Commission Directive 2004/99/EC of 1 October 2004 amending Council Directive 91/414/EEC to include acetamiprid and thiacloprid as active substances(Text with EEA relevance)

Published date05 July 2006
Subject MatterApproximation of laws,Plant health legislation
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6.10.2004 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 309/6

DIRETTIVA 2004/99/CE DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2004

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio in vista dell'iscrizione delle sostanze attive acetamiprid e thiacloprid

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il 22 ottobre 1999 la Grecia ha ricevuto dalla società Nisso Chemical Europe GmbH una domanda concernente l'iscrizione della sostanza attiva acetamiprid nell'allegato I della suddetta direttiva. Tramite la decisione 2000/390/CE della Commissione (2), è stato confermato che il fascicolo risultava «conforme», nel senso che poteva essere considerato rispondente, in linea di massima, ai requisiti in materia di dati e informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(2) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, l’11 settembre 1998 il Regno Unito ha ricevuto dalla società Bayer plc (attualmente Bayer CropScience AG) una domanda relativa al thiacloprid. Tramite la sua decisione 2000/181/CE (3), la Commissione ha dichiarato il fascicolo «conforme», nel senso che esso soddisfa, in linea di massima, i requisiti in materia di dati ed informazioni previsti dagli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE.
(3) Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull'ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, relativamente agli impieghi proposti dai richiedenti. Gli Stati membri relatori designati hanno presentato alla Commissione progetti di relazioni di valutazione delle sostanze, rispettivamente il 19 marzo 2001 per l'acetamiprid e il 22 novembre 2000 per il thiacloprid.
(4) I progetti di relazioni di valutazione sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. L’esame si è concluso il 29 giugno 2004 con la stesura di rapporti d’esame della Commissione concernenti l'acetamiprid e il thiacloprid.
(5) Dall’esame dell’acetamiprid e del thiacloprid non sono emersi problemi o preoccupazioni tali da richiedere la consultazione del comitato scientifico per le piante.
(6) Sulla scorta dei vari esami effettuati è lecito supporre che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in causa soddisfino in generale i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e all'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli impieghi esaminati e specificati nei rapporti di esame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere l'acetamiprid e il thiacloprid nell'allegato I di tale direttiva, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive possano essere concesse conformemente alle disposizioni di tale direttiva.
(7) Dopo l'iscrizione dell’acetamiprid e del thiacloprid nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri dovranno disporre di un congruo periodo di tempo per applicare le disposizioni di tale direttiva per quanto riguarda i
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