Commission Delegated Regulation (EU) 2021/805 of 8 March 2021 amending Annex II to Regulation (EU) 2019/6 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)

Published date21 May 2021
Date of Signature08 March 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 180, 21 May 2021
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21.5.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 180/3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/805 DELLA COMMISSIONE

dell’8 marzo 2021

che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (1), in particolare l’articolo 146, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) È opportuno aggiornare sostanzialmente i requisiti di cui all’allegato II del regolamento (UE) 2019/6, che ha ripreso i requisiti relativi al dossier di cui all’allegato I della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in quanto il regolamento non ha aggiornato tali requisiti al momento dell’abrogazione della direttiva. I requisiti relativi al dossier di cui all’allegato I della direttiva 2001/82/CE erano stati aggiornati da ultimo nel 2009. L’allegato II dovrebbe quindi essere modificato per tenere conto dei progressi e degli sviluppi scientifici avvenuti dal 2009, compresi gli orientamenti internazionali della Cooperazione internazionale per l’armonizzazione dei requisiti tecnici per la registrazione di medicinali veterinari (VICH) e dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e le norme dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
(2) È inoltre opportuno stabilire i requisiti per i medicinali veterinari biologici e per i medicinali veterinari per terapie innovative introdotti come nuove categorie di medicinali veterinari dal regolamento (UE) 2019/6. Per tali prodotti si dovrebbero definire requisiti tecnici specifici da presentare al momento della domanda di autorizzazione all’immissione in commercio.
(3) Riconoscendo che la resistenza antimicrobica ai medicinali è un problema sanitario crescente nell’Unione e in tutto il mondo, il regolamento (UE) 2019/6 ha introdotto disposizioni giuridiche specifiche volte a limitare il rischio di sviluppo di resistenza antimicrobica ai medicinali. È pertanto opportuno introdurre requisiti tecnici specifici per i medicinali veterinari antimicrobici.
(4) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 28 gennaio 2022 conformemente all’articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/6.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/6,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato II del regolamento (UE) 2019/6 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 28 gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’8 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1) GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43.

(2) Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

REQUISITI DI CUI ALL’ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA B)

Indice

SEZIONE I PRINCIPI E REQUISITI GENERALI 11
I.1. Principi generali 11
I.2. Requisiti di composizione del dossier 11
I.2.1. Parte 1: sintesi del dossier 11
I.2.2. Parte 2: documentazione sulla qualità (dati fisico-chimici, biologici o microbiologici) 12
I.2.3. Parte 3: documentazione sulla sicurezza (prove di sicurezza e studi di residui) 13
I.2.4. Parte 4: documentazione sull’efficacia (studi preclinici e sperimentazioni cliniche) 13
I.2.5. Requisiti dettagliati per i diversi tipi di medicinali veterinari o dossier di autorizzazione all’immissione in commercio 14
SEZIONE II REQUISITI PER I MEDICINALI VETERINARI DIVERSI DAI MEDICINALI VETERINARI BIOLOGICI 14
II.1. Parte 1: sintesi del dossier 14
II.2. Parte 2: documentazione sulla qualità (dati fisico-chimici, biologici o microbiologici) 14
II.2A. Descrizione del prodotto 14
II.2A1. Composizione qualitativa e quantitativa 14
II.2A2. Sviluppo del prodotto 16
II.2B. Descrizione del metodo di fabbricazione 16
II.2C. Produzione e controllo dei materiali di partenza 16
II.2C1. Sostanze attive 17
II.2C1.1. Sostanze attive elencate nelle farmacopee 18
II.2C1.2. Sostanze attive non elencate in una farmacopea 18
II.2C1.3. Caratteristiche fisico-chimiche in grado di incidere sulla biodisponibilità 18
II.2C2. Eccipienti 19
II.2C3. Confezionamento (contenitori e sistemi di chiusura) 19
II. 2C3.1. Sostanza attiva 19
II. 2C3.2. Prodotto finito 19
II.2C4. Sostanze di origine biologica 20
II.2D. Prove di controllo effettuate su intermedi isolati durante il processo di fabbricazione 20
II.2E. Prove di controllo del prodotto finito 20
II.2E1. Caratteristiche generali del prodotto finito 21
II. 2E2. Identificazione e dosaggio delle sostanze attive 21
II. 2E3. Identificazione e dosaggio dei componenti dell’eccipiente 21
II. 2E4. Controlli microbiologici 21
II. 2E5. Omogeneità tra i lotti 21
II. 2E6. Altri controlli 22
II.2F. Prova di stabilità 22
II.2F1. Sostanze attive 22
II.2F2. Prodotto finito 22
II.2G. Altre informazioni 23
II.3 Parte 3: documentazione sulla sicurezza (prove di sicurezza e studi di residui) 23
II.3 A. Prove di sicurezza 23
II.3A1. Identificazione precisa del prodotto e delle sue sostanze attive 24
II.3A2. Farmacologia 24
II.3A2.1 Farmacodinamica 24
II.3A2.2 Farmacocinetica 25
II.3A3. Tossicologia 25
II.3A4. Altri requisiti 26
II.3 A.4.1. Studi speciali 26
II.3 A.4.2. Osservazioni sugli esseri umani 26
II.3 A.4.3. Sviluppo della resistenza e relativo rischio negli esseri umani 27
II.3A5. Sicurezza dell’utilizzatore 27
II.3A6. Valutazione del rischio ambientale 27
II.3B. Studi di residui 28
II.3B1. Identificazione del prodotto 28
II.3B2. Deplezione dei residui (metabolismo e cinetica dei residui) 28
II.3B3. Metodo di analisi dei residui 29
II.4. Parte 4: documentazione sull’efficacia (studi preclinici e sperimentazioni cliniche) 29
II.4 A. Studi preclinici 29
II.4A1. Farmacologia 29
II.4 A.1.1. Farmacodinamica 29
II.4 A.1.2. Farmacocinetica 29
II.4A2. Sviluppo della resistenza e relativo rischio negli animali 30
II.4A3. Determinazione e conferma della dose 30
II.4A4. Tolleranza nelle specie animali di destinazione 30
II.4B. Sperimentazioni cliniche 31
II.4B1. Principi generali 31
II.4B2. Documentazione 31
II.4AB2.1. Risultati degli studi preclinici 31
II.4AB2.2. Risultati delle sperimentazioni cliniche 32
SEZIONE III REQUISITI PER I MEDICINALI VETERINARI BIOLOGICI 32
SEZIONE IIIa REQUISITI PER I MEDICINALI VETERINARI BIOLOGICI DIVERSI DAI MEDICINALI VETERINARI IMMUNOLOGICI 33
IIIa.1. Parte 1: sintesi del dossier 33
IIIa.2. Parte 2: documentazione sulla qualità (dati fisico-chimici, biologici o microbiologici) 33
IIIa.2A. Descrizione del prodotto 33
IIIa.2A1. Composizione qualitativa e quantitativa 33
IIIa.2A2. Sviluppo del prodotto 34
IIIa.2A3. Caratterizzazione 34
IIIa.2A3.1. Spiegazione della struttura e di altre caratteristiche 34
IIIa.2A3.2. Impurezze 35
IIIa.2B. Descrizione del metodo di fabbricazione 35
IIIa.2C. Produzione e controllo dei materiali di partenza 35
IIIa.2C1. Materiali di partenza elencati nelle farmacopee 36
IIIa.2C2. Materiali di partenza non elencati in una farmacopea 36
IIIa.2C2.1. Materiali di partenza di origine biologica 36
IIIa.2C2.2. Materiali di partenza di origine non biologica 37
IIIa.2D. Prove di controllo durante il processo di fabbricazione 37
IIIa.2E. Prove di controllo del prodotto finito 38
IIIa.2E1 Specifiche del prodotto finito 38
IIIa.2E2 Descrizione dei metodi e convalida delle prove di rilascio 38
IIIa.2E3. Norme o materiali di riferimento 39
IIIa.2F. Omogeneità tra i lotti 39
IIIa.2F1. Sostanza attiva 39
IIIa.2F2. Prodotto finito 39
IIIa.2G. Prove di stabilità 39
IIIa.2H. Altre informazioni 40
IIIa.3. Parte 3: documentazione sulla sicurezza (prove di sicurezza e studi di residui) 40
IIIa.3 A. Prove di sicurezza 41
IIIa.3A1. Identificazione precisa del prodotto e delle sue sostanze attive: 41
IIIa.3A2. Farmacologia
...

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