Commission Directive 1999/102/EC of 15 December 1999 adapting to technical progress Council Directive 70/220/EEC relating to measures to be taken against air pollution by emissions from motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date28 December 1999
Subject MatterInternal market - Principles,Technical barriers,Approximation of laws,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 334, 28 December 1999
EUR-Lex - 31999L0102 - IT 31999L0102

Direttiva 1999/102/CE della Commissione, del 15 dicembre 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 334 del 28/12/1999 pag. 0043 - 0050


DIRETTIVA 1999/102/CE DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1999

che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio relativa alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con le emissioni dei veicoli a motore(1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

(1) la direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari del sistema di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(4);

(2) la direttiva 70/220/CEE stabilisce le specifiche per le prove delle emissioni dei veicoli a motore che rientrano nel suo campo di applicazione. Alla luce delle esperienze recenti e della rapida evoluzione delle conoscenze in materia di sistemi diagnostici di bordo ("On Board Dyagnostic", OBD), è opportuno adeguare di conseguenza tali specifiche perché possano entrare in vigore alle stesse date indicate nella direttiva 98/69/CE;

(3) è necessario specificare le date di applicazione delle prescrizioni OBD della presente direttiva per i nuovi tipi di veicoli e per tutti i tipi di veicoli della categoria M1 muniti di motori ad accensione spontanea e la cui massa massima supera i 2500 kg e per i veicoli delle categoria N1 classi II e III;

(4) è opportuno chiarire le prescrizioni OBD in relazione alla prevenzione delle manomissioni, alla disattivazione del controllo dell'accensione irregolare del motore durante certe condizioni di funzionamento, alla registrazione della distanza percorsa dal veicolo quando un'anomalia è indicata al conducente mediante l'apposita spia, alla possibilità del sistema OBD di effettuare un controllo diagnostico bidirezionale, all'uso dei codici di errore P1 e P0 della norma ISO 15031-6, al connettore diagnostico e di esprimere i limiti-soglia del sistema OBD con due cifre decimali. È opportuno inserire disposizioni riviste per il controllo dell'accensione irregolare del motore in condizioni suscettibili di provocare un danno al catalizzatore, per ridurre la possibilità di errate indicazioni di guasto. È inoltre opportuno introdurre la possibilità di un monitoraggio parziale del volume del catalizzatore e l'uso di migliori collegamenti tra gli strumenti di bordo e quelli esterni forniti dal Controller Area Network (CAN);

(5) è opportuno consentire l'omologazione di veicoli muniti di sistemi OBD che presentano un certo numero di anomalie di scarsa rilevanza che possono insorgere prima o al momento dell'omologazione o che sono individuate quando il veicolo è già in circolazione. Le autorità preposte all'omologazione possono anche rilasciare un certificato di estensione dell'omologazione per i veicoli che sono già stati omologati qualora anomalie vengano riscontrate in seguito nel sistema OBD dei veicoli in circolazione. Non vi è estensione se la funzione di monitoraggio è totalmente assente. Le anomalie ammesse dalle autorità devono essere eliminate entro un periodo specificato sui veicoli di produzione futura;

(6) le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, VI, X e XI della direttiva 70/220/CEE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano queste disposizioni, esse contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1999.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

(1)...

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