Commission Delegated Regulation (EU) 2022/2289 of 18 August 2022 amending Delegated Regulation (EU) 2020/2014 as regards exemptions to the landing obligation for certain fisheries in the North Sea for 2023

Published date23 November 2022
Subject MatterFisheries policy
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 303, 23 November 2022
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23.11.2022 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/6

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2289 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2022

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/2014 per quanto riguarda le esenzioni dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il 2023

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/973 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, che istituisce un piano pluriennale per gli stock demersali nel Mare del Nord e per le attività di pesca che sfruttano tali stock, precisa i dettagli dell’attuazione dell’obbligo di sbarco nel Mare del Nord e abroga i regolamenti (CE) n. 676/2007 e (CE) n. 1342/2008 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 11,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento delegato (UE) 2020/2014 (2) della Commissione stabilisce le modalità di attuazione dell’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca nel Mare del Nord per il periodo 2021-2023.
(2) A norma del regolamento delegato (UE) 2020/2014, alcune esenzioni dall’obbligo di sbarco sono applicabili fino al 31 dicembre 2022. In questi casi, gli Stati membri con un interesse di gestione diretto dovevano presentare prima possibile, e comunque entro il 1o maggio 2022, ulteriori informazioni scientifiche a sostegno di tale esenzione. Il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») doveva valutare, entro il 31 luglio 2022, gli elementi di prova presentati.
(3) Il Belgio, la Danimarca, la Francia, la Germania, i Paesi Bassi e la Svezia («gruppo Scheveningen»), previa consultazione del Consiglio consultivo per il Mare del Nord («NSAC») e del Consiglio consultivo per gli stock pelagici («PELAC»), hanno presentato una raccomandazione comune alla Commissione il 2 maggio 2022.
(4) Lo CSTEP ha esaminato (3) la raccomandazione comune tra il 16 e il 20 maggio 2022. Il 20 luglio 2022 la Commissione ha presentato il progetto di atto delegato al gruppo di esperti nel settore della pesca e dell’acquacoltura, composto dai rappresentanti degli Stati membri, in una riunione cui il Parlamento europeo ha partecipato in veste di osservatore.
(5) L’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per il rombo chiodato (Scophthalmus maximus) per le catture effettuate con sfogliare dotate di sacco con dimensioni di maglia pari o superiori a 80 mm (TBB) nelle acque dell’Unione della sottozona 4 del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM»).
(6) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
(7) Lo CSTEP ha osservato negli ultimi anni si evidenzia una tendenza alla diminuzione sia nelle catture sia nei rigetti. Lo CSTEP ha preso atto che dal parere del CIEM emerge che lo stock di rombo chiodato nel Mare del Nord è in buono stato e che l’impatto dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023 sarebbe limitato, dato il modesto livello dei rigetti e ipotizzando tassi di sopravvivenza compresi tra il 38 e il 75 %. Lo CSTEP sottolinea inoltre che è stato avviato un progetto di ricerca sulla sopravvivenza del rombo chiodato, i cui risultati preliminari nel 2023 dovrebbero essere pertinenti ai fini di tale esenzione.
(8) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento del progetto di ricerca in corso volto a migliorare le informazioni sui rigetti e la sopravvivenza del rombo chiodato. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tale progetto entro il 1o maggio 2023.
(9) L’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione legata al tasso di sopravvivenza per le catture di sgombri e aringhe nella pesca con ciancioli, se sono soddisfatte determinate condizioni relative alle apparecchiature del peschereccio, alla presenza di un sistema elettronico di registrazione e di documentazione, all’armamento del cianciolo e al rilascio delle catture nelle divisioni CIEM 2° e 3a e nella sottozona CIEM 4.
(10) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
(11) Lo CSTEP ha osservato che, in assenza di nuove informazioni pertinenti, restano valide le stime di sopravvivenza del 70 % per lo sgombro e l’aringa riportate nello CSTEP PLEN 14-02. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto l’importanza di rispettare la coerenza temporale nella proroga di esenzioni analoghe tra le acque nordoccidentali limitrofe e il Mare del Nord. Lo CSTEP ha inoltre sottolineato che la concessione dell’esenzione fino al 31 dicembre 2023 dovrebbe essere oggetto di un’ulteriore valutazione nell’ambito del più ampio riesame dell’obbligo di sbarco previsto per il 2023, al fine di valutare se le stime della sopravvivenza siano ancora valide e di stimare l’impatto dell’esenzione sugli stock e l’utilizzo di tale esenzione da parte delle flotte interessate.
(12) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, l’esenzione dovrebbe pertanto essere concessa fino al 31 dicembre 2023, garantendo in tal modo anche l’allineamento e la coerenza temporale tra il Mare del Nord e le acque nordoccidentali. Gli Stati membri sono invitati a presentare dati supplementari sulla sopravvivenza dello sgombro e dell’aringa da sottoporre alla valutazione dello CSTEP entro il 1o maggio 2023, al fine di contribuire alla valutazione di tale esenzione per il riesame dell’obbligo di sbarco nel 2023.
(13) L’articolo 11, paragrafo 10, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo di merlano di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione per catture effettuate nella pesca demersale multispecifica nelle acque dell’Unione delle divisioni CIEM 4a e 4b, utilizzando reti a strascico o sciabiche (OTB, OTT, SDN, SSC) aventi dimensioni di maglia comprese tra 70 e 99 mm (TR2).
(14) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
(15) Lo CSTEP ha osservato che, sebbene i dati forniti si riferiscano a una zona molto più ampia di quella delle divisioni CIEM 4a e 4b, l’esenzione sembra riguardare solo una parte delle catture indesiderate e pertanto il miglioramento della selettività dovrebbe rimanere prioritario. Lo CSTEP ha inoltre riconosciuto che gli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce realizzati da vari Stati membri in diverse attività di pesca creano nuove possibilità di sperimentazione della selettività per ridurre le catture indesiderate e incoraggiano a proseguire il lavoro in questo ambito di ricerca, i cui risultati dovrebbero essere assemblati per individuare le attività di pesca in cui sia possibile utilizzare al meglio tale tecnologia.
(16) Per i motivi addotti dallo CSTEP, con cui la Commissione concorda, è pertanto opportuno concedere l’esenzione fino al 31 dicembre 2023, cosa che consentirà inoltre di disporre di tempo sufficiente per il completamento degli studi in corso sulla reazione dei pesci alla luce. Gli Stati membri sono invitati a presentare allo CSTEP i risultati di tali studi entro il 1o maggio 2023.
(17) L’articolo 11, paragrafo 12, del regolamento delegato (UE) 2020/2014 concede, fino al 31 dicembre 2022, un’esenzione de minimis per un quantitativo combinato di sgombro, suro, aringa e merlano per le catture effettuate nelle attività di pesca pelagica da pescherecci da traino pelagico di lunghezza fuori tutto fino a 25 metri dotati di reti da traino pelagiche (OTM/PTM) e che praticano la pesca dello sgombro, del suro e dell’aringa nelle divisioni CIEM 4b e 4c a sud del 54o parallelo di latitudine nord.
(18) Nella raccomandazione comune è stata chiesta una proroga di tale esenzione fino al 31 dicembre 2023.
(19) Lo CSTEP ha riconosciuto la difficoltà di migliorare ulteriormente la selettività e
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