Commission Directive 2002/78/EC of 1 October 2002 adapting to technical progress Council Directive 71/320/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to the braking devices of certain categories of motor vehicles and their trailers
Published date | 04 October 2002 |
Subject Matter | Technical barriers,Approximation of laws,Internal market - Principles |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Communities, L 267, 04 October 2002 |
Direttiva 2002/78/CE della Commissione, del 1° ottobre 2002, che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi
Gazzetta ufficiale n. L 267 del 04/10/2002 pag. 0023 - 0026
Direttiva 2002/78/CE della Commissione
del 1o ottobre 2002
che adegua al progresso tecnico la direttiva 71/320/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/116/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 2,
vista la direttiva 71/320/CEE del Consiglio, del 26 luglio 1971, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla frenatura di talune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi(3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/12/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 5,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 71/320/CEE è una delle direttive particolari della procedura di omologazione istituita dalla direttiva 70/156/CEE. Le disposizioni della direttiva 70/156/CEE relative ai sistemi, ai componenti e ai singoli dispositivi tecnici dei veicoli si applicano pertanto alla direttiva 71/320/CEE.
(2) Non si considera necessario applicare le disposizioni relative all'omologazione dei gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni ai gruppi utilizzati nell'omologazione del sistema di frenatura, a condizione che tali gruppi siano identificabili in base alle disposizioni della presente direttiva.
(3) È necessario chiarire l'applicazione della direttiva 71/320/CEE ai gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni per quanto riguarda la marcatura e l'imballaggio. Si deve differenziare tra i gruppi di ricambio delle guarnizioni dei freni che sono identici ai pezzi forniti originariamente per i veicoli specificati e quelli che non lo sono.
(4) È pertanto opportuno modificare la direttiva 71/320/CEE.
(5) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE...
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