Commission Directive 2003/126/EC of 23 December 2003 on the analytical method for the determination of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs (Text with EEA relevance)

Published date24 December 2003
Subject MatterApproximation of laws,Animal feedingstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 339, 24 December 2003
EUR-Lex - 32003L0126 - IT

Direttiva 2003/126/CE della Commissione, del 23 dicembre 2003, che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 339 del 24/12/2003 pag. 0078 - 0084


Direttiva 2003/126/CE della Commissione

del 23 dicembre 2003

che stabilisce il metodo analitico per la determinazione dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/373/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1970, relativa all'introduzione di modi di prelievo di campioni e di metodi di analisi comunitari per il controllo ufficiale degli alimenti per animali(1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 70/373/CEE stabilisce che i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali destinati ad accertare l'osservanza dei requisiti previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in materia di qualità e composizione di tali alimenti, devono essere effettuati secondo metodi di prelievo e di campioni e metodi di analisi comunitari.

(2) Le norme relative all'etichettatura degli alimenti per animali e proibizione dell'uso di taluni tipi di proteine animali nell'alimentazione per animali per alcune categorie di animali implica la necessità di fornire metodi analitici affidabili per stabilire la loro presenza e, se necessario, la loro percentuale.

(3) Il metodo descritto nell'allegato della direttiva delle Commissione 98/88/CE del 13 novembre 1998 che stabilisce gli orientamenti per l'identificazione al microscopio e la stima dei costituenti di origine animale nell'ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali(2) costituisce oggi l'unico metodo valido di controllo della presenza di proteine animali, comprese quelle trattate a 133 °C/3Bar/20', negli alimenti per animali.

(4) Uno studio comparativo per determinazione delle proteine di origine animale recentemente ha dimostrato che la variazione nell'applicazione dei test microscopici fissati nella direttiva 98/88/CE avrebbe come risultato differenze significative nella sensibilità, specificità e accuratezza del metodo. Allo scopo di armonizzare e migliorare la determinazione delle proteine di origine animale, le norme relative al metodo al microscopio dovrebbero essere ulteriormente specificate e rese obbligatorie. È necessario assicurare che gli analisti che effettuano tali prove siano formati in modo adeguato dal momento che il risultato dipende dalla capacità dell'analista.

(5) La direttiva 98/88/CE dovrebbe quindi essere sostituita.

(6) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri provvedono affinché gli esami ufficiali effettuati nell'ambito di controlli ufficiali volti ad identificare e/o a fornire una stima quantitativa dei costituenti di origine animale negli alimenti per animali si svolgano in conformità degli orientamenti esposti nell'allegato della presente direttiva nell'ambito del programma di controllo coordinato nel settore degli alimenti per animali, in conformità con la direttiva 95/53/CE del Consiglio(3).

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori che effettuano i controlli ufficiali sulla presenza di costituenti di origine animale negli alimenti per animali partecipino periodicamente a prove valutative dei metodi analitici e che il personale del laboratorio che effettua le analisi riceva una formazione adeguata.

Articolo 3

La direttiva 98/88/CE è abrogata.

I riferimenti alla direttiva abrogata sono considerati riferimenti a questa direttiva.

Articolo 4

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2004. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di...

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