Commission Directive 2003/13/EC of 10 February 2003 amending Directive 96/5/EC on processed cereal-based foods and baby foods for infants and young children (Text with EEA relevance)

Published date14 February 2003
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Foodstuffs
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 41, 14 February 2003
EUR-Lex - 32003L0013 - IT 32003L0013

Direttiva 2003/13/CE della Commissione, del 10 febbraio 2003, che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 041 del 14/02/2003 pag. 0033 - 0036


Direttiva 2003/13/CE della Commissione

del 10 febbraio 2003

che modifica la direttiva 96/5/CE sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(1), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

visto il parere del comitato scientifico dell'alimentazione umana,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 della direttiva 96/5/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/39/CE(4), stabilisce che gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini.

(2) Sulla base delle opinioni espresse dal comitato scientifico dell'alimentazione umana il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998, la direttiva 96/5/CE ha fissato a 0,01 mg/kg la quantità massima di residui di antiparassitari consentita negli alimenti a base di cereali e negli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini.

(3) Per quanto concerne un numero limitato di antiparassitari o di loro metaboliti, persino una quantità massima di residui pari a 0,01 mg/kg, nelle peggiori circostanze, potrebbe comportare l'assunzione di una quantità di residui superiore alla dose giornaliera ammissibile da parte di lattanti e bambini. Si tratta di antiparassitari o loro metaboliti con una dose giornaliera ammissibile inferiore a 0,0005 mg/kg di peso corporeo.

(4) La direttiva 96/5/CE stabilisce il principio del divieto di utilizzare tali antiparassitari nei prodotti agricoli utilizzati per la produzione di alimenti a base di cereali e di altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. I suddetti antiparassitari sono elencati nell'allegato VIII...

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