco di cui al paragrafo 4.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
| 1) | «CCP» : una persona giuridica che si interpone tra le controparti di contratti negoziati su uno o più mercati finanziari agendo come acquirente nei confronti di ciascun venditore e come venditore nei confronti di ciascun acquirente; |
| 2) | «repertorio di dati sulle negoziazioni» : una persona giuridica che raccoglie e conserva in modo centralizzato le registrazioni sui derivati; |
| 3) | «compensazione» : la procedura intesa a determinare le posizioni, tra cui il calcolo delle obbligazioni nette, e ad assicurare la disponibilità degli strumenti finanziari o del contante, o di entrambi, per coprire le esposizioni risultanti dalle posizioni; |
| 4) | «sede di negoziazione» : un sistema gestito da un’impresa di investimento o da un gestore del mercato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punti 1 e 13, della direttiva 2004/39/CE, diverso da un internalizzatore sistematico ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 7, della stessa, che consente l’incontro al suo interno tra interessi di acquisto e di vendita relativi a strumenti finanziari, dando vita a contratti ai sensi del titolo II o III della suddetta direttiva; |
| 5) | «derivato» o «contratto derivato» : uno strumento finanziario di cui all’allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, della direttiva 2004/39/CE, disciplinato sul piano attuativo dagli articoli 38 e 39 del regolamento (CE) n. 1287/2006; |
| 6) | «categoria di derivati» : un sottoinsieme di derivati aventi caratteristiche essenziali comuni che includono almeno la relazione con il sottostante, il tipo di sottostante e la valuta di denominazione del valore nozionale. I derivati che appartengono alla stessa categoria possono avere scadenze diverse; |
▼M7
| 7) | «derivato OTC» o «contratto derivato OTC» : un contratto derivato la cui esecuzione non ha luogo su un mercato regolamentato ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE o su un mercato di un paese terzo considerato equivalente a un mercato regolamentato a norma dell’articolo 2 bis del presente regolamento; |
▼M11
| 8) | «controparte finanziaria» : a)un'impresa di investimento autorizzata ai sensi della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1); b)un ente creditizio autorizzato ai sensi della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2); c)un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione autorizzata ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3); d)un OICVM e, se del caso, la sua società di gestione, autorizzati ai sensi della direttiva 2009/65/CE, tranne se l'OICVM è stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti; e)un ente pensionistico aziendale o professionale (EPAP), quale definito all'articolo 6, punto 1), della direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (4); f)un fondo di investimento alternativo (FIA), quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, che sia stabilito nell'Unione o gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) autorizzato o registrato ai sensi di tale direttiva, a meno che il FIA sia stato creato esclusivamente per servire uno o più piani di acquisto azioni per i dipendenti o sia una società veicolo di cartolarizzazione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2011/61/UE e, se del caso, il suo GEFIA stabilito nell'Unione; g)un depositario centrale di titoli autorizzato ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (5); |
▼B
| 9) | «controparte non finanziaria» : un’impresa stabilita nell’Unione diversa dai soggetti di cui ai punti 1 e 8; |
| 10) |
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