Commission Directive 2005/12/EC of 18 February 2005 amending Annexes I and II to Directive 2003/25/EC of the European Parliament and of the Council on specific stability requirements for ro-ro passenger shipsText with EEA relevance

Published date15 November 2008
Subject MatterInternal market - Principles,Approximation of laws,Transport
L_2005048IT.01001901.xml
19.2.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 48/19

DIRETTIVA 2005/12/CE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 2005

recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri (1), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2003/25/CE si applica a tutte le navi ro/ro da passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso un porto di uno Stato membro, indipendentemente dalla bandiera che battono, se impiegate in viaggi internazionali.
(2) L’articolo 6 della direttiva 2003/25/CE stabilisce che le navi ro/ro da passeggeri devono rispettare i requisiti specifici di stabilità di cui all’allegato I della direttiva e che, nell’applicare detti requisiti, gli Stati membri fanno riferimento agli orientamenti contenuti nell’allegato II.
(3) L’articolo 10 della direttiva 2003/25/CE stabilisce che per tenere conto degli sviluppi a livello internazionale, in particolare nell’ambito dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), gli allegati possono essere modificati secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 2.
(4) La risoluzione IMO MSC 141(76), del 5 dicembre 2002, ha introdotto un metodo modificato di prove in vasca con le relative note orientative, ai sensi della risoluzione 14 della conferenza SOLAS 1995 (Salvaguardia della vita umana in mare). La risoluzione 14 riguarda gli accordi regionali su requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri.
(5) Il metodo modificato di prova in vasca dovrebbe sostituire il metodo precedentemente applicato previsto dalla direttiva 2003/25/CE. Le navi che hanno superato la prova in vasca secondo il metodo precedentemente applicato non devono essere sottoposte di nuovo alla prova.
(6) La direttiva 2003/25/CE dovrebbe pertanto essere modificata.
(7) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi, istituito dal regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2003/25/CE è modificata come segue:

1) L’allegato I è modificato come segue:
a) Il paragrafo 2.3 è sostituito dal testo seguente:
«2.3. La tenuta stagna delle paratie trasversali o longitudinali considerate efficaci per contenere il volume ipotetico di acqua marina accumulata nel compartimento in questione sul ponte ro/ro danneggiato deve essere commisurata al sistema di drenaggio e deve resistere alla pressione idrostatica in accordo con i calcoli di avaria. Tali paratie devono avere un’altezza di almeno 4 metri, a meno che l’altezza dell’acqua sia inferiore a 0,5 m. In questi casi, l’altezza della paratia può essere calcolata con la seguente formula:
Bh = 8 hw in cui:
Bh indica l’altezza della paratia;
hw indica l’altezza dell’acqua.
In ogni caso, l’altezza minima delle paratie non dovrebbe essere inferiore a 2,2 m. Nel caso di navi dotate di ponti garage sospesi, tuttavia, l’altezza minima della paratia non deve essere inferiore a quella dell’altezza libera del ponte sospeso, quando è abbassato.».
b) L’appendice intitolata «Prove in vasca», è sostituita dal testo di cui all’allegato I alla presente direttiva.
2) All’allegato II, la parte II, intitolata «Prove in vasca», è sostituita dal testo di cui all’allegato II alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore. Essi trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di dette disposizioni e una tabella di corrispondenza tra dette disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni del diritto nazionale che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2005.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente


(1) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

(2) GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 415/2004 (GU L 68 del 6.3.2004, pag. 10).


ALLEGATO I

«Appendice

Prove in vasca

1. Obiettivi

La presente versione delle prove in vasca costituisce una revisione delle prove di cui all’appendice all’allegato della risoluzione 14 della conferenza SOLAS del 1995. Dall’entrata in vigore dell’accordo di Stoccolma sono state effettuate diverse prove in vasca conformemente ai metodi di prova precedentemente in vigore. Durante queste prove sono stati individuati alcuni miglioramenti da apportare alle procedure. Questa nuova versione delle prove in vasca mira a includere detti miglioramenti e, unitamente alle note orientative allegate, proporre una procedura più affidabile per la valutazione della capacità di sopravvivenza di una nave ro/ro da passeggeri a seguito di un’avaria in condizioni di mare increspato. Nell’ambito delle prove di cui al paragrafo 1.4 dei requisiti di stabilità riportati all’allegato I, la nave dovrebbe essere capace di affrontare le condizioni di mare increspato definite al paragrafo 4, nel caso di avaria più grave previsto.

2. Definizioni

LBP lunghezza tra le perpendicolari
HS altezza d’onda significativa
B larghezza fuori ossatura della nave
TP periodo di picco
TZ periodo medio a livello zero (zero-crossing)

3. Modelli di nave

3.1. Il modello dovrebbe rispecchiare sia l’effettiva configurazione esterna della nave che la sua suddivisione interna, soprattutto quella degli spazi danneggiati che possono influenzare il processo di allagamento e di imbarco di acqua. Il tirante d’acqua (o pescaggio), l’assetto, lo sbandamento e la curva limite KG operativa devono essere adeguati al peggior caso di avaria. Inoltre, i casi da prendere in considerazione devono rappresentare i casi di avaria peggiore ipotizzabile definiti conformemente alla regola SOLAS II-1/8.2.3.2 (SOLAS 90), con riferimento all’area totale sottesa dalla curva positiva GZ, e il piano di simmetria della falla deve essere situato entro i seguenti valori:

3.1.1. ± 35 % LBP da metà nave;

3.1.2. è necessaria una prova supplementare nei casi più gravi di avaria entro ± 10 % LBP da metà nave, se l’avaria di cui al punto .1 si situa al di fuori del ± 10 % LBP.

3.2. Il modello deve soddisfare i seguenti requisiti:

3.2.1. lunghezza fra le perpendicolari (LBP) pari ad almeno 3 m o corrispondente a un modello in scala 1:40, a seconda di quale dei due valori sia maggiore, ed estensione verticale pari a 3 altezze standard di superstruttura al di sopra del ponte delle paratie (bordo libero);

3.2.2. spessore dello scafo al livello degli spazi allagati non superiore a 4 mm;

3.2.3. sia a nave integra che in...

To continue reading

Request your trial

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT