Commission Directive 1999/8/EC of 18 February 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed

Published date26 February 1999
Subject MatterApproximation of laws,Seeds and seedlings
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 50, 26 February 1999
EUR-Lex - 31999L0008 - IT

Direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Gazzetta ufficiale n. L 050 del 26/02/1999 pag. 0026 - 0026


DIRETTIVA 1999/8/CE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (2), in particolare l'articolo 21 bis,

considerando che per le sementi di triticale destinate alla commercializzazione sul loro territorio, gli Stati membri possono ridurre all'80 % la facoltà germinativa minima prescritta nell'allegato II;

considerando che tale possibilità non sarà più autorizzata a decorrere dal 1° febbraio 2000 conformemente alla suddetta direttiva;

considerando che, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche, sembra difficile produrre in certe regioni della Comunità sementi di triticale con una facoltà germinativa uguale a quella prescritta nell'allegato II;

considerando che, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno ridurre la facoltà germinativa minima di sementi pure all'80 %;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La sezione 2 A dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE è modificata come segue: Per quanto concerne il triticosecale, nella colonna 2 «85» è sostituito da «80».

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità...

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