Commission Directive 2005/31/EC of 29 April 2005 amending Council Directive 84/500/EEC as regards a declaration of compliance and performance criteria of the analytical method for ceramic articles intended to come into contact with foodstuffs (Text with EEA relevance)
Published date | 17 December 2008 |
Subject Matter | Foodstuffs,Approximation of laws,Consumer protection |
30.4.2005 | IT | Gazzetta ufficiale dell'Unione europea | L 110/36 |
DIRETTIVA 2005/31/CE DELLA COMMISSIONE
del 29 aprile 2005
che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) | La direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (2) è una misura specifica ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1935/2004. La direttiva riguarda l’eventuale cessione di piombo e di cadmio da parte degli oggetti di ceramica che, come prodotti finiti, sono destinati ad entrare in contatto o sono messi in contatto, secondo la loro destinazione, con i prodotti alimentari. |
(2) | L’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 stabilisce che le misure specifiche devono prescrivere una dichiarazione scritta attestante che gli oggetti sono conformi alle norme vigenti. |
(3) | Tale obbligo non è stato ancora previsto nella direttiva 84/500/CEE. Esso deve essere stabilito per tutti gli oggetti di ceramica che siano destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, in modo che tali oggetti siano chiaramente distinti da quelli decorativi. |
(4) | Le autorità competenti nazionali devono avere accesso a tutti i documenti attestanti che gli oggetti di ceramica sono conformi ai limiti di cessione del piombo e del cadmio. Di conseguenza, il fabbricante o l’importatore nella Comunità deve fornire, su richiesta, le informazioni riguardanti le analisi effettuate. |
(5) | La direttiva 84/500/CEE stabilisce un determinato metodo per l’analisi del piombo e del cadmio. In questo campo si sono registrati progressi tecnologici e il metodo analitico definito nella direttiva è soltanto uno dei vari metodi possibili. La presente direttiva deve recepire i progressi tecnologici e fissare un insieme di criteri di efficienza cui i metodi analitici devono conformarsi, tenendo conto della direttiva 2001/22/CE della Commissione, dell’8 marzo 2001, relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari (3). |
(6) | In base al principio di proporzionalità, per realizzare l’obiettivo fondamentale costituito dalla libera circolazione degli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari, è necessario e opportuno fissare norme per la corretta applicazione della direttiva 84/500/CEE. La presente direttiva non va al di là di quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, in ottemperanza all’articolo 5, terzo comma, del trattato. |
(7) | La direttiva 84/500/CEE deve essere modificata di conseguenza. |
(8) | Le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 84/500/CEE è modificata nel modo seguente:
1) | È inserito il seguente articolo 2 bis: «Articolo 2 bis 1. Nelle varie fasi della commercializzazione, inclusa la fase di vendita al dettaglio, gli oggetti di ceramica che non sono già in contatto con i prodotti alimentari sono accompagnati da una dichiarazione scritta in conformità dell’articolo 16 del regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). La dichiarazione è rilasciata dal fabbricante o da un venditore con sede nella Comunità e contiene le informazioni di cui all’allegato III della presente direttiva. 2. Su richiesta, il fabbricante o l’importatore nella Comunità fornisce alle autorità nazionali competenti |
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