Commission Directive 2003/16/EC of 19 February 2003 adapting to technical progress Annex III to Council Directive 76/768/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to cosmetic products

Published date20 February 2003
Subject MatterApproximation of laws,Technical barriers
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 46, 20 February 2003
EUR-Lex - 32003L0016 - IT

Direttiva 2003/16/CE della Commissione, del 19 febbraio 2003, che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 046 del 20/02/2003 pag. 0024 - 0024


Direttiva 2003/16/CE della Commissione

del 19 febbraio 2003

che adegua al progresso tecnico l'allegato III della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/1/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

dopo aver consultato il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici ed i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP),

considerando quanto segue:

(1) Il Comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori (SCCNFP) raccomanda come sicuro l'impiego del muschio xilene nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera teoricamente assorbita di circa 10 μg/kg/giorno.

(2) Il SCCNFP raccomanda come sicuro l'impiego del muschio chetone nei prodotti cosmetici, ad esclusione di quelli per la cura del cavo orale, fino ad una dose massima giornaliera di circa 14 μg/kg/giorno.

(3) Fintantoché non si sarà proceduto a valutare il rischio presentato da queste due sostanze a norma del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio, del 23 marzo 1993, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti(3) tali sostanze sono iscritte in via provvisoria fino al 28 febbraio 2003 nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.

(4) Giacché la valutazione dei rischi disposta dal regolamento summenzionato non è stata ancora completata occorre quindi prolungare la durata del periodo d'iscrizione del muschio xilene e del muschio chetone nell'elenco dell'allegato III, parte seconda della direttiva 76/768/CEE.

(5) I provvedimenti disposti dalla presente direttiva risultano conformi al parere...

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