Commission Directive 2001/53/EC of 10 July 2001 amending Council Directive 96/98/EC on marine equipment (Text with EEA relevance)

Published date28 July 2001
Subject MatterEnvironment,Transport,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Communities, L 204, 28 July 2001
EUR-Lex - 32001L0053 - IT 32001L0053

Direttiva 2001/53/CE della Commissione, del 10 luglio 2001, recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 204 del 28/07/2001 pag. 0001 - 0028


Direttiva 2001/53/CE della Commissione

del 10 luglio 2001

recante modifica della direttiva 96/98/CE del Consiglio sull'equipaggiamento marittimo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2,

vista la direttiva 96/98/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, sull'equipaggiamento marittimo(1), modificata dalla direttiva 98/85/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 17, primo e secondo trattino,

considerando quanto segue:

(1) Ai fini della direttiva 96/98/CE, le convenzioni internazionali pertinenti, inclusa la convenzione SOLAS del 1974 e le norme di prova sono quelle in vigore, con relative modificazioni, al momento dell'adozione di detta direttiva.

(2) Dall'adozione della direttiva 96/98/CE sono entrate in vigore o entreranno in vigore modificazioni della convenzione SOLAS e di altre convenzioni internazionali, nonché nuove norme di prova.

(3) Detti strumenti internazionali hanno introdotto nuove regole sull'equipaggiamento a bordo della nave.

(4) La direttiva 96/98/CE deve pertanto essere modificata.

(5) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 12 della direttiva 93/75/CEE del Consiglio(3),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 96/98/CE è modificata come segue:

1) l'articolo 2 è modificato come segue:

alle lettere c), d) e n) la dicitura "al 1o gennaio 1999" è sostituita da "al 1o gennaio 2001";

2) l'allegato A è sostituito dal testo di cui all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

L'equipaggiamento indicato come "nuova voce" nella colonna "denominazione" dell'allegato A.1 e costruito anteriormente alla data di cui all'articolo 3, paragrafo 1, può essere commercializzato e utilizzato a bordo delle navi comunitarie i cui certificati siano stati rilasciati da o per conto di uno Stato membro conformemente alle convenzioni internazionali nei due anni successivi alla data in questione se è stato costruito conformemente alle procedure di omologazione già in vigore nello Stato membro in...

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