Commission Directive 2004/57/EC of 23 April 2004 on the identification of pyrotechnic articles and certain ammunition for the purposes of Council Directive 93/15/EEC on the harmonisation of the provisions relating to the placing on the market and supervision of explosives for civil uses (Text with EEA relevance)
Published date | 29 April 2004 |
Subject Matter | Approximation of laws,Internal market - Principles,Consumer protection |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, L 127, 29 April 2004 |
Direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Testo rilevante ai fini del SEE)
Gazzetta ufficiale n. L 127 del 29/04/2004 pag. 0073 - 0080
Direttiva 2004/57/CE della Commissione
del 23 aprile 2004
sull'identificazione di articoli pirotecnici e certe munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile(1) e in particolare l'articolo 13 paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) La direttiva 93/15/CEE riguarda gli esplosivi e gli articoli considerati tali nelle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto di merci pericolose che rientrano nella Classe 1 di tali raccomandazioni. Gli articoli pirotecnici, però, sono espressamente esclusi dalla sfera di applicazione di tale direttiva.
(2) Di conseguenza, per garantire l'applicazione uniforme della direttiva 93/15/CEE in tutta la Comunità, è necessario identificare, nelle relative raccomandazioni della Nazioni Unite, gli articoli considerati pirotecnici.
(3) Taluni articoli che rientrano nella Classe 1 delle raccomandazioni delle Nazioni Unite hanno una duplice funzione, in quanto è possibile usarli sia come esplosivi che come articoli pirotecnici. Ai fini di una applicazione coerente della direttiva 93/15/CEE, occorrerà identificare tali articoli come esplosivi o come articoli pirotecnici secondo la loro caratteristica predominante.
(4) Le indicazioni contenute in questa direttiva rispettano il parere del Comitato istituito dall'articolo 13 della direttiva 93/15/CEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Al fine di applicare il secondo ed in parte il terzo trattino dell'articolo 1 paragrafo 3 della direttiva 93/15/CEE l'allegato I alla presente direttiva elenca gli articoli che...
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