Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1697 of 13 July 2021 amending Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council as regards the criteria for the recognition of control authorities and control bodies that are competent to carry out controls on organic products in third countries, and for the withdrawal of their recognition (Text with EEA relevance)

Date of Signature13 July 2021
Published date23 September 2021
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 336, 23 September 2021
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23.9.2021 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 336/3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1697 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2021

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici nei paesi terzi, e per la revoca del loro riconoscimento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 46, paragrafo 7, lettera a),

considerando quanto segue:

(1) A norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione può riconoscere le autorità di controllo e gli organismi di controllo competenti per eseguire controlli sui prodotti biologici importati e rilasciare certificati biologici nei paesi terzi.
(2) Sulla scorta dell’esperienza acquisita dalla Commissione nella supervisione delle autorità di controllo e degli organismi di controllo che operano nei paesi terzi, e al fine di assicurare la solidità dei controlli effettuati dalle autorità di controllo e dagli organismi di controllo e di garantire l’integrità dei prodotti biologici importati dai paesi terzi, occorre rafforzare la capacità delle autorità di controllo e degli organismi di controllo di eseguire controlli efficaci sugli operatori che producono prodotti biologici nei paesi terzi. Per conseguire questo obiettivo dovrebbero essere introdotti criteri aggiuntivi per il riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.
(3) In particolare, l’articolo 46, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2018/848 dispone che le autorità di controllo e gli organismi di controllo abbiano la capacità di eseguire controlli al fine di garantire che per i prodotti biologici e per i prodotti in conversione siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento. Poiché tali controlli sono essenziali per garantire il rispetto del regolamento (UE) 2018/848, non si dovrebbe autorizzare un’autorità di controllo o un organismo di controllo a delegare compiti di controllo. Tuttavia per concedere la necessaria flessibilità alle autorità di controllo o agli organismi di controllo, è opportuno che il campionamento non sia incluso nel divieto di delegare tali compiti.
(4) In caso di violazioni gravi o ripetute riguardo alla certificazione degli operatori o ai controlli e agli interventi eseguiti dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo, o quando l’autorità di controllo o l’organismo di controllo non ha adottato azioni correttive appropriate e tempestive, la Commissione dovrebbe poter revocarne il riconoscimento. Nell’interesse della trasparenza, quindi, dovrebbero essere stabiliti criteri per la revoca del riconoscimento delle autorità di controllo e degli organismi di controllo.
(5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.
(6) A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo sono riconosciuti in conformità del paragrafo 1, per il controllo dell’importazione delle categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, se soddisfano i seguenti criteri:

a) sono legalmente stabiliti in uno Stato membro o in un paese terzo;
b) hanno la capacità di eseguire controlli al fine di garantire che per i prodotti biologici e per i prodotti in conversione destinati all’importazione nell’Unione siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera a), all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), e all’articolo 45, paragrafo 1, lettera c), e di cui al presente articolo, senza delegare compiti di controllo; ai fini del presente punto, i compiti di controllo eseguiti da persone che lavorano in virtù di un contratto individuale o di un accordo formale che le pone sotto il controllo gestionale e le
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