Commission Directive 2003/27/EC of 3 April 2003 on adapting to technical progress Council Directive 96/96/EC as regards the testing of exhaust emissions from motor vehicles (Text with EEA relevance)

Published date08 April 2003
Subject MatterTransport,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 90, 08 April 2003
EUR-Lex - 32003L0027 - IT 32003L0027

Direttiva 2003/27/CE della Commissione, del 3 aprile 2003, che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 090 del 08/04/2003 pag. 0041 - 0044


Direttiva 2003/27/CE della Commissione

del 3 aprile 2003

che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio per quanto riguarda i controlli delle emissioni di gas di scarico dei veicoli a motore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 2001/11/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) I programmi "Auto-Oil", avviati nel 1992 allo scopo di effettuare un'analisi sulla cui base definire norme relative alle emissioni dei veicoli e alla qualità dei carburanti per l'anno 2000 e oltre, in modo da raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria con particolare attenzione alla riduzione delle emissioni dei trasporti stradali, hanno accertato che il livello di manutenzione dei veicoli a motore costituisce un fattore essenziale per gli effetti del traffico sulla qualità dell'aria.

(2) La direttiva 96/96/CE stabilisce le prove da effettuare all'atto del controllo tecnico periodico per verificare che le emissioni dei veicoli con motore a benzina e motore diesel rimangano entro limiti accettabili.

(3) Nel 2000 la Commissione ha istituito un gruppo di lavoro di esperti del comitato internazionale d'ispezione tecnica autoveicoli (CITA) e di altri organismi del settore. Il gruppo, riunitosi nel corso dello stesso anno, ha analizzato le alternative per la modifica dei limiti relativi alle prove di emissione previste dalla direttiva 96/96/CE e dalla direttiva 2000/30/CE(3) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità, per stabilire se fosse possibile ottenere maggiori benefici sotto il profilo ambientale. Il gruppo ha concluso che i limiti attualmente fissati sono costantemente superiori a quelli che il veicolo può raggiungere in pratica in condizioni di buona manutenzione: i limiti attuali, quindi, non hanno l'efficacia che potrebbero avere nell'agevolare l'individuazione dei veicoli ad emissioni elevate, cioè emissioni superiori almeno del 50 % rispetto alla quantità prevedibile da un veicolo sottoposto a una buona manutenzione.

(4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico della direttiva relativa al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, istituito ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 96/96/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato II della direttiva 96/96/CE è modificato nel modo indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 1o gennaio 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

...

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