Commission Directive 2004/62/EC of 26 April 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include mepanipyrim as active substance (Text with EEA relevance)

Published date28 April 2004
Subject MatterPlant health legislation,Approximation of laws
Official Gazette PublicationOfficial Journal of the European Union, L 125, 28 April 2004
EUR-Lex - 32004L0062 - IT

Direttiva 2004/62/CE della Commissione, del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 125 del 28/04/2004 pag. 0038 - 0040


Direttiva 2004/62/CE della Commissione

del 26 aprile 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 24 ottobre 1997 l'Italia ha ricevuto dalla Kumiai Chemical Industry Co. Ltd la domanda di iscrizione della sostanza attiva mepanipyrim (precedentemente nominato: KIF 3535) nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Con la decisione 98/676/CE della Commissione(2) è stato confermato che il fascicolo era completo, nel senso che poteva essere considerato soddisfacente, in linea di massima, ai requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II e all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(2) Gli effetti sulla salute umana e sull'ambiente della succitata sostanza attiva sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dal richiedente. Lo Stato membro relatore designato ha presentato alla Commissione il 12 luglio 2000 un progetto di relazione di valutazione della sostanza.

(3) La relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Il riesame si è concluso il 30 marzo 2004 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione concernente il mepanipyrim.

(4) Il fascicolo e le informazioni desunte dal riesame sono stati sottoposti anche al gruppo scientifico sulla salute dei vegetali, i prodotti fitosanitari e i loro residui. La relazione del gruppo è stata adottata ufficialmente il 23 ottobre 2003(3).

È stato chiesto al gruppo scientifico di pronunciarsi sui tumori del fegato constatati nei ratti e nei topi esposti al mepanipyrim e...

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