Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)

Published date17 December 2008
Subject MatterFoodstuffs,Approximation of laws,Consumer protection
L_2005110IT.01003601.xml
30.4.2005 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 110/36

DIRETTIVA 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE

del 29 aprile 2005

che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (2) è una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La direttiva riguarda l’eventuale cessione di piombo e di cadmio da parte degli oggetti di ceramica che, come prodotti finiti, sono destinati ad entrare in contatto o sono messi in contatto, secondo la loro destinazione, con i prodotti alimentari.
(2) L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che le misure specifiche devono prescrivere una dichiarazione scritta attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti.
(3) Tale obbligo non è stato ancora previsto nella direttiva 84/500/CEE. Esso deve essere stabilito per tutti gli oggetti di ceramica che siano destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, in modo che tali oggetti siano chiaramente distinti da quelli decorativi.
(4) Le autorità competenti nazionali devono avere accesso a tutti i documenti attestanti che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio. Di conseguenza, il fabbricante o l’importatore nella Comunità deve fornire, su richiesta, le informazioni riguardanti le analisi effettuate.
(5) La direttiva 84/500/CEE stabilisce un determinato metodo per l’analisi del piombo e del cadmio. In questo campo si sono registrati progressi tecnologici e il metodo analitico definito nella direttiva è soltanto uno dei vari metodi possibili. La presente direttiva deve recepire i progressi tecnologici e fissare un insieme di criteri di efficienza cui i metodi analitici devono conformarsi, tenendo conto della direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (3).
(6) In base al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale costituito dalla libera circolazione degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, è necessario e opportuno fissare norme per la corretta applicazione della direttiva 84/500/CEE. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all’articolo 5, terzo comma, del trattato.
(7) La direttiva 84/500/CEE deve essere modificata di conseguenza.
(8) Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 84/500/CEE è modificata nel modo seguente:

1) È inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis 1. Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva. 2. Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità fornisce alle autorità nazionali competenti
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