Commission Directive 2003/26/EC of 3 April 2003 adapting to technical progress Directive 2000/30/EC of the European Parliament and of the Council as regards speed limiters and exhaust emissions of commercial vehicles (Text with EEA relevance)

Published date08 April 2003
Subject MatterApproximation of laws,Transport,Environment
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 90, 08 April 2003
EUR-Lex - 32003L0026 - IT 32003L0026

Direttiva 2003/26/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 08/04/2003 pag. 0037 - 0040


Direttiva 2003/26/CE della Commissione

del 3 aprile 2003

che adegua al progresso tecnico la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente ai limitatori di velocità e alle emissioni di gas di scarico dei veicoli commerciali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità(1), in particolare l'articolo 8,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2000/30/CE istituisce un quadro giuridico che disciplina l'ispezione su strada dei veicoli commerciali di trasporto passeggeri e di trasporto merci e obbliga gli Stati membri a completare il programma di revisione annuale con controlli effettuati senza preavviso, da effettuarsi su un campione rappresentativo del parco di veicoli commerciali circolante ogni anno sulle strade.

(2) Nel settore del controllo tecnico dei veicoli si applicano la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(2), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/11/CE della Commissione(3), che disciplina l'ispezione periodica dei veicoli, e dalla direttiva 2000/30/CE, che si applica ai controlli su strada delle condizioni dei veicoli commerciali pesanti. Entrambe le direttive utilizzano lo stesso comitato e la stessa procedura per gli adattamenti tecnici.

(3) La direttiva 96/96/CE è stata modificata con la fissazione di limiti più severi per le emissioni di alcune categorie di veicoli a motore e con l'introduzione di controlli del funzionamento dei limitatori di velocità dei veicoli commerciali pesanti. Per ragioni di coerenza con la suddetta direttiva è necessario adeguare anche la direttiva 2000/30/CE inserendo le nuove disposizioni tecniche, e cioè estendendo i controlli su strada anche ai sistemi di monitoraggio OBD (on-board diagnostics) e ai limitatori di velocità. Inoltre occorre aggiornare la direttiva 2000/30/CE (oltre alla direttiva 96/96/CE) inserendovi i limiti modificati delle emissioni relativi ad alcune categorie di veicoli a motore.

(4) Le disposizioni della presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adattamento al progresso tecnico istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2000/30/CE sono modificati nel modo indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2003.

Per la Commissione

Loyola De Palacio

Vicepresidente

(1) GU L 203 del 10.8.2000, pag. 1.

(2) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1.

(3) GU L 48 del 17.2.2001, pag. 20.

ALLEGATO

Gli allegati I e...

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