Commission Directive 2004/57/EC of 23 April 2004 on the identification of pyrotechnic articles and certain ammunition for the purposes of Council Directive 93/15/EEC on the harmonisation of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses (Text with EEA relevance)

Published date29 April 2004
Subject MatterApproximation of laws,Internal market - Principles,Consumer protection
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004
EUR-Lex - 32004L0057 - IT 32004L0057

Direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0073 - 0080


Direttiva 2004/57/CE della Commissione

del 23 aprile 2004

sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile(1) e in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/15/CEE riguarda gli esplosivi e gli articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose che rientrano nella Classe 1 di tali raccomandazioni. Gli articoli pirotecnici, però, sono espressamente esclusi dalla sfera di applicazione di tale direttiva.

(2) Di conseguenza, per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 93/15/CEE in tutta la Comunità, è necessario identificare, nelle relative raccomandazioni della Nazioni Unite, gli articoli considerati pirotecnici.

(3) Taluni articoli che rientrano nella Classe 1 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite hanno una duplice funzione, in quanto è possibile usarli sia come esplosivi che come articoli pirotecnici. Ai fini di una applicazione coerente della direttiva 93/15/CEE, occorrerà identificare tali articoli come esplosivi o come articoli pirotecnici secondo la loro caratteristica predominante.

(4) Le indicazioni contenute in questa direttiva rispettano il parere del Comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Al fine di applicare il secondo ed in parte il terzo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato I alla presente direttiva elenca gli articoli che...

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