Commission Directive 1999/8/EC of 18 February 1999 amending Council Directive 66/402/EEC on the marketing of cereal seed
Published date | 26 February 1999 |
Subject Matter | Approximation of laws,Seeds and seedlings |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 50, 26 February 1999 |
Direttiva 1999/8/CE della Commissione del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Gazzetta ufficiale n. L 050 del 26/02/1999 pag. 0026 - 0026
DIRETTIVA 1999/8/CE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1999 che modifica la direttiva 66/402/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 98/96/CE (2), in particolare l'articolo 21 bis,
considerando che per le sementi di triticale destinate alla commercializzazione sul loro territorio, gli Stati membri possono ridurre all'80 % la facoltà germinativa minima prescritta nell'allegato II;
considerando che tale possibilità non sarà più autorizzata a decorrere dal 1° febbraio 2000 conformemente alla suddetta direttiva;
considerando che, in base alle conoscenze scientifiche e tecniche, sembra difficile produrre in certe regioni della Comunità sementi di triticale con una facoltà germinativa uguale a quella prescritta nell'allegato II;
considerando che, in funzione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche, è opportuno ridurre la facoltà germinativa minima di sementi pure all'80 %;
considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La sezione 2 A dell'allegato II della direttiva 66/402/CEE è modificata come segue: Per quanto concerne il triticosecale, nella colonna 2 «85» è sostituito da «80».
Articolo 2
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° febbraio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità...
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