Commission Delegated Regulation (EU) 2022/1288 of 6 April 2022 supplementing Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards specifying the details of the content and presentation of the information in relation to the principle of ‘do no significant harm’, specifying the content, methodologies and presentation of information in relation to sustainability indicators and adverse sustainability impacts, and the content and presentation of the information in relation to the promotion of environmental or social characteristics and sustainable investment objectives in pre-contractual documents, on websites and in periodic reports (Text with EEA relevance)

Published date25 July 2022
Date of Signature06 April 2022
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 196, 25 July 2022
L_2022196IT.01000101.xml
25.7.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196/1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/1288 DELLA COMMISSIONE

del 6 aprile 2022

che integra il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli del contenuto e della presentazione delle informazioni relative al principio«non arrecare un danno significativo», che specificano il contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni relative agli indicatori di sostenibilità e agli effetti negativi per la sostenibilità, nonché il contenuto e la presentazione delle informazioni relative alla promozione delle caratteristiche ambientali o sociali e degli obiettivi di investimento sostenibile nei documenti precontrattuali, sui siti web e nelle relazioni periodiche

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (1), in particolare l’articolo 2 bis, paragrafo 3, l’articolo 4, paragrafo 6, terzo comma, l’articolo 4, paragrafo 7, secondo comma, l’articolo 8, paragrafo 3, quarto comma, l’articolo 8, paragrafo 4, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 9, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 10, paragrafo 2, quarto comma, l’articolo 11, paragrafo 4, quarto comma, e l’articolo 11, paragrafo 5, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1) L’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari dovrebbe essere sufficientemente chiara, concisa e ben visibile da consentire agli investitori finali di adottare decisioni informate. A tal fine, gli investitori finali dovrebbero avere accesso a dati affidabili che possano utilizzare e analizzare in maniera tempestiva ed efficiente. Le informazioni fornite nell’informativa dovrebbero pertanto essere esaminate e rivedute in conformità delle direttive, dei regolamenti e delle disposizioni nazionali di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2088. È inoltre opportuno stabilire norme relative alla pubblicazione di tali informazioni sui siti web, qualora tale pubblicazione sia prescritta dal regolamento (UE) 2019/2088.
(2) È opportuno che il contenuto e la presentazione dell’informativa sulla sostenibilità relativa a prodotti finanziari che fanno riferimento a un paniere di indici offrano agli investitori finali un panorama complessivo delle caratteristiche di tali prodotti finanziari. È pertanto necessario che l’informativa sulla sostenibilità concernente un indice designato come indice di riferimento e formato da un paniere di indici si estenda sia al paniere sia a ciascun indice del paniere stesso.
(3) Per gli investitori finali interessati alla prestazione in materia di sostenibilità dei partecipanti ai mercati finanziari e dei consulenti finanziari, è essenziale che le informazioni, fornite dai partecipanti ai mercati finanziari in merito ai principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità, e dai consulenti finanziari in merito ai principali effetti negativi delle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni sui fattori di sostenibilità, siano esaustive. Tali informazioni dovrebbero pertanto estendersi agli investimenti diretti e indiretti in attivi.
(4) È necessario far sì che le informazioni comunicate possano essere raffrontate facilmente e che gli indicatori dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità siano di agevole comprensione. Comparabilità ed esaustività migliorerebbero con l’introduzione di una distinzione tra indicatori degli effetti negativi che producono sempre i principali effetti negativi da un lato, e dall’altro indicatori supplementari di effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono principali per i partecipanti ai mercati finanziari. È tuttavia importante garantire che gli effetti negativi delle decisioni di investimento sul clima o su altri fattori di sostenibilità connessi all’ambiente siano considerati importanti al pari degli effetti negativi delle decisioni di investimento su fattori sociali e concernenti il personale, il rispetto dei diritti umani e le questioni relative alla lotta alla corruzione attiva e passiva. Gli indicatori supplementari dei principali effetti negativi dovrebbero pertanto riguardare almeno uno di tali fattori. Per assicurare la coerenza con altre informative sulla sostenibilità, è opportuno che gli indicatori dei principali effetti negativi utilizzino, se del caso, una metrica standardizzata e si basino sugli indicatori impiegati nei regolamenti delegati (UE) 2020/1818 (2) e (UE) 2021/2139 (3) della Commissione.
(5) Per rafforzare ulteriormente la comparabilità delle informazioni da comunicare, le informazioni sui principali effetti negativi dovrebbero riguardare periodi di riferimento che intercorrono tra il 1o gennaio e il 31 dicembre dell’anno precedente e dovrebbero essere pubblicate entro la data comune del 30 giugno di ogni anno. È possibile però che i portafogli di investimenti dei partecipanti ai mercati finanziari si modifichino periodicamente entro tali periodi di riferimento. La determinazione dei principali effetti negativi dovrebbe pertanto avvenire almeno in quattro date specifiche durante tale periodo di riferimento e il risultato medio dovrebbe essere comunicato annualmente. Per garantire che gli investitori finali possano comparare il modo in cui i partecipanti ai mercati finanziari hanno preso in considerazione i principali effetti negativi nel corso del tempo, i partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero fornire un raffronto storico su base annuale delle proprie relazioni che si estenda almeno a cinque precedenti periodi di riferimento, laddove siano disponibili.
(6) I partecipanti ai mercati finanziari che prendono in considerazione i principali effetti negativi per la prima volta in un determinato anno civile dovrebbero fruire di un trattamento adeguato; allo stesso tempo è opportuno garantire che gli investitori finali ricevano informazioni sufficienti prima di adottare decisioni di investimento. Tali partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto comunicare informazioni sulle azioni programmate o sugli obiettivi fissati per il successivo periodo di riferimento, allo scopo di scongiurare o attenuare i principali effetti negativi eventualmente individuati. Per la stessa ragione dovrebbero altresì comunicare informazioni sulle proprie politiche relative all’individuazione e alla prioritizzazione dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità, nonché sulle norme internazionali che applicheranno in tale successivo periodo di riferimento.
(7) Gli investitori finali, indipendentemente dallo Stato membro in cui risiedono, dovrebbero essere in grado di comparare i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono stati comunicati. I partecipanti ai mercati finanziari dovrebbero pertanto fornire una sintesi della propria informativa, in una lingua di uso comune nella sfera della finanza internazionale e in una delle lingue ufficiali degli Stati membri in cui i prodotti finanziari di tali partecipanti ai mercati finanziari sono resi disponibili.
(8) I consulenti finanziari utilizzano le informazioni relative ai principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità che sono fornite dai partecipanti ai mercati finanziari. Le informazioni fornite dai consulenti finanziari, indicanti se e in che modo essi tengano conto dei principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità nell’ambito delle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni, dovrebbero pertanto descrivere chiaramente in che modo le informazioni fornite dai partecipanti ai mercati finanziari siano elaborate e integrate nelle proprie consulenze in materia di investimenti o assicurazioni. In particolare i consulenti finanziari che si avvalgono di criteri o valori limite riguardanti i principali effetti negativi sui fattori di sostenibilità utilizzati per selezionare o fornire consulenze in merito a prodotti finanziari dovrebbero pubblicare tali criteri o valori limite.
(9) Le metriche dell’impronta di carbonio non sono ancora pienamente sviluppate. I partecipanti ai mercati finanziari che, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2088, fanno riferimento nelle informative a livello di soggetto al grado di allineamento dei loro prodotti finanziari agli obiettivi previsti dall’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dovrebbero pertanto basare tali informative su scenari climatici lungimiranti.
(10) Un modo in cui i prodotti finanziari possono promuovere caratteristiche ambientali o sociali consiste nel tener conto dei principali effetti negativi delle decisioni di investimento. I prodotti finanziari che hanno come obiettivo investimenti sostenibili devono, nel quadro delle informative effettuate in merito al principio «non arrecare un danno significativo», prendere in considerazione anche gli indicatori di sostenibilità relativi agli effetti negativi di cui all’articolo 4, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) 2019/2088. Per tali motivi è opportuno che i partecipanti ai mercati finanziari indichino, nell’ambito delle proprie informative sulla sostenibilità, in che modo prendono in considerazione, per tali prodotti finanziari, i principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.
(11) Ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2088, i
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